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Atto a cui si riferisce:
C.4/00015 l'olivicoltura italiana rappresenta un settore produttivo strategico per il Made in Italy agroalimentare e per l'economia locale, essendo presente in quasi tutte le regioni, caratterizzandone il...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 23 maggio 2013
nell'allegato B della seduta n. 22
Interrogazione a risposta scritta 4-00015
presentata da
REALACCI Ermete

Risposta. — In riferimento all'interrogazione in esame, concernente la tutela dell'olivicoltura italiana sia in ambito comunitario che nazionale, vorrei anzitutto far presente che, preso atto dei rilievi mossi dalla Commissione europea riguardo all'iniziativa legislativa censurata (legge 14 gennaio 2013 n. 9), stiamo predisponendo una specifica nota chiarificatrice per fornire ulteriori elementi per la corretta interpretazione di talune disposizioni.
In particolare, ne evidenzieremo le finalità che sono dirette a migliorare la trasparenza delle informazioni ai consumatori, ostacolare le pratiche fraudolente e la concorrenza sleale, nonché valorizzare il metodo organolettico per la valutazione degli oli di qualità.
Riguardo alla revisione del quadro normativo comunitario sulla tutela dell'identità della qualità degli oli di oliva vergini vorrei ricordare che, con un voto indicativo in comitato di gestione, è stata ottenuta la modifica del regolamento (UE) n. 29/2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva (che sarà adottato in via definitiva entro il corrente mese) e del regolamento (CEE) n. 2568/91 (inerente le caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché i metodi di analisi ad essi attinenti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 28 marzo 2013.
Si tratta di modifiche che, in linea con l’Action Plan proposto dal commissario Ciolos, sono volte a migliorare il controllo della qualità degli oli e la leggibilità delle etichette al fine di rendere le relative informazioni immediatamente visibili anche con l'utilizzo di dimensioni minime dei caratteri.
Inoltre, limitatamente ad hotel, ristoranti e catering (Horeca), si introduce l'uso di confezioni di olio munite di sistemi di apertura che non ne consentano il riutilizzo mediante la pratica fraudolenta del cosiddetto «rabbocco» con oli di ignota provenienza.
Le modifiche al regolamento (CEE) n. 2568/91 riguardano, in particolare, una serie di misure per migliorare e potenziare il sistema dei controlli che dovranno essere realizzati in maniera selettiva e con frequenza appropriata, tali da garantire la corrispondenza dell'olio di oliva in commercio alla categoria dichiarata.
Mi preme, tuttavia, evidenziare che, già da tempo, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) organo tecnico di controllo della mia Amministrazione, ha innalzato il livello di attenzione sulle produzioni di qualità più rappresentative del Made in Italy e, in particolare, nel settore degli oli d'oliva, al fine di garantirne l'immagine sui mercati nazionali ed internazionali.
A tal fine, sono state anche intraprese misure di collaborazione con l'Agenzia delle dogane e le capitanerie di porto, sia per migliorare l'attività di monitoraggio dei flussi d'introduzione dei prodotti agroalimentari provenienti da Paesi terzi, sia per evitare fraudolente commercializzazioni di alimenti falsamente dichiarati «italiani».
Sulla base dei criteri dell'analisi del rischio, così come previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004, vengono scelti gli operatori della filiera che l'Ispettorato sottopone a verifica (frantoi, commercianti di olio sfuso, confezionatori, esercizi commerciali ivi compresi quelli di ristorazione).
In particolare, le verifiche eseguite dall'Icqrf riguardano la correlazione delle olive lavorate con l'olio da esse prodotto in base all'origine dichiarata, la regolarità dei processi produttivi, le caratteristiche merceologiche, la corrispondenza delle tipologie merceologiche degli oli detenuti con la relativa documentazione contabile, la congruità del prodotto in entrata e in uscita in relazione all'origine della categoria merceologica dichiarata, gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 10 novembre 2009 (in particolare, la corretta tenuta del registro degli oli d'oliva di cui all'articolo 7 dello stesso decreto), la regolarità degli imballaggi in relazione alla capacità e al sistema di chiusura, la conformità dei dispositivi di etichettatura adottati alle indicazioni obbligatorie e facoltative.
Gli accertamenti analitici su campioni prelevati al commercio e alla distribuzione vengono effettuati dall'Ispettorato avvalendosi di una propria rete qualificata di laboratori e comitati di assaggio che, nel caso degli oli d'oliva, procede al controllo di tutti i parametri relativi alla genuinità e alla qualità dei prodotti previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Per quanto concerne il controllo dei flussi di oli di oliva movimentati dai singoli operatori ricordo che, in base al richiamato decreto, i frantoi, le imprese di condizionamento e i commercianti di olio sfuso sono obbligati alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e deposito, nel quale sono annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine, indipendentemente se destinati al mercato nazionale od estero.
Tale registro (che, per una tempestiva fruizione dei dati ivi contenuti da parte degli organismi di controllo, è tenuto secondo modalità telematiche messe a disposizione sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale) costituisce un sistema di tracciabilità omogeneo e puntuale della «filiera olio d'oliva», consente di monitorare le singole movimentazioni di ogni singolo stabilimento e conoscere i nominativi con i relativi indirizzi dei soggetti, nazionali o esteri, che hanno fornito o acquistato una specifica partita di olio.
Evidenzio infine che l'Ispettorato, sulla base di quanto disposto dall'articolo 43, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ogni qualvolta necessario, attiva tempestivamente un «Piano straordinario di sorveglianza» annuale cui sottopone le imprese che hanno prodotto un olio extra vergine di oliva etichettato con la dicitura «Italia» o «italiano» o che comunque evoca un'origine italiana, dalle cui analisi risulti superato il limite di 30 mg/Kg di metil esteri ed etil esteri degli acidi grassi.
Assicuro, pertanto, l'interrogante che intendiamo proseguire l'azione intrapresa onde fornire un efficace contributo alla definizione di regole a tutela della qualità, a migliorare la trasparenza delle informazioni ai consumatori e ad ostacolare le pratiche fraudolente.
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali: Mario Catania.