• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/03032 GIROTTO, CASTALDI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico - Premesso che: si apprende da notizie di stampa che nei giorni scorsi nelle acque del...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-03032 presentata da GIANNI PIETRO GIROTTO
mercoledì 19 novembre 2014, seduta n.355

GIROTTO, CASTALDI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico - Premesso che:

si apprende da notizie di stampa che nei giorni scorsi nelle acque del territorio comunale di Venezia, nell'ambito dei controlli svolti dai finanzieri di stanza alla Giudecca, sono state sequestrate 2 imbarcazioni, con regolare contratto di noleggio stipulato con agenzie internazionali, mentre iniziavano un servizio di noleggio con conducente, con regolare autorizzazione del Comune di Mira ("LaNuovaVeneziaeMestre" del 12 novembre 2014);

le imbarcazioni "tipiche veneziane" sono state sorprese ad esercitare il servizio di trasporto pubblico non di linea nelle acque del Comune di Venezia, senza il permesso rilasciato dalla stessa amministrazione con sede a Cà Farsetti. I 2 motoscafi tipo "taxi" operavano con regolare licenza rilasciata da un altro Comune, quello di Mira, che, assieme ad altri Comuni tutti appartenenti all'area metropolitana di Venezia e con contaminazione lagunare (gran parte della laguna di Venezia è parte integrante del Comune di Mira), concedono l'autorizzazione ad operare in laguna;

la Regione Veneto non fa distinzione alcuna tra servizio di noleggio con conducente (ncc) e granturismo (gt), normati rispettivamente dalla legge n. 21 del 1992 e dalla legge n. 218 del 2003;

il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 148 del 2011, all'art. 3, in tema di abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche, dispone l'abrogazione di una serie di restrizioni all'esercizio delle attività economiche, debitamente dettagliate al comma 9, fra cui le limitazioni relative agli ambiti territoriali di esercizio;

in sede di conversione del decreto-legge è stato introdotto, sempre all'art. 3, il comma 11-bis, secondo cui si esenta dall'abrogazione delle restrizioni di cui al precedente punto i soli "servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1", e quindi svolti su gomma, senza fare alcun riferimento agli altri servizi di trasporto pubblico non di linea previsti dalla legge n. 21 del 1992 e dalla legge regionale n. 63 del 1993, così implicitamente riconoscendo l'applicabilità della disposizione liberalizzatrice ai servizi di trasporto persone non di linea svolti via acqua;

il decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012, all'art. 1, ribadisce le liberalizzazioni già disposte con decreto-legge n. 138 del 2011, ma esclude dal suo campo di applicazione "i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea" (comma 5). Tuttavia esso non abroga il decreto-legge n. 138 del 2011 e fa espressamente salve le previsioni in quest'ultimo contenute all'art. 3, con la conseguenza che restano esclusi dalla liberalizzazione solo i servizi di taxi e noleggio su gomma condotti con veicoli di categoria M1, e non anche i servizi di taxi e noleggio via acqua;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato, con la segnalazione del 17 maggio 2012 (AS948), che una previsione volta a limitare l'attività di ncc all'ambito territoriale dell'ente locale che ha rilasciato l'autorizzazione è un'ingiustificata restrizione di tipo regolamentare all'accesso al mercato;

l'Autorità ha auspicato, con la segnalazione del 2014 (Rif. S2025), una maggiore convergenza e intercambiabilità tra taxi e ncc, posto che entrambi tali servizi si pongono in funzione integrativa del trasporto pubblico locale, notoriamente carente, auspicando la modifica della legge n. 21 del 1992, estendendo alla categoria M1 quanto già previsto per altre categorie di mezzi, nel senso di abrogare le limitazioni territoriali previste per l'esercizio del noleggio con conducente ed in particolare l'articolo 3, comma 3, l'articolo 8, comma 3, e l'articolo 11, comma 4;

considerato che:

le tariffe taxi sono fisse stabilite da regolamento, mentre il solo noleggio permette la contrattazione. Il decreto-legge n. 138 del 2011 permette lo stabilimento dell'attività nell'intero territorio senza limitazioni; la legge n. 27 del 2012 liberalizza il contingentamento con esclusione dall'ambito di applicazione dei servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 e i servizi di comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 59 del 2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente;

il regolamento del Comune di Venezia impedisce il servizio ncc nel suo centro storico ai natanti che hanno regolare autorizzazione dai Comuni limitrofi di operare in laguna, come quello di Mira, e concede una riserva vietata dalle disposizioni della legge n. 287 del 1990 ai natanti che hanno l'autorizzazione del Comune veneziano, ledendo le normative di libera concorrenza e libero mercato;

la recente sentenza n. 8 del 23 gennaio 2013 della Corte costituzionale ha sancito che lo Stato può imporre a Regioni ed enti locali l'adozione di misure a favore della concorrenza nel settore del commercio, offrendo all'amministrazione centrale la possibilità di valutare le politiche di Regioni ed enti locali in tema di sviluppo economico, il cui indirizzo deve ispirarsi alla legislazione europea ed ai principi della libera concorrenza e libero mercato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle ragioni che inducono il Comune di Venezia a violare ripetutamente le normative di legge, in particolare il decreto-legge n. 138 del 2011 che permette lo stabilimento dell'attività nell'intero territorio senza limitazioni, la legge n. 27 del 2012 che liberalizza il contingentamento con esclusione dei servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 e i servizi di comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 59 del 2010, nonché le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente;

se ritengano che l'apertura della concorrenza, obbligata dagli odierni orientamenti giuridici giurisprudenziali della Corte costituzionale, sia urgente e necessaria per abbattere le tariffe e migliorare la qualità dei servizi offerti all'utenza ed ai consumatori e, di conseguenza, se la stessa attività di sviluppo economico nel territorio sia gravemente penalizzata da un regolamento, a parere degli interroganti, medievale-oscurantista del Comune di Venezia;

se intendano attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, con urgenza presso l'ente competente affinché venga rimossa la restrizione alla concorrenza ed al libero mercato del regolamento del Comune di Venezia, che impedisce l'esercizio di attività commerciali nel centro storico a coloro che hanno una regolare autorizzazione rilasciata dai Comuni afferenti alla laguna di Venezia e ricompresi nell'area metropolitana.

(4-03032)