Relazione 1519-A
Atto a cui si riferisce:
S.1519 [Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre] Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
Relazione Orale
Relatore Floris
TESTO PROPOSTO DALLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
Comunicato alla Presidenza il 31 luglio 2014
PER IL
DISEGNO DI LEGGE
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -- Legge di delegazione europea 2013 -- secondo semestre
di concerto con il Ministro degli affari esteri
con il Ministro della giustizia
con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro dell'interno
(V. Stampato Camera n. 1836)
approvato dalla Camera dei deputati il 10 giugno 2014
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 giugno 2014
RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELLINTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Cociancich)
23 luglio 2014
La Commissione, esaminato il disegno di legge per le parti di competenza,
premesso che il disegno di legge di delegazione allesame rappresenta il primo caso di applicazione dellarticolo 29, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che consente al Governo di presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, un ulteriore disegno di legge di delegazione riferito allanno in corso;
valutato che larticolo 1 reca una delega al Governo per lattuazione delle direttive elencate negli allegati, stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate;
sottolineato, in particolare, che sono attuate anche le due ultime direttive europee in materia di protezione internazionale (2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 e 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013), finalizzate ad armonizzare le prassi applicative vigente nei Paesi membri, con particolare riguardo alle esigenze delle persone vulnerabili, quali i minori e le vittime di tortura;
considerato che con larticolo 2 si conferisce al Governo una delega biennale per lemanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dellUnione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge;
considerato altresì che gli articoli da 3 a 9 contengono i princìpi e i criteri direttivi specifici di delega per lattuazione della normativa europea;
sottolineato, in particolare, che larticolo 7 prevede una delega al Governo per lemanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dellUnione in materia di protezione internazionale e diritto di asilo;
rilevato, inoltre, che è concessa una ulteriore delega al Governo per emanare eventuali disposizioni correttive e integrative del testo unico, da esercitarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo testo unico;
segnalato che il termine per lesercizio della delega, di cui allarticolo 7, comma 1, eccessivamente ampio, potrebbe essere anticipato al termine previsto per il recepimento integrale delle citate direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE, in materia di protezione internazionale;
rilevato altresì che, sempre in riferimento alla delega, di cui allarticolo 7, comma 1, sarebbe necessario indicare espressamente i princìpi e i criteri direttivi per il suo esercizio,
si esprime in senso favorevole.
RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)
(Estensore: Buemi)
22 luglio 2014
La Commissione giustizia, esaminato il testo del disegno di legge,
esprime le seguenti osservazioni:
larticolo 9 conferisce delega al Governo per lattuazione della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, concernente lapplicazione del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Al riguardo, occorre rilevare che alla lettera c) si prevede, tra i principi e criteri direttivi, linclusione delle confische disposte ai sensi dellarticolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e le confische disposte ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Inoltre, con riguardo ai principi e ai criteri direttivi di cui alla lettera i) del medesimo comma 1, la Commissione ritiene opportuno che lesclusione della verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dallarticolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, sia definita prestando particolare attenzione alla natura dei delitti ivi previsti che non necessariamente coincidono con i titoli di imputazione contenuti nel codice penale italiano e nelle leggi speciali. Si invita a tenere in conto il riferimento, puntualmente svolto nella direttiva, al razzismo e alla xenofobia, che appaiono quali clausole elastiche suscettibili di un margine di interpretazione nel definire le figure di reato di cui al citato articolo 6;
con riguardo ai princìpi e criteri previsti dalla lettera m), appare altresì opportuno garantire lesperibilità dei mezzi di gravame previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, senza apporre limiti che possano determinare lesioni dellarticolo 24 della Costituzione il quale, tra laltro, è potenzialmente in grado di agire quale controlimite;
infine, con riguardo alla successiva lettera q) che, a sua volta, reca ulteriori princìpi e criteri direttivi, la Commissione auspica che si valuti se la formula conclusiva del periodo che fa riferimento a «cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge», non vada modificata con espressione in parte diversa e più simile a quella ricorrente nel codice penale, ove si fa riferimento: «alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto». In via generale, si invita a valutare unintegrazione e un coordinamento di tale formulazione con la disciplina puntualmente recata dallarticolo 240 del codice penale.
RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)
(Estensore: Orellana)
2 luglio 2014
La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge,
apprezzate le disposizioni che, allarticolo 4, recano princìpi e criteri direttivi specifici per il recepimento nellordinamento nazionale della nuova disciplina europea in materia di agenzie di rating del credito, ai sensi della direttiva 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, e del regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013;
preso atto delle disposizioni di cui allarticolo 5 che recano delega al Governo per ladeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti europei relativi ai fondi europei per il venture capital ed ai fondi europei per limprenditoria sociale;
considerato altresì il contenuto normativo dellarticolo 6, che delega il Governo ad attuare la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sullo scambio di informazioni e intelligence tra Stati membri dellUnione europea e valutato con favore il contenuto del comma 2 che dispone la trasmissione alle Camere del relativo schema di decreto legislativo per lespressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari;
sottolineata limportanza, dellarticolo 7, che reca la delega al Governo alladozione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dellUnione europea in materia di protezione internazionale dei rifugiati e di protezione sussidiaria;
considerato tuttavia che per lesercizio di tale delegazione legislativa in materia di protezione internazionale dei rifugiati e di protezione sussidiaria, il disegno di legge non indica princìpi e criteri direttivi;
formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole con la seguente osservazione:
che si consideri la possibilità di indicare i princìpi e i criteri direttivi cui il Governo sia tenuto ad attenersi nellesercizio della delega legislativa prevista dallarticolo 7 per ladozione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dellUnione europea in materia di protezione internazionale e di protezione temporanea.
RELAZIONE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)
(Estensore: Di Biagio)
25 giugno 2014
La Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2013 -- secondo semestre;
formula una relazione favorevole.
RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Guerrieri Paleotti)
29 giugno 2014
La Commissione, esaminato il disegno di legge e rilevato che:
la parte di Relazione tecnica riferita allarticolo 9 -- recante la delega per lattuazione della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, sullapplicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca -- non reca tutti gli elementi informativi necessari a consentire la verifica dellinvarianza finanziaria della norma e, di conseguenza, lefficacia della clausola di neutralità potrà essere valutata soltanto in fase di attuazione della delega;
formula, per quanto di propria competenza, una relazione di nulla osta, nel presupposto che:
alle attività derivanti dallattuazione del predetto articolo 9 possa provvedersi nellambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
sempre in merito allarticolo 9, la nuova disciplina di destinazione delle somme derivanti da operazioni di confisca non comporti un decremento di gettito rispetto alla normativa vigente;
listituzione del comitato di contatto previsto dallarticolo 29 della direttiva sui servizi di media audiovisivi (2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010), richiamata nellallegato B del disegno di legge in esame, non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)
(Estensore: Ricchiuti)
16 luglio 2014
La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge, formula una valutazione favorevole con le seguenti osservazioni e proposte di modifica:
considerato che:
la Mortgage Credit Directive assicura a tutti i consumatori che chiedono un prestito che il loro immobile sia adeguatamente valutato e dunque protetto da rischi. La crisi finanziaria ha fatto aumentare esponenzialmente i prestiti insostenibili e quindi i casi di default e pignoramenti; la direttiva offre dunque uno spettro di garanzia più ampio a tutela del proprietario di un bene immobile oggetto di ipoteca, nonché dellistituto di credito che ne richiede la valutazione, grazie alla previsione di standard di valutazione che tutelano i consumatori e il mondo del credito, garantendo una valutazione imparziale ed obiettiva, in particolar modo quando questa influenza lobbligo residuo del consumatore in caso di inadempimento;
la direttiva contribuisce inoltre in maniera sensibile a generare fiducia nei consumatori e favorire la mobilità degli operatori, creando condizioni di parità per gli operatori e promuovendo le attività transfrontaliere da parte di creditori e intermediari del credito.
