• C. 2672 EPUB Proposta di legge presentata il 16 ottobre 2014

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Atto a cui si riferisce:
C.2672 Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefìci previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2672


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
VERINI, CARFAGNA, DANIELE FARINA, FAVA, MARAZZITI, GIORGIA MELONI, MOLTENI, SARTI, SCOPELLITI, TINAGLI
Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefìci previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica
Presentata il 16 ottobre 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice», ha rappresentato un oggettivo salto di qualità culturale attraverso il quale si è espressa in modo concreto la solidarietà della comunità nazionale nei confronti delle vittime degli atti del terrorismo, nonché verso coloro che portano sulla loro pelle i segni indelebili dell'orrore. Senza alcuna volontà da parte del legislatore, però, la normativa determina, nei fatti, una palese discriminazione tra i soggetti che la stessa include, essendo il frutto della stratificazione di più leggi, la cui emanazione è stata dettata dal forte sentimento di solidarietà, ad esempio, per la tragedia di Ustica e per le vittime incolpevoli della vicenda della «Banda della Uno bianca». Un pregevole corpo legislativo è dedicato, inoltre, a coloro che sono rimasti vittime dell'inconsulta violenza della criminalità organizzata sia perdendo la vita, sia rimanendo gravemente menomati. Sono rimasti senza tutela, probabilmente perché non si è valutata quest'ipotesi specifica, tutti coloro che sono stati vittime incolpevoli e inermi della violenza politica. La violenza politica non è certamente meno allarmante della criminalità organizzata, perché, spesso, gli autori non possono definirsi propriamente terroristi, ma essi sono comunque militanti dei movimenti portatori di una cultura politica di odio che ha spaccato per decenni in due il nostro Paese. Le norme che proponiamo erano state presentate nella medesima forma nella scorsa legislatura dai deputati Olga D'Antona e Walter Veltroni, ma l'interruzione anticipata della legislatura non ha consentito che fosse completato l'esame.
      Le prefetture-uffici territoriali del Governo hanno, negli anni, rigettato decine di istanze perché, sia pure accaduto nel contesto di scontro politico, l'autore, noto o rimasto sconosciuto del reato, non era definibile quale terrorista, ma solo aderente a un movimento politico in nome del quale aveva compiuto il vile gesto. Un esempio eclatante, tra i tanti, è quello della povera Giorgiana Masi, pacifista e inerme che si trovò sulla traiettoria di una pallottola e pagò con la vita gli eccessi di veri e propri squadroni della morte che andavano alle manifestazioni per colpire senza alcuna ragione i propri avversari. I militanti politici inermi, colpevoli solo di essere presenti a una manifestazione, oppure di essere passati nel luogo sbagliato o, infine, attesi sotto casa per essere puniti della loro appartenenza, si contano a decine sia a sinistra sia a destra dello schieramento politico. La coscienza civile grida giustizia rispetto a questa situazione e non è un caso, ma una meritoria prova di senso civile, che proprio un giornalista, certamente di sinistra, ha sentito il dovere di scavare tra le tragedie che hanno colpito i giovani di destra e le loro famiglie. La scelta di quel giornalista è accompagnata da moltissimi e nobilissimi lavori di pubblicistica che raccontano l'altra metà del campo e, quindi, i morti della sinistra giovanile come, ad esempio, fra tutti, la vicenda di Sezze Romano, dove dalla macchina di Sandro Saccucci, importante esponente del Movimento sociale italiano, si sparò al giovane Antonio Spirito, studente-lavoratore militante di Lotta continua, che morì dopo giorni di agonia. Non è chiaro, poi, per quale motivo non sia risarcibile la vicenda di Sergio Ramelli, colpito con sprangate sotto casa e morto dopo una terribile agonia. Il gesto nobile, più volte ripetuto dall'allora Presidente della Repubblica, ex partigiano, Sandro Pertini, accorso al capezzale delle vittime della violenza, senza distinzione di colore, dimostra come egli abbia saputo interpretare la volontà del popolo italiano, non facendo distinzione tra le vittime, ma rispettando il loro sacrificio di vittime inermi e pacifiche.
      Solo un legislatore sordo non comprenderebbe l'odiosità di questa discriminazione che priva di ogni riparazione i familiari di decine di giovani caduti per un'offesa ingiusta dettata dalla cieca violenza di frange estremistiche che hanno gettato nel terrore il nostro Paese per alcuni decenni. La modifica all'articolo 1 della legge n. 206 del 2004 rappresenta un atto riparatore verso coloro che portano i segni di quella storia terribile e verso coloro che hanno subito con la perdita della vita il costo di quegli anni terribili. Del resto, il Consiglio permanente dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), con decisione n. 618 del 1 luglio 2004, in materia di solidarietà con le vittime del terrorismo, ha ricordato che la Carta della stessa OSCE per la prevenzione e la lotta al terrorismo sancisce l'impegno degli Stati partecipanti di adottare le misure necessarie a prevenire atti di terrorismo e a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla vita di tutti gli individui che rientrano nella loro giurisdizione. Non si contano i documenti e le decisioni in linea con questa tendenza, che la civiltà giuridica sia in Europa che negli Stati Uniti d'America ha prodotto sulla materia. Basterebbe semplicemente ampliare l'ambito di applicazione della legge n. 206 del 2004, estendendo i benefìci della legge stessa anche a coloro che sono stati dichiarati vittime dalle sentenze penali conseguenti a eventi drammatici per atti riconducibili a violenza politica, cosa che ci proponiamo di fare con la presente proposta di legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo, della violenza politica su cittadini incolpevoli accertata con sentenza e delle stragi di tali matrici, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti».
      2. Il titolo della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo, della violenza politica e delle stragi di tali matrici».