• C. 2680-2679-bis-A-Allegato 1 EPUB Relazioni delle Commissioni permanenti GUERRA Mauro, Relatore per il disegno di legge n. 2679-bis - TANCREDI Paolo, Relatore per il disegno di legge n. 2680

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Atto a cui si riferisce:
C.2679-BIS [Legge di Stabilità 2015] Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)


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XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2680-A
   N. 2679-bis-A


ALLEGATO 1
RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
DISEGNO DI LEGGE
N. 2680
presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017
Presentato il 23 ottobre 2014
e
DISEGNO DI LEGGE
N. 2679-bis
presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)
(Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 30 ottobre 2014, dell'articolo 17, commi 11, 20, 22 e 23, dell'articolo 20, comma 2, dell'articolo 21, commi 8 e da 15 a 20, dell'articolo 28, commi 15, da 23 a 27 e 31, dell'articolo 31, commi da 8 a 10 e 20, dell'articolo 32, comma 6, e dell'articolo 41 del disegno di legge n. 2679)
(Relatori per la maggioranza: TANCREDI, per il disegno di legge n. 2680; GUERRA, per il disegno di legge n. 2679-bis)

NOTA: Relazioni approvate dalle Commissioni permanenti sugli stati di previsione del disegno di legge di bilancio e sulle parti del disegno di legge di stabilità di rispettiva competenza.
ALLEGATO 1
RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
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INDICE
I COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 7
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 9
Tabella n. 8 (Interno) Pag. 11
II COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 15
(Giustizia)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 17
Tabella n. 5 (Giustizia) Pag. 19
Tabella n. 8 (Interno, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 21
Tabella n. 10 (Infrastrutture e trasporti, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 23
III COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 25
(Affari esteri e comunitari)
Tabella n. 6 (Affari esteri e cooperazione internazionale) Pag. 27
IV COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 29
(Difesa)
Tabella n. 11 (Difesa) Pag. 31
VI COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 35
(Finanze)
Tabella n. 1 (Entrata) Pag. 37
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 43
VII COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 47
(Cultura, scienza e istruzione)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 49
Tabella n. 3 (Sviluppo economico, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 51
Tabella n. 7 (Istruzione, università e ricerca) Pag. 53
Tabella n. 13 (Beni e attività culturali e turismo) Pag. 57
VIII COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 59
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 61
Tabella n. 9 (Ambiente e tutela del territorio e del mare) Pag. 63
Tabella n. 10 (Infrastrutture e trasporti, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 66
IX COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 69
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
Tabella n. 3 (Sviluppo economico, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 71
Tabella n. 10 (Infrastrutture e trasporti, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 73
X COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 79
(Attività produttive, commercio e turismo)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 81
Tabella n. 3 (Sviluppo economico, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 85
Tabella n. 7 (Istruzione, università e ricerca, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 89
Tabella n. 13 (Beni e attività culturali e turismo, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 91
XI COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 93
(Lavoro pubblico e privato)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 95
Tabella n. 4 (Lavoro e politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 97
XII COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 105
(Affari sociali)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 107
Tabella n. 4 (Lavoro e politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 109
Tabella n. 14 (Salute) Pag. 111
XIII COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 117
(Agricoltura)
Tabella n. 12 (Politiche agricole, alimentari e forestali) Pag. 119
XIV COMMISSIONE PERMANENTE Pag. 127
(Politiche dell'Unione europea)
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza) Pag. 129

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I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
(Relatore: Dorina BIANCHI)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (2680)
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (2679-bis)

