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Atto a cui si riferisce:
C.4/00018 sulla spinta di un pesante rincaro dei carburanti ma anche di una crescente sensibilità ai temi dell'ambiente e del progressivo aumento delle piste ciclabili, il ricorso alla bicicletta, la...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 16 luglio 2013
nell'allegato B della seduta n. 54
4-00018
presentata da
REALACCI Ermete

Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, con cui si chiede che l'infortunio occorso al lavoratore che si reca al lavoro in bicicletta sia sempre riconosciuto, a prescindere dalla necessità dell'uso del mezzo privato e del luogo in cui esso accade, si rappresenta quanto segue.
L'attuale disciplina in materia di infortunio in itinere è contenuta nell'articolo 12 del decreto legislativo n. 38/2000 che, recependo i principi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, stabilisce i criteri in presenza dei quali opera l'assicurazione infortunistica.
Al riguardo, elemento necessario è che l'infortunio si sia verificato durante il normale tragitto che collega il luogo di abitazione da quello di lavoro, percorso a piedi o con mezzo pubblico di trasporto. La copertura assicurativa è altresì garantita anche nei casi di utilizzo di un mezzo di trasporto privato purché «necessitato», mentre è esclusa nel caso di deviazioni o interruzioni dal normale tragitto non necessitate.
Nel silenzio del legislatore, la giurisprudenza recente (da ultimo Consiglio di Stato adunanza generale, parere 22 febbraio 2011, n. 808) ha interpretato il concetto della «necessità» del mezzo privato secondo un criterio di «ragionevolezza», intendendo con ciò far riferimento non solo alle esigenze organizzative dell'attività lavorativa, ma altresì alle esigenze di vita familiare del lavoratore.
L'articolo 12 del citato decreto, inoltre, pur non facendo espresso riferimento alla bicicletta, non subordina l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere all'utilizzo di particolari mezzi di trasporto.
Sulla base di tali premesse, con riferimento all'indennizzabilità degli infortuni in itinere occorsi utilizzando la bicicletta, l'Inail ha impartito istruzioni nel senso di ritenere che l'uso necessitato della bicicletta, per assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto o per la non percorribilità a piedi del tragitto (considerata la distanza tra l'abitazione e il luogo di lavoro), costituisca discrimine ai fini dell'indennizzabilità soltanto quando l'evento lesivo si verifichi nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non invece quando tale evento si verifichi su pista ciclabile o zona interdetta al traffico.
Infatti, nell'ipotesi in cui il lavoratore affronti il traffico veicolare a bordo del mezzo di trasporto privato esponendosi, per sua libera scelta, ad un rischio maggiore rispetto a quello gravante sugli utenti dei mezzi pubblici di trasporto (cosiddetto rischio elettivo), occorrerà, ai fini dell'indennizzabilità dell'evento lesivo, verificare la necessarietà dell'utilizzo del mezzo suddetto.
Viceversa, nell'ipotesi in cui il lavoratore non si esponga al suddetto rischio, aggravato dalla scelta del mezzo di trasporto privato, percorrendo una pista ciclabile e/o un percorso protetto ed interdetto al traffico dei veicoli a motore, l'eventuale infortunio occorso su tale tragitto dovrà essere indennizzato a prescindere dalla valutazione della necessarietà del mezzo stesso.
Sulla base di tali considerazioni, si fa presente che la legislazione vigente in materia non consente, al di fuori dei limiti descritti, di estendere ulteriormente, per via interpretativa, la tutela degli eventi occorsi in itinere.
Conclusivamente, si osserva che le istanze avanzate dalla Fiab (Federazione italiana amici della bicicletta) potrebbero trovare accoglimento solo a condizione di introdurre modifiche normative invero difficilmente compatibili con l'attuale assetto sistematico della materia.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Enrico Giovannini.