• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/04099 l'articolo 22, comma 7-bis, del decreto-legge n. 91 del 2014, modificando l'articolo 37 del decreto-legge n. 66 del 2014, ha disposto una proroga del termine di presentazione dell'istanza di...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04099presentato daRIBAUDO Francescotesto diVenerdì 21 novembre 2014, seduta n. 336

RIBAUDO e CULOTTA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
l'articolo 22, comma 7-bis, del decreto-legge n. 91 del 2014, modificando l'articolo 37 del decreto-legge n. 66 del 2014, ha disposto una proroga del termine di presentazione dell'istanza di certificazione dei crediti, assistiti dalla garanzia dello Stato, vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;
in forza di tale previsione tutti i soggetti e, soprattutto, le imprese, che hanno maturato, alla data del 31 dicembre 2013, crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, per servizi, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, hanno avuto a disposizione, per presentare l'istanza di certificazione, due mesi in più, dal momento che la scadenza del relativo termine è slittata dal 23 agosto al 31 ottobre 2014;
ottenere la certificazione dei predetti crediti è particolarmente importante, in quanto consente di ottenere automaticamente la garanzia dello Stato su tali crediti, nonché di cedere immediatamente il credito a un istituto bancario abilitato;
infatti, in base al comma 3 del citato articolo 37 del decreto-legge n. 66 del 2014, tutti i crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione maturati entro la data del 31 dicembre 2013 che siano stati certificati entro il termine ultimo del 31 ottobre 2014, possono essere ceduti a una banca o a un intermediario finanziario, con la formula pro-soluto, e sono assistiti da una specifica garanzia dello Stato;
tale garanzia dello Stato si applica dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione pro-soluto dei crediti alla banca o all'intermediario autorizzato e rende la cessione del credito particolarmente appetibile sia per l'intermediario creditizio sia per il cedente, dal momento che consente l'applicazione di una percentuale di sconto particolarmente vantaggiosa, pari all'1,90 per cento per importi fino a 50.000 euro e all'1,60 per cento per importi oltre i 50.000 euro;
nell'attuale contesto di crisi economica e finanziaria appare sempre più urgente ampliare la disponibilità di credito bancario in favore delle imprese, nonché assicurare il pagamento dei crediti vantati dalle imprese stesse nei confronti di comuni, province, regioni e altri istituzioni ed enti pubblici;
emerge tuttavia come non tutte le banche e gli intermediari finanziari, fra cui le banche operanti in Sicilia riconducibili al gruppo Unicredit spa, si siano dimostrate disponibili a erogare credito in favore delle imprese che hanno ottenuto la certificazione dei propri crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione e che si sono rivolte alle banche stesse per cedere i predetti crediti, come previsto dalla normativa vigente –:
se abbia verificato, nell'ambito delle proprie competenze, il grado di adesione delle banche e degli altri intermediari creditizi abilitati alle richieste di cessione in loro favore di crediti certificati vantati nei confronti delle pubblica amministrazione assistiti dalla garanzia dello Stato, e quali iniziative abbia adottato o intenda adottare per incentivare gli intermediari creditizi ad accogliere le predette richieste di cessione dei crediti, in base a quanto previsto dalla normativa di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 66 del 2014.
(5-04099)