      La I Commissione,

          esaminata la tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, limitatamente alle parti di competenza, recata dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e dal bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2015;

          osservato che l'articolo 24, del disegno di stabilità dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri per complessivi 1.017,7 milioni nel 2015, per 1.167,3 milioni nel 2016 e per 1.305,6 milioni nel 2017, come specificato nell'elenco n. 2 al disegno di legge;

          rilevato che l'articolo 25, commi da 1 a 4, del disegno di legge di stabilità reca disposizioni per la riduzione delle spese degli organi a rilevanza costituzionale e che gli stanziamenti previsti, per il 2015, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che ammontano a 2.744,97 milioni di euro, diminuiscono di circa 94 milioni di euro rispetto sia alle previsioni assestate, sia alla legge di bilancio per il 2014;

          evidenziato che, nell'ambito della Missione n. 24 (Diritti sociali, politiche

sociali e famiglia) le risorse relative al programma: Promozione dei diritti e delle pari opportunità, nel cui ambito si colloca il capitolo 2108, con una dotazione di competenza nel bilancio a legislazione vigente per il 2015 pari a 28,82 milioni di euro, sono ridotte in misura pari a 8,3 milioni rispetto alle previsioni assestate per il 2014 e di 3,3 milioni rispetto alla legge di bilancio 2014,
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione Bilancio l'opportunità di rivedere la riduzione operata con riferimento agli stanziamenti relativi al programma: Promozione dei diritti e delle pari opportunità.

I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
(Relatore: Dorina BIANCHI)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (2680)
Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
(Tabella n. 8)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (2679-bis)

      La I Commissione,

          esaminata la tabella 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2015, recata dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e dal bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2015;

          evidenziato che la disposizione dell'articolo 17, comma 9, che autorizza la spesa di 200 milioni di euro da destinare al sostegno alle scuole paritarie, sembrerebbe non congrua rispetto ai principi di cui agli articoli 117 e 33 della Costituzione così come interpretati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale;

          rilevato che l'articolo 17, comma 13, incrementa di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, destinato all'ampliamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;

          evidenziato che l'articolo 17, comma 14, istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2015, il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nello stato di previsione del Ministero dell'interno e che nel nuovo fondo confluiscono le risorse dell'analogo Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati già istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito dalla legge n. 135 del 2012), che viene contestualmente

soppresso, e che il nuovo fondo è incrementato di 12,5 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015;

          considerato che l'articolo 19, prevedendo una riduzione dei trasferimenti per lo sviluppo di progetti di Zona franca urbana, già oggetto di concertazione con le Regioni, andrebbe valutato alla luce del principio costituzionale di leale collaborazione fra Stato e Regioni;

          rilevato, in particolare, che l'articolo 21, commi da 1 a 3, detta norme per il contenimento delle spese di personale nel settore del pubblico impiego;

          evidenziato, al riguardo, che il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego, già previsto fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018;

          evidenziato, altresì, che l'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, prevede che si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica;

          ricordato che il blocco della contrattazione nel pubblico impiego, per la parte economica, è operante dal 2010 e che le Commissioni riunite I e XI, lo scorso anno, in sede di esame dell'atto del Governo n. 9 recante lo schema di regolamento di proroga della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti per il 2014 (decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013) avevano posto una condizione in cui si chiedeva al Governo di tenere conto del fatto che «le misure adottate devono avere un carattere del tutto eccezionale e provvisorio rendendo, per il futuro, non ipotizzabile un ulteriore allungamento temporale, che rischierebbe di trasformare un intervento che doveva essere una tantum e limitato nel tempo in una vera e propria deroga al meccanismo medesimo, da valutare attentamente rispetto alle previsioni costituzionali, con particolare riguardo a quelle recate dagli articoli 3, 36, 39 e 97 della Costituzione»;

          rilevato che l'articolo 21, comma 3, proroga fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni che prevedono il blocco degli automatismi stipendiali del personale non contrattualizzato;

          sottolineato, in particolare, che la disposizione proroga le misure di cui all'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, come definite dall'articolo 24 della legge n. 488 del 1998, con cui è stato stabilito, nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico ivi richiamato, che per il triennio 2011-2013 non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo e che lo stesso anno non è utile ai fini della maturazione delle classi e scatti di stipendio, correlati all'anzianità di servizio, che caratterizzano il trattamento economico del citato personale;