Si suggerisce quindi allarticolo 1, allegato A, di inserire la seguente direttiva tra quelle da recepire: 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Considerato inoltre che:
larticolo 3 detta i princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sullaccesso allattività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, nonché del regolamento n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi;
la delega definisce la ripartizione di competenze fra le autorità di vigilanza interessate, Banca dItalia e Consob, lampiezza del ricorso alle fonti secondarie e il coordinamento con le norme di diritto societario vigenti;
la delega appare in ogni caso più ampia del disposto normativo europeo con riguardo alla materia sanzionatoria; si recepisce la direttiva, infatti, in relazione allobiettivo di sanzionare in primo luogo lente e, solo sulla base dei presupposti che saranno individuati dal diritto nazionale, lesponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione.
Si suggerisce di tenere conto di un criterio di proporzionalità al fine di tenere conto delle specificità dellordinamento bancario e del settore creditizio italiano soprattutto per quanto concerne le banche popolari e di credito cooperativo.
La Commissione formula la seguente proposta emendativa diretta a far sì che la disciplina di recepimento nazionale sia applicata, così come richiesto dalla direttiva stessa (considerando 92), secondo un criterio di proporzionalità coerente con la natura, lampiezza e la complessità degli enti destinatari e delle loro attività: «Allarticolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: "e che modifica il regolamento n. 648/2012/UE"; aggiungere le seguenti: "In maniera proporzionale alla natura, allampiezza e alla complessità di tali enti e delle loro attività;"».
RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI,
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
(Estensore: Liuzzi)
8 luglio 2014
La Commissione, esaminato il disegno di legge,
preso atto che:
-- nel corso del 2013 è stata già approvata lordinaria legge di delegazione europea (legge 6 agosto 2013, n. 96), su cui la 7ª Commissione ha approvato una relazione favorevole il 12 giugno 2013;
-- il Governo ha riscontrato, nello stesso anno, esigenze ulteriori di adempimento di obblighi europei che non consentivano di attendere la presentazione al Parlamento e lapprovazione del disegno di legge di delegazione europea 2014, ed ha perciò presentato il disegno di legge, riferito al «secondo semestre» dellanno 2013, così come del resto previsto dalla legge n. 234 del 2012;
considerato che, tra le direttive elencate nellallegato A dellarticolo 1, impatta sugli ambiti di competenza la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dellinformazione del settore pubblico, in scadenza il 18 luglio 2015;
osservato che detta direttiva investe le competenze della 7ª Commissione nella misura in cui: da un lato, esclude dallapplicazione tutti i documenti su cui i terzi detengono diritti di proprietà intellettuale, nonchè i documenti in possesso di istituti di istruzione e ricerca, scuole e università; dallaltro, include nellambito di applicazione le biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi, che detengono molte risorse documentali sul settore pubblico, che possono essere fruite anche attraverso la digitalizzazione;
rilevato inoltre che, secondo la predetta direttiva:
-- le raccolte del patrimonio culturale possono essere una base per i prodotti a contenuto digitale e hanno un enorme potenziale di riutilizzo nei settori della formazione e del turismo;
-- sono escluse dalla disciplina ivi prevista altre istituzioni culturali -- come teatri, teatri lirici, compagnie di ballo e orchestre -- sia in quanto fanno più propriamente parte delle «arti dello spettacolo», sia in quanto il loro materiale è coperto da diritti di proprietà intellettuale;
-- le biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti ad indicare, in caso di decisione negativa sulle richieste di riutilizzo dei loro documenti, chi sia leventuale titolare del diritto intellettuale o il licenziante dal quale lente stesso ha ottenuto il materiale;
-- le biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi possono applicare dei corrispettivi in denaro per il riutilizzo dei documenti in misura anche superiore ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione, valutando in proposito i prezzi indicati dal settore privato per il riutilizzo di documenti identici o simili;
-- leventuale diritto di esclusiva per la digitalizzazione delle risorse culturali non dura più di dieci anni e che, qualora esso superi tale lasso temporale, la durata del diritto è sottoposta a riesame lundicesimo anno e successivamente ogni sette anni;
-- nel caso di accordo per la concessione di un diritto esclusivo, allente pubblico interessato è fornita a titolo gratuito una copia delle risorse culturali digitalizzate, resa disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva;
approva, per quanto di competenza, una relazione favorevole.
RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)
(Estensore: Cardinali)
8 luglio 2014
La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge, formula una relazione favorevole.
RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)
(Estensore: Valentini)
16 luglio 2014
La Commissione, esaminato il disegno di legge, per le parti di competenza,
formula relazione non ostativa.
RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA)
(Estensore: Fissore)
9 luglio 2014
La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il disegno di legge,
approva, per quanto di competenza, una relazione favorevole.
RELAZIONE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)
(Estensore: Rita Ghedini)
3 luglio 2014
La Commissione,
esaminato il disegno di legge,
premesso che il provvedimento in esame reca le discipline di delega legislativa per il recepimento delle direttive e degli altri atti dellUnione europea;
preso atto che:
larticolo 1 conferisce delega al Governo per lattuazione delle direttive contenute negli allegati A e B, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla legislazione vigente;
allinterno dellallegato B sono presenti le direttive 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, (requisiti minimi di formazione della gente di mare) e 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, (controllo da parte dello Stato di approdo);
in particolare la citata direttiva 2013/38/UE incide sulla disciplina comunitaria del controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, di particolare rilievo in quanto inerente alla sicurezza marittima, alla tutela dellambiente marino ed alle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi;
considerato che il termine di recepimento indicato dalla direttiva citata è il 21 novembre 2014, e che il termine per lesercizio della delega, in base alla vigente disciplina, è di due mesi antecedenti quello di recepimento fissato dalla direttiva;
rilevato che:
larticolo 4 ha ad oggetto lattuazione delle nuove norme europee in materia di agenzie di rating del credito, le cui valutazioni possono riguardare anche forme pensionistiche complementari;
larticolo 5 contiene una delega al Governo per lattuazione del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital, e del regolamento (UE) n. 346/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, concernente i fondi europei per limprenditoria sociale;
esprime, per quanto di competenza, una relazione favorevole con la seguente osservazione:
in relazione allattuazione della citata direttiva 2013/38/UE, si raccomanda che il decreto legislativo di recepimento sia adottato dal Governo nel più breve tempo possibile, in considerazione del particolare rilievo che rivestono la sicurezza marittima e le condizioni di vita e di lavoro, con particolare riferimento alla tutela della salute e della sicurezza, a bordo delle navi.
RELAZIONE DELLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE
(IGIENE E SANITÀ)
(Estensore: Aiello)
3 luglio 2014
La Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2013 -- secondo semestre, approva una relazione favorevole.
RELAZIONE DELLA 13ª COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)
(Estensore: Morgoni)
3 luglio 2014
La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge, approva una relazione favorevole, con la seguente osservazione:
con riferimento allattuazione della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE, occorre prevedere che tra i criteri direttivi per lemanazione del corrispondente decreto legislativo si tenga conto delle priorità -- già indicate nellordine del giorno approvato dal Senato della Repubblica il 25 giugno 2013 -- volte a prevenire e fronteggiare fenomeni di subsidenza sulla terraferma a causa della estrazione di idrocarburi, ad assicurare che le operazioni in mare siano effettuate ad una distanza congrua dalle aree protette e dai parchi naturali. In tale contesto, deve essere comunque garantita la più ampia informazione alla pubblica opinione e il coinvolgimento delle Istituzioni competenti sui piani di sicurezza e di protezione, nonché sulle tecniche usate per lestrazione degli idrocarburi.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI
(Estensore: Balduzzi)
17 luglio 2014
La Commissione,
esaminato il disegno di legge nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Camera;
rilevato che sullo schema iniziale del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dellarticolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conterenza Stato-regioni e che tale parere, espresso nella seduta del 17 ottobre 2013 è stato favorevole;
rilevato altresì che larticolo 31, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce che i decreti legislativi di recepimento delle direttive dellUnione europea previste dalla legge di delegazione europea adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole, ai sensi dellarticolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
Per il testo del disegno di legge -- al quale la Commissione non propone modificazioni -- si veda lo stampato Atto Senato n. 1519.