• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/03069 DI BIAGIO, ROMANO, FASIOLO, CONTE, PUPPATO, LANIECE, FRAVEZZI, RUTA - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che: l'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-03069 presentata da ALDO DI BIAGIO
martedì 25 novembre 2014, seduta n.358

DI BIAGIO, ROMANO, FASIOLO, CONTE, PUPPATO, LANIECE, FRAVEZZI, RUTA - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

l'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 statuiva che i lavoratori con periodi di esposizione ultradecennale all'amianto soggetti all'assicurazione INAIL o affetti da malattia professionale causata dall'esposizione all'amianto potessero godere del beneficio della moltiplicazione dei periodi di esposizione qualificata per il coefficiente di 1,50 e stabiliva che tale beneficio fosse utile sia ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche sia della maturazione del diritto di accesso alle medesime;

successivamente, l'art. 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, a far data dal 2 ottobre 2003, ha ridotto il coefficiente a 1,25 ed ha stabilito che il beneficio pensionistico, riconoscibile solo previa presentazione all'INAIL di apposita domanda entro il 15 giugno 2005, non è utilizzabile per la maturazione del diritto alla pensione ma solo per la misura della stessa;

ha anche esteso le previgenti disposizioni anche a chi, alla data del 2 ottobre 2003, avesse già maturato il diritto alla pensione;

la successiva legge n. 350 del 2003 all'art. 3, comma 132, ha ampliato le categorie di soggetti che possono godere del regime previgente, includendovi coloro che, alla data del 2 ottobre 2003, avessero già maturato il diritto al conseguimento dei benefici ex art. 13, comma 8, e coloro che avessero presentato domanda di riconoscimento all'INAIL o avessero ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data;

da ultimo è intervenuta a disciplinare la materia la legge n. 247 del 2007 che, all'art. 1, comma 20, dispone che: "Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale";

il successivo comma 21 statuisce che il diritto a tali benefici previdenziali spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 247;

il decreto ministeriale attuativo del 12 marzo 2008 ha precisato che possono avvalersi della certificazione INAIL i lavoratori che: sono in possesso di certificato di esposizione ultradecennale all'amianto; hanno presentato all'INAIL domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005; non sono titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2007; hanno prestato la propria attività lavorativa nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo del Ministero del lavoro, con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992, fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003;

dall'esame della normativa citata in materia di benefici pensionistici da esposizione all'amianto emergerebbe un'ingiustificata discriminazione tra le posizioni soggettive dei lavoratori esposti all'amianto nel corso degli anni;

difatti, posizioni identiche di prestatori di lavoro con esposizione decennale alla sostanza nociva finiscono per essere trattate diversamente, a seconda dell'elemento temporale, dell'avvenuto esperimento o meno della procedura amministrativa, della cessazione o meno dell'esposizione all'amianto;

è evidente come vi sia una violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione posto che la legge n. 257 del 1992 e successive modifiche, così come formulata, ha l'effetto di lasciare un numero considerevole di lavoratori privi di tutela alcuna;

infine si evidenzia come, alla luce di quanto esposto in merito alle incostituzionali compressioni di tutela della complessa normativa in tema di beneficio pensionistico, non sia applicabile alla materia la normativa sulla decadenza di cui all'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 che prevede che "Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta a pena di decadenza entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciato dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione";

da ciò deriva un'ulteriore limitazione di tutela, "ratione temporis", per situazioni soggettive,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, intenda intraprendere al fine di una revisione della normativa in materia di benefici pensionistici per l'esposizione all'amianto, così da rispettare i principi di uguaglianza e non discriminazione, costituzionalmente garantiti.

(4-03069)