          ricordato che il sopra citato articolo 24 della legge n. 488 del 1998 fa riferimento agli stipendi, all'indennità integrativa speciale e agli assegni fissi e continuativi «dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica»;

          considerato, al riguardo, che andrebbe chiarito l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21, comma 3, che sembra escludere talune categorie di personale non contrattualizzato quali, ad esempio, il personale della Banca d'Italia, Consob e altre istituzioni similari;

          evidenziato che l'articolo 21, comma 14, autorizza, dal 1 gennaio 2015, l'impiego

di personale in turni di servizio diversi da quelli ordinari per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità, con una semplice informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo nazionale quadro, indipendentemente dalla durata del medesimo impiego, anche in deroga agli orari previsti dagli accordi in vigore;

          osservato, in proposito, che tale disposizione sottrae impropriamente una materia rilevante dalla sede della contrattazione, recando un contenuto che parrebbe di natura ordinamentale;

          rilevata la necessità di verificare la sostenibilità delle misure per il contenimento della spesa degli enti territoriali, in considerazione dell'impatto che le stesse possono avere sulla capacità degli enti stessi di assolvere le funzioni loro assegnate ed erogare servizi ai cittadini;

          considerata, altresì, l'opportunità, con riferimento all'articolo 35, comma 13, di valutare la ragionevolezza di prevedere uguali criteri per le riduzioni di spesa di città metropolitane e province, in considerazione del fatto che alle città metropolitane sono attribuite funzioni di rilievo molto maggiore rispetto alle province;

          osservato, inoltre, che, l'articolo 43, al comma 1, n. 1), stabilisce l'obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei con la finalità di incentivazione dei processi di aggregazione tra soggetti operanti nei servizi pubblici locali di rilevanza economica e di rafforzamento della gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;

          fatto presente, al riguardo, che secondo la lettera della disposizione in esame, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che stabilisce la necessità di attribuire alle sole province le funzioni di organizzazione dei servizi a rete di rilevanza economica (di competenza comunale o provinciale) procedendo alla soppressione degli enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale attualmente incaricati di svolgere tali funzioni;

          rilevata, in proposito, l'opportunità di un coordinamento tra le disposizioni del comma 1, n. 1) rispetto a quanto disposto dal comma 90, dell'articolo 1, della legge n. 56 del 2014, del quale è espressamente previsto che «restino ferme» le relative previsioni, considerato che dal testo delle norme le funzioni di organizzazione dei servizi a rete di rilevanza economica sembrano attribuite in via esclusiva, in un caso, agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei e, nell'altro caso, alle province,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          a) all'articolo 21, comma 1, si valuti la congruità dell'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2015, delle disposizioni che prevedono il blocco degli automatismi stipendiali del personale non contrattualizzato anche alla luce della condizione posta dalle Commissioni riunite I e XI, lo scorso anno, in sede di esame dell'atto del Governo n. 9 recante lo schema di regolamento di proroga della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti per il 2014 (decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013);

          b) all'articolo 21, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere l'estensione degli effetti della norma anche alle categorie di personale non contrattualizzato non ricomprese nell'ambito soggettivo di applicazione della predetta disposizione;

          c) all'articolo 35, comma 13, si valuti la ragionevolezza di prevedere uguali criteri per le riduzioni di spesa di città metropolitane e province, in considerazione del fatto che la legge 7 aprile 2014, n. 56, ha attribuito alle città metropolitane funzioni di rilievo maggiore rispetto alle province.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 2679-bis:

ART. 21.

      Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
      11-bis. Ai fini delle assunzioni di personale previste dall'articolo 3, comma 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, l'articolo 3, comma 3-bis, del medesimo decreto, si interpreta nel senso che lo scorrimento ivi previsto riguarda anche i concorsi banditi nell'anno 2012 ed indetti per l'anno 2013.

      Sopprimere il comma 14.

ART. 25.

      Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
      2. A partire dall'entrata in vigore della presente legge il CNEL svolge, su richiesta del Governo, solo le funzioni rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 151 e 152 del TFUE. A tal fine il governo trasmette al CNEL, che esprime un parere entro 15 giorni, i provvedimenti predisposti ai sensi della legge n. 196 del 2009 e successive integrazioni e modificazioni nonché del Capo V della legge n. 234 del 2012, compresi quelli concernenti riforme in materia di lavoro e politiche sociali. Il parere espresso viene conseguentemente trasmesso dal Governo al Parlamento.
      3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica sono attribuite ad altre amministrazioni pubbliche le funzioni oggi attribuite al CNEL, a norma degli articoli 10, 10-bis, 16 e 17 della legge n. 936 del 1986 e successive integrazioni e modificazioni, non ricomprese nel precedente comma, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono conseguentemente, definite la destinazione del personale, dei beni strumentali e del patrimonio. Per l'esercizio delle funzioni di Presidente e Consigliere del CNEL non è prevista alcuna indennità di carica. Alla data di emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la legge n. 936 del 1986 è soppressa.

II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
(Relatore: Donatella FERRANTI)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (2680)
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (2679-bis)

      La II Commissione,

          esaminata la tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017, per le parti di competenza;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
(Relatore: Donatella FERRANTI)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (2680)
Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
(Tabella n. 5)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (2679-bis)

      La II Commissione,

          esaminata la tabella n. 5, relativa allo stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;

          preso atto della grave crisi economica in cui versa il nostro Paese che costituisce la causa prima della progressiva riduzione delle risorse destinate alla pubblica amministrazione;
      rilevato comunque che:

          lo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2015 reca spese finali per complessivi 7.820,5 milioni di euro, articolati nel seguente modo: 7.673,3 milioni di euro per le spese correnti; 147,2 milioni di euro per le spese in conto capitale;

          complessivamente, rispetto ai 7.553,2 mln della legge di bilancio 2014, le previsioni 2015 (7.820,5) evidenziano un aumento di 267,3 mln ( 3,5 per cento). Rispetto alla legge di assestamento 2014, ovvero 7.731 mln, si registra un aumento di 89,5 mln di euro ( 1,2 per cento);
      rilevata in particolare l'esigenza di garantire la piena funzionalità:

          degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna ed il migliore svolgimento delle

attività indicate dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 27 luglio 2005, n. 154, anche tenuto conto della normativa approvata nel presente legislatura, volta al potenziamento delle misure alternative alla detenzione in carcere, e in attesa della riorganizzazione del Ministero della Giustizia;

          dell'Ufficio del processo, istituito dal decreto legge sulla pubblica amministrazione, in una ottica di maggiore efficienza degli uffici giudiziari;

          del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della Giustizia anche tenuto conto della normativa volta al potenziamento delle misure dirette a tutelare i minori nell'ambito delle materie di competenza del predetto Dipartimento, e in vista della riorganizzazione del Ministero della Giustizia;

          sottolineata la necessità di trovare una soluzione normativa che valorizzi il tirocinio formativo professionale dei cosiddetti precari della giustizia, alla luce delle esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari e del riconoscimento della professionalità acquisita.

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
(Relatore: Donatella FERRANTI)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (2680)
Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
(Tabella n. 8, limitatamente alle parti di competenza)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (2679-bis)

      La II Commissione,

          esaminata la tabella n. 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017, per le parti di competenza;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
(Relatore: Donatella FERRANTI)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (2680)
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
(Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (2679-bis)

      La II Commissione,

          esaminata la tabella n. 10 relativa allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017, per le parti di competenza;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 2679-bis:

ART. 15.

      Dopo il comma 14, inserire il seguente:
      14-bis. Per garantire la piena funzionalità degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna ed il migliore svolgimento delle attività indicate dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 27 luglio 2005, n. 154, anche tenuto conto della normativa volta al potenziamento delle misure alternative alla detenzione in carcere, e in attesa della riorganizzazione del Ministero della Giustizia, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro annui a decorrere dal 2015.

