• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.3/00123 il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, attuativo dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, rendeva operative le disposizioni sulla mediazione civile obbligatoria; con...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-00123presentato daFORMISANO Aniellotesto diMercoledì 19 giugno 2013, seduta n. 36

FORMISANO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, attuativo dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, rendeva operative le disposizioni sulla mediazione civile obbligatoria;
con sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 2012 il sopra citato decreto legislativo veniva dichiarato incostituzionale per eccesso di delega;
la pronuncia della Corte costituzionale assorbiva tutta una serie di ricorsi relativi all'obbligatorietà, onerosità, assenza di garanzie circa la preparazione dei mediatori, che, quindi, non venivano discussi ma venivano nemmeno dichiarati infondati;
il Governo con il cosiddetto «decreto del fare», il 15 giugno 2013 ha ripristinato la mediazione obbligatoria per numerose tipologie di cause, allo scopo, a suo dire, di diminuire il numero dei procedimenti giudiziari in entrata, come richiesto anche dall'Unione europea;
secondo il Governo questa procedura, assieme ad altri interventi sulla giustizia civile, dovrebbe portare alla riduzione dei tempi e del numero dei processi, che nei prossimi cinque anni dovrebbero essere un milione in meno;
si può, però, notare che la mediazione come viene concepita in Italia è una sorta di unicum europeo e che la stessa Unione europea non ha mancato di esprimere critiche alla sua estensione a quasi tutto il contenzioso civile;
appare preoccupante il fatto che la mediazione nuovamente introdotta dal Governo sia «condizione di procedibilità», negando al cittadino il diritto di ricorrere senza lungaggini ulteriori al proprio giudice naturale;
il Consiglio nazionale forense, e molte altre importanti associazioni di avvocati, hanno lamentato la mancanza di consultazione da parte del Governo precedente alla reintroduzione della mediazione obbligatoria;
si è fatta notare la forte discrepanza tra quanto previsto dai precedenti Governi, per quel che riguarda la riduzione del numero dei processi, e i dati reali, che parlano, invece, solo di poche migliaia in meno;
come sin troppo spesso accaduto in passato, si è proceduto per decreto-legge, mentre a parere dell'interrogante sarebbe stato quantomeno necessario consultare tutte le parti interessate e coinvolgere il Parlamento in una questione di tale importanza;
la procedura scelta e le norme inserite nel decreto-legge appaiono all'interrogante foriere di nuove pronunce di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale –:
se non si intenda riconsiderare l'introduzione della norma sulla mediazione nel decreto-legge citato, nonché i relativi contenuti, e procedere ad una consultazione delle parti interessate, assumendo un più corretto comportamento nei confronti del Parlamento, che non può essere solo chiamato a ratificare una questione che riguarda in maniera fondamentale i diritti dei cittadini, ai quali non può essere impedito di adire il proprio giudice naturale qualora lo ritengano necessario per tutelare i loro interessi, senza procedure dilatorie spesso inutili. (3-00123)
(18 giugno 2013)