• Testo approvato 1527 (Bozza provvisoria)

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Atto a cui si riferisce:
S.1527 [Banche multilaterali di sviluppo] Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per l'America latina e i Caraibi


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1527

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 18 novembre 2014, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per l'America latina e i Caraibi

Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per l'America latina e i Caraibi

Art. 1.

(Partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per l'America latina e i Caraibi)

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi attraverso la sottoscrizione di 9.353 azioni per complessivi 56.414.864,22 dollari statunitensi, di cui 12.413.320,92 da versare in quattro rate rispettivamente pari a 4.137.773,64 dollari statunitensi nell'anno 2014, a 2.068.886,82 dollari statunitensi in ciascuno degli anni 2015 e 2016 e a 4.137.773,64 dollari statunitensi nell'anno 2017. Tali somme saranno erogate al tasso di cambio vigente alla data del pagamento.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in euro 3.064.153 per l'anno 2014, in euro 1.532.077 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e in euro 3.064.153 per l'anno 2017, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le medesime modalità ivi indicate, con corrispondente riduzione, per gli stessi anni, delle risorse destinate agli aumenti di capitale nelle banche multilaterali di sviluppo.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. È autorizzata la sottoscrizione da parte dell'Italia di 9.800 azioni della Banca interamericana di sviluppo, di cui 238 azioni a pagamento per 2.871.097 dollari statunitensi, da versare secondo le modalità determinate dai Governatori della Banca, e le rimanenti 9.562 azioni a chiamata. Alla predetta sottoscrizione si provvede nei limiti delle risorse disponibili già autorizzate per la partecipazione al capitale della suddetta Banca.

Art. 2.

(Conferenza Italia-America latina e Caraibi)

1. Al fine di rafforzare lo sviluppo dei rapporti dell'Italia con i Paesi dell'area latino-americana, il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con l'Istituto italo-latino americano, convoca, con cadenza biennale, la Conferenza Italia-America latina e Caraibi, in ottemperanza all'orientamento sancito nella dichiarazione conclusiva della VI Conferenza Italia-America latina e Caraibi, svoltasi a Roma il 12 e 13 dicembre 2013.

2. Alla copertura dei costi per l'organizzazione della Conferenza di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse assegnate al Ministero degli affari esteri nel bilancio ordinario.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia di partecipazione dell'Italia a organismi finanziari internazionali multilaterali)

1. All'articolo 4 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalità di tale partecipazione, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali, devono ispirarsi a criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza delle spese di gestione e di intervento»;

b) al comma 2-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tale relazione, riferita alle attività svolte nell'anno precedente, è trasmessa alle Camere entro il 31 marzo di ogni anno».

IL PRESIDENTE