• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/00157 il fondo di credito per i nuovi nati è stato istituito con decreto legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, e gestito dal dipartimento per le politiche della...



Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00157presentato daNICCHI Marisatesto diMartedì 2 luglio 2013, seduta n. 44

NICCHI, AIELLO e PIAZZONI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
il fondo di credito per i nuovi nati è stato istituito con decreto legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, e gestito dal dipartimento per le politiche della famiglia;
tale fondo è una misura di sostegno al reddito, che tiene conto del fatto che l'arrivo in famiglia di un figlio porta con sé nuove esigenze e nuove spese;
nello specifico, il fondo, è destinato ai figli nati o adottati negli anni 2012, 2013 e 2014, senza limitazioni di reddito, i cui genitori possono chiedere un finanziamento fino a 5.000 euro da restituire entro 5 anni;
il finanziamento, erogato sotto forma di prestito personale, deve essere richiesto con domanda alle banche o ad altri intermediari finanziari che hanno aderito all'iniziativa, mentre lo Stato, tramite il fondo, funge da garante, avendo preso l'impegno con le banche di saldare eventuali insoluti da parte del debitore;
ciononostante, come emerso anche durante la trasmissione radiofonica di radio 3, primapagina–filo diretto, con in studio Giovanni Sabbatucci, le banche applicherebbero restrizioni all'accesso al finanziamento e nello specifico, tra le altre, quelle di: avere un reddito annuo non inferiore a 15.000 euro; avere una busta paga e un contratto stabile e ben retribuito; avere un conto corrente attivo da almeno trenta giorni;
sono condizioni, quelle appena menzionate, che generalmente i potenzialmente interessati a questo prestito che compromettono la riuscita dell'iniziativa;
in definitiva, nonostante la garanzia dello Stato rimane alle banche e agli altri intermediari finanziari la facoltà di richiedere ulteriori garanzie per la concessione del finanziamento –:
se il Governo non ritenga di dover assumere ogni iniziativa di competenza per rimuovere queste restrizioni all'accesso al finanziamento poste dagli istituti di credito, per garantire l'effettivo accesso al credito così come previsto dalla misura di sostegno al reddito. (3-00157)