• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.4/00015 l'olivicoltura italiana rappresenta un settore produttivo strategico per il Made in Italy agroalimentare e per l'economia locale, essendo presente in quasi tutte le regioni, caratterizzandone il...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00015presentato daREALACCI Ermetetesto diVenerdì 15 marzo 2013, seduta n. 1

REALACCI, ERMINI, PARRINI, DALLAI, GELLI, CENNI, DONATI e TARICCO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
l'olivicoltura italiana rappresenta un settore produttivo strategico per il Made in Italy agroalimentare e per l'economia locale, essendo presente in quasi tutte le regioni, caratterizzandone il paesaggio ed assicurando la produzione di oli di oliva vergini di elevata qualità;
l'identità dei prodotti nazionali e la lotta alle frodi alimentari risultano strategici per garantire la solidità, la competitività e la distintività del made in Italy e delle imprese agricole italiane;
il mercato mondiale dell'olio di oliva, soprattutto nei segmenti qualitativamente meno caratterizzati, è influenzato da Paesi con un'organizzazione produttiva e commerciale, diversa da quella Italiana, in cui l'olivicoltura intensiva e superintensiva, con raccolta meccanizzata e stoccaggio di massa delle olive, consente di immettere sul mercato prodotti economicamente più vantaggiosi, a discapito della qualità degli stessi;
in una delle più recenti operazioni poste in essere dal comando provinciale della Guardia di finanza di Bari – in collaborazione con funzionari dell'Ispettorato centrale qualità repressione frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle Agenzie delle dogane di Bari – sono state eseguite 37 perquisizioni presso aziende, uffici e depositi commerciali ubicati nelle province di Cosenza, Catanzaro, Crotone, provincia Barletta Andria Trani e Foggia, conclusesi con il sequestro di circa 400 tonnellate di olio di oliva, per un valore commerciale di circa un milione di euro. Le frodi, in particolare, sono state poste in essere con l'utilizzo di falsa documentazione e false etichettature, attraverso le quali l'olio extravergine di oliva di provenienza straniera veniva fatto risultare come made in Italy e l'olio di oliva «non biologico» veniva fatto risultare come «biologico»;
recentemente, inoltre, sono emerse diverse criticità, perché la normativa, pur definendo i contenuti essenziali delle diciture obbligatorie previste nell'etichettatura dei prodotti offerti in vendita, non indica con precisione le modalità grafiche con cui l'obbligo deve essere attuato e ciò consente alle imprese di apporre le indicazioni di interesse con modalità o caratteri che ne rendono difficile la corretta percezione da parte dei consumatori;
le normative relative all'indicazione della designazione dell'origine dell'olio extravergine di oliva – approvate, con le modifiche al regolamento comunitario 1019/2002/CEE e, a livello nazionale, con il decreto ministeriale 10 novembre 2009 – non sono risultate sufficienti per prevenire e contrastare fenomeni fraudolenti;
l'attuale quadro normativo di riferimento, inoltre, consente di «legalizzare» vere e proprie frodi ai danni dei consumatori, che vengono poste in essere adottando pratiche finalizzate a deodorare oli con caratteristiche organolettiche non adeguate;
con riferimento all'applicazione della normativa comunitaria (regolamento comunitario 24 gennaio 2011, n. 61/2011 (CE) che definisce alcune caratteristiche fisiche e chimiche degli oli d'oliva nonché i relativi metodi di valutazione, i limiti fissati a livello comunitario per la presenza di alchil esteri negli olii extravergini sono troppo elevati e rischiano di incentivare la messa in commercio di oli di scarsa qualità spesso miscelati ad oli di migliore fattura;
accreditati studi scientifici riferiscono che, nell'ambito di una produzione artigianale o a regola d'arte di olio extravergine di oliva, posta in essere rispettando le buone pratiche di raccolta e di estrazione dell'olio, la sommatoria degli alchil esteri non supera i 25/30 mg/kg, tanto che la presenza di un valore elevato di etil esteri è indice di fermentazione e di cattiva conservazione delle olive;
in tale contesto, sebbene fino ad ora l'attività di controllo e repressiva, svolta a tutela dei consumatori, abbia consentito di sottrarre dal mercato una significativa quantità di olio di scarsa qualità, contraddistinto con informazioni ingannevoli o non veritiere, le risultanze di tali iniziative fanno registrare una dilagante diffusione del fenomeno di illeciti nel settore oleario, posti in essere tramite operazioni tendenti a spacciare oli stranieri, deodorati e di bassa qualità, come oli di oliva extra vergini di provenienza italiana;
per tutte le indicate ragioni, l'articolo 43, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese ha disposto che: «al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dicitura «Italia» o «italiano», o che comunque evocano un'origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi ed etil esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/kg. Il superamento dei valori, salve le disposizioni penali vigenti, comporta l'avvio automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa da parte delle Autorità nazionali competenti per i controlli operanti ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004»;
successivamente, con la legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono state approvate le Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini;
