• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/04083 l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), dispone che è dovuto...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04083presentato daROMANO Francesco Saveriotesto diMercoledì 19 novembre 2014, seduta n. 334

FRANCESCO SAVERIO ROMANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), dispone che è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, anche per quanto riguarda il processo tributario, secondo gli importi previsti dal successivo articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica;
l'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica ha definito i soggetti obbligati al pagamento del contributo unificato ed ha stabilito le modalità di determinazione del valore delle liti: in particolare, prima delle modificazioni introdotte dal comma 598 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'articolo 14, comma 3-bis stabiliva che, nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai, sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dovesse risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito;
tale valore doveva essere calcolato in base al tributo, pertanto, ciò che rilevava era, non già il valore del singolo atto impugnato, bensì il valore della lite, valore che ai sensi dell'articolo 10 c.p.c., è dato dalla somma delle domande, ovvero dei tributi indicati nei vari atti cumulativamente impugnati (si veda sentenza n. 120/1/13 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso). Il valore della causa, in caso di pluralità di domande proposte nello stesso processo contro la medesima parte, era determinato, quindi, dalla somma delle stesse;
il Ministero dell'economia e delle finanze, con direttiva 14 dicembre 2012, n. 2/DGT, in risposta a molteplici quesiti in tema di contributo unificato nel processo tributario, stabiliva che, nel caso in cui con un unico ricorso risultassero impugnati più atti di accertamento (ricorso cumulativo oggettivo), «in base a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo), n. 546 del 1992 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi, e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. Soltanto nel caso in cui siano impugnati gli atti di irrogazione delle sanzioni il valore della lite è dato dalla loro somma. Tenuto conto che la norma collega il valore della lite al singolo atto impugnato, in caso di un unico ricorso avverso più atti, si ritiene che il calcolo del contributo unificato debba essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori»;
tale interpretazione veniva tuttavia disattesa dalla maggioranza delle Commissioni tributarie provinciali (si veda, fra le altre, la sentenza n. 120 gennaio 2013 del 18 luglio 2013 della Commissione provinciale tributaria di Campobasso);
il comma 598, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), con il preciso scopo di aumentare le entrate per l'erario, ha disposto che il comma 3-bis dell'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, fosse modificato nel senso di precisare che il valore della lite venga determinato «per ciascun atto impugnato anche in appello»; dopo l'introduzione del contributo unificato anche al processo tributario in base al valore (a scaglioni) delle controversie, il legislatore è intervenuto quindi precisando il criterio per la determinazione del valore della controversia ai fini del contributo unificato, dovuto per ciascun atto impugnato, in primo grado come in appello, avallando con fonte di rango primario quanto precedentemente stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze;
prima dell'introduzione della citata modifica normativa, per controversie di valore superiore a de 200.000 euro, era dovuto un contributo di 1.500 euro, come previsto dalla tabella del testo unico delle spese di giustizia, aggiunto dal decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 13, comma 6-quater: a mero titolo di esempio, accade che un'impresa di San Donà di Piave, dopo avere pagato un contributo unificato massimo di 1.500 euro per 24 cartelle, si veda ora notificare un'ingiunzione di pagamento di integrazione di 26.440 euro che, se non regolarizzata entro 30 giorni, viene raddoppiata a 49.880 euro (più spese di notifica);
questo continuo ed incessante aumento dei costi per accedere ai gradi di giudizio (uniti ai noti tempi biblici dei processi) sono divenuti tali da scoraggiare cittadini ed imprenditori medi dal chiedere giustizia e difendere i propri diritti;
le finalità che hanno portato all'introduzione del contributo unificato erano volte all'eliminazione dell'eccesso di incombenze inerenti al procedimento e alla razionalizzazione e alla semplificazione del regime impositivo connesso all'esercizio dell'attività giurisdizionale;
la norma introdotta dalla legge di stabilità 2014 ha palesemente lo scopo di privilegiare il recupero di somme anziché il principio di economia degli atti processuali, venendo a ledere nella sua massima espressione il diritto di difesa ed il diritto di uguaglianza, sfavorendo l'accesso alla giustizia ai soggetti deboli, penalizzando soprattutto le liti di piccolo importo, ma caratterizzati da una pluralità di atti impugnati –:
quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda adottare per rimuovere le criticità esposte, che a giudizio dell'interrogante sono di ulteriore ostacolo per cittadini ed imprese all'accesso alla giustizia tributaria e per ricondurre il contributo unificato alle finalità che portarono alla sua introduzione. (5-04083)