• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/01468 GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che: il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, all'articolo 2, comma 1, lettera t), definisce il...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-01468 presentata da GIANNI PIETRO GIROTTO
mercoledì 26 novembre 2014, seduta n.359

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:

il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, all'articolo 2, comma 1, lettera t), definisce il Sistema efficiente di utenza (SEU) come un "sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente";

la deliberazione 578/2013/R/eel del 12 dicembre 2013 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, che regola i servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi semplici di produzione e consumo, all'interno dei quali sono ricompresi anche i Sistemi efficienti di utenza, ha definito, all'articolo 1, comma 1.1, lettera pp), l'"Unità di Consumo (UC)" del cliente finale come "l'insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi ad una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa coincide con la singola unità immobiliare o con l'insieme costituito dalla singola unità immobiliare e dalle sue relative pertinenze. Il predetto insieme può anche coincidere con un insieme di unità immobiliari a condizione che ricorrano entrambe le seguenti condizioni: sono unità immobiliari localizzate su particelle catastali contigue in un unico sito produttivo e nella piena disponibilità della medesima persona giuridica; sono unità immobiliari utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio. Ogni unità di consumo è connessa alla rete pubblica in un unico punto";

considerato che, a parere degli interroganti:

tale definizione non sembra essere in linea con i principi stabiliti nel decreto legislativo n. 115 del 2008, che parla esclusivamente ed espressamente di "cliente finale". Un'interpretazione soggettiva e restrittiva di unità di consumo potrebbe infatti escludere dai benefici tariffari spettanti ai Sistemi efficienti d'utenza (SEU) e ai Sistemi esistenti equiparati ai sistemi efficienti d'utenza (SEESEU) molte infrastrutture logistiche o di servizi quali centri commerciali, mercati generali, interporti, aeroporti, ospedali, fiere, strutture pubbliche e private di servizi, porti, eccetera, che spesso costituiscono un unico cliente finale in quanto caratterizzate da un'unica rete elettrica e un'unica bolletta dell'energia, sebbene siano presenti al loro interno più attività commerciali distinte (ad esempio in un ospedale o in un aeroporto possono insistere bar, ristoranti e negozi nella medesima area). Tali attività, pur offrendo diversi prodotti finali e/o servizi, concorrono congiuntamente con la "finalità produttiva" dell'infrastruttura nella quale insistono rappresentando a tutti gli effetti dei servizi ancillari fondamentali per garantirne i livelli di servizio;

un'interpretazione restrittiva di "unico prodotto finale e/o servizio" potrebbe comportarne l'ingiustificata e incoerente esclusione dalla definizione di "Unità di Consumo" e conseguentemente dai benefici tariffari previsti per i SEU/SEESEU;

considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:

sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico nella riunione del 16 ottobre 2014, il gestore dei servizi energetici ha posto in consultazione le "Regole applicative per la presentazione della richiesta e il conseguimento della qualifica SEU e SEESEU per i Sistemi entrati in esercizio entro il 31/12/2014";

al paragrafo 2.6.4. Sistemi SEU e SEESEU-B, le Regole applicative, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1.1, lettera a) e b), del TISSPC (Testo integrato dei sistemi semplici di produzione e consumo) punto ii, gli impianti di produzione di un Sistema SEU o SEESEU-B devono essere alimentati da fonti rinnovabili o essere riconosciuti come cogenerativi ad alto rendimento, specificando che: non è possibile richiedere tali tipologie di qualifica nel caso in cui nel Sistema siano presenti impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili che non siano riconosciuti come cogenerativi ad alto rendimento; è possibile richiedere le suddette tipologie di qualifica nel caso in cui nel Sistema siano presenti altri impianti ibridi (ovvero impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili), ai sensi delle normative vigenti alla rispettiva data di entrata in esercizio dell'impianto, la cui quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile è inferiore al 5% o al 15% nel caso di impianti ibridi solare termodinamici. In questi casi, difatti, l'energia elettrica complessivamente prodotta dall'impianto è considerata come energia elettrica rinnovabile;

all'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 28 del 2011 si definiscono le "centrali ibride" come centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;

il decreto ministeriale del 6 luglio 2012 definisce all'articolo 2, lettera f), le centrali ibride o impianti ibridi quegli impianti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 28 del 2011, ossia centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;

ai fini del decreto ministeriale 6 luglio 2012, alla lettera f) dell'articolo 2, tali impianti sono distinti sulla base delle definizioni di cui alle successive lettere g) ed h): g) "impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili" o "impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti": sono impianti alimentati da rifiuti dei quali la frazione biodegradabile è superiore al 10 per cento in peso, ivi inclusi gli impianti alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata; h) altri impianti ibridi: sono impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile quali ad esempio gas o carbone e da una fonte rinnovabile, quale ad esempio biomassa; rientrano in tale fattispecie anche gli impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegradabili;

considerato infine che:

la promozione di impianti a fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento presso tali infrastrutture, caratterizzate da notevoli consumi elettrici, favorirebbe la tutela dell'ambiente (riducendo le emissioni di gas climalteranti), creerebbe nuove opportunità di investimenti (quindi nuova occupazione) e apporterebbe un beneficio alla rete elettrica (diminuendone i carichi);

la direttiva 2012/27/UE (oltre alle direttive in materia di promozione delle fonti rinnovabili) per conseguire gli obiettivi e la finalità di efficienza energetica esprime particolare favore per l'auto-produzione e l'auto-consumo, invitando gli Stati membri a sostenere/garantire lo sviluppo di sistemi che prevedano la vicinanza dell'impianto produttivo rispetto all'utente finale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga, entro i limiti di propria competenza, i requisiti previsti dalla deliberazione 578/2013/R/eel, con particolare riferimento alla definizione di "Unità di Consumo", coerenti con i principi della normativa primaria nazionale definita dal decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni e della normativa comunitaria definita dalla direttiva 2012/27/UE, cosi come riferito in premessa;

se ritenga, per quanto di competenza, che, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo n. 115 del 2008, i contenuti del paragrafo 2.6.4. delle regole applicative amplino impropriamente la possibilità di richiedere la qualifica SEU e quindi di godere dei relativi benefici tariffari ai sistemi in cui siano presenti altri impianti ibridi (ovvero impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti anche non rinnovabili), tenuto conto che potrebbero beneficiarne anche gli inceneritori ed assimilati (NCTT: gassificazione, pirolisi, plasma).

(3-01468)