la richiamata legge introduce una serie di strumenti finalizzati a tutelare i consumatori, la produzione made in Italy e le imprese nazionali da fenomeni di abuso e contraffazione;
in particolare, nel capo 1 della legge sono previste norme sulla indicazione dell'origine e la classificazione degli oli di oliva vergini, precisando le modalità delle diciture concernenti la designazione di origine degli oli di oliva vergini, al fine di ottimizzare le condizioni di leggibilità di tali informazioni che sono essenziali per la scelta dell'olio, da parte del consumatore. Inoltre, al fine di garantire corrispondenza merceologica alle caratteristiche di qualità dei prodotti viene attribuito valore probatorio ai risultati dei test di verifica delle caratteristiche organolettiche effettuati dai panel di assaggiatori riconosciuti, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2568/91, dell'11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva vergini nonché ai metodi ad essi attinenti. Ancora, al fine di assicurare la corretta informazione dei consumatori e tutelare la qualità degli oli nazionali, viene previsto che nell'ambito delle attività di controllo, venga analizzato il parametro degli alchil esteri negli oli extravergini anche per valori inferiori rispetto a quelli limite previsti in ambito comunitario, ad un livello che consenta di identificare gli oli migliori;
il capo 2 della legge introduce norme sulla trasparenza e sulla tutela del consumatore. In particolare, sfruttando le difficoltà di percezione delle diciture obbligatorie previste nell'etichettatura dei prodotti offerti in vendita, i consumatori possono essere facilmente indotti in errore sull'effettiva località di provenienza. Ne consegue la contestuale dichiarazione di decadenza di marchi con diciture e segni grafici che evochino una specifica zona geografica che non coincide con l'effettiva origine delle olive, considerando che vengono distorte le scelte commerciali dei consumatori che acquistano un prodotto nella convinzione erronea che possieda caratteristiche di cui, in concreto, non è dotato. Viene estesa, quindi, l'applicazione di più rigorose disposizioni penali a tutela del commercio nelle ipotesi di fallace indicazione nell'uso del marchio, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini. Ai medesimi fini di prevenzione delle frodi, sono state disciplinate le modalità di presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi;
il capo 3 della legge introduce norme sul funzionamento del mercato e della concorrenza. In particolare, è previsto, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un più incisivo controllo sulle pratiche commerciali dell'olio, al fine di ostacolare intese restrittive della concorrenza che hanno ad oggetto l'illegittimo aumento dei prezzi di vendita da applicare al settore distributivo. Viene, inoltre, colmata una lacuna del quadro normativo vigente nel quale manca una disciplina specifica per assicurare al consumatore l'accesso ad una serie di informazioni – quali, ad esempio, quelle relative all'origine delle materie prime impiegate – con riferimento agli oli che provengono da mercati esteri;
il capo 4 della legge introduce norme sul contrasto delle frodi, in particolare, estendendo anche ai reati alimentari e di frodi nel settore alimentare una responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato e prevedendo il rafforzamento degli istituti processuali ed investigativi anche attraverso intercettazioni telefoniche;
la Commissione europea ha deciso di avviare un EU PILOT 4632/13/AGR sulla legge 14 gennaio 2013, n. 9, «Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini», lamentando la violazione, da parte dell'Italia, delle procedure e dei termini previsti dalla direttiva 22 giugno 1998, n. 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;
in particolare, la Commissione lamenta il mancato rispetto dell’iter di notifica e del termine assegnato all'Italia per l'adozione delle disposizioni in materia di dimensione dei caratteri e tipologie dei sistemi di apertura per le confezioni di olio di oliva vergine, in quanto previsioni già oggetto di discussione presso il Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli;
sulla base di ulteriori valutazioni effettuate successivamente alle comunicazioni trasmesse ai sensi della predetta direttiva, la Commissione ha censurato gli articoli 1, commi 2, 3 e 4; 4, comma 3; 7, comma 2; articolo 16, comma 1, per la violazione di altre disposizioni comunitarie –:
quali iniziative si intendano assumere per difendere, a livello europeo, l'iniziativa legislativa censurata;
quali misure si intendano promuovere per garantire il tempestivo avvio di un sistema adeguato ed efficiente di controlli nel settore della produzione e del commercio degli oli di oliva vergini;
se non si ritenga necessario proseguire l'impegno delle istituzioni nazionali per una revisione del quadro comunitario di riferimento in modo da assicurare la tutela dell'identità e della qualità dei prodotti agroalimentari nazionali e, nello specifico, degli oli di oliva vergini, posto che, soprattutto nella menzionata categoria merceologica, l'origine territoriale dei prodotti agricoli, è il criterio primario di riferimento per individuarne e garantirne le caratteristiche qualitative attraverso la leggibilità dei caratteri delle diciture riportate in etichetta e la presentazione al pubblico in imballaggi muniti di tappo cosiddetto antirabbocco;
se non si ritenga indispensabile confermare la necessità dell'adozione di incisive e dissuasive misure atte a scoraggiare, prevenire e contrastare ipotesi di illecito anche in altri settori agroalimentari.
(4-00015)