      Conseguentemente, all'allegato 7, la riduzione degli stanziamenti di bilancio relativa agli organi a rilevanza costituzionale, è incrementata per ciascun anno di 5 milioni di euro, ripartendo l'importo per ciascun organo in maniera proporzionale rispetto alle riduzioni già previste.

      Dopo il comma 14, inserire il seguente:
      14-bis. Per garantire la piena funzionalità del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della Giustizia anche tenuto conto della normativa volta al potenziamento delle misure volte a tutelare i minori nell'ambito delle materie di competenza del predetto Dipartimento, e in attesa della riorganizzazione del Ministero della Giustizia, è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro annui a decorrere dal 2015.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2015: – 10.000.000;

          2016: – 10.000.000;

          2017: – 10.000.000.

      Dopo il comma 14, inserire il seguente:
      14-bis. Per garantire la piena funzionalità dell'Ufficio del processo ed ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 1-bis dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro annui a decorrere dal 2015.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2015: – 5.000.000;

          2016: – 5.000.000;

          2017: – 5.000.000.

      Dopo il comma 14, inserire il seguente:
      14-bis. Per il solo anno 2015, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 30 giugno 2015, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro.

      Conseguentemente, all'allegato 7, la riduzione degli stanziamenti di bilancio relativa agli organi a rilevanza costituzionale, è incrementata di 7,5 milioni di euro, ripartendo l'importo per ciascun organo in maniera proporzionale rispetto alle riduzioni già previste.

III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
(Relatore: Francesco MONACO)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (2680)
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
(Tabella n. 6)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (2679-bis)

      La III Commissione,

          esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per il 2015) ed il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;

          esaminata altresì la Tabella n. 6 recante lo Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 e l'allegata Relazione previsionale e programmatica sulle attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2015;

          preso atto criticamente dell'ulteriore decremento complessivo pari a 242,31 milioni di euro dello stanziamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

          espressa in termini positivi la capacità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di avere saputo proseguire nell'azione razionalizzazione degli oneri per il funzionamento dell'apparato amministrativo, con particolare riferimento alla riforma del trattamento

economico del personale in servizio all'estero attestatosi su livelli di minore onerosità rispetto ai sistemi vigenti nei maggiori Paesi europei e presso il SEAE;

          rilevata parimenti la problematica prosecuzione di un'azione di decurtazione delle risorse per la nostra politica estera, giunte ad un modesto 0,28 per cento delle spese finali di tutti i dicasteri, che rischia di tradursi in una contrazione netta delle prestazioni svolte a favore di imprese e cittadini italiani operanti all'estero;

          segnalata l'esigenza che l'azione di riduzione dei contributi per la partecipazione ad organismi internazionali, prevista dall'articolo 17, comma 12, del disegno di legge di stabilità, sia attentamente programmata in costante raccordo con le competenti commissioni parlamentari e coordinata alla luce degli obiettivi di politica estera e di promozione del sistema-Paese;

          valutato positivamente l'incremento complessivo delle risorse poste a disposizione della cooperazione internazionale allo sviluppo, nella prospettiva di una piena attuazione della nuova normativa di settore, introdotta dalla legge n. 125 del 2014 in un percorso di riallineamento dell'Italia agli standard internazionali in tale settore, così come già indicato nel Documento di economia e finanza 2014;

          evidenziata l'esigenza, in un'ottica di una puntuale valutazione dell'efficacia della cooperazione pubblica italiana allo sviluppo prevista dai princìpi generali della legge n. 125 del 2014, di un'integrale attuazione, a far data dal prossimo esercizio finanziario, delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge, intese a prevedere l'indicazione, in un apposito allegato allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione, di tutti gli stanziamenti, distinti per ciascun Ministero, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          si lamenta l'ulteriore, marcata decurtazione, pari a 4 milioni, delle risorse per l'azione a sostegno degli italiani all'estero, richiamando a tal proposito l'importante funzione a supporto della comunità di connazionali svolta dalla rete dei patronati;

          si ravvisa l'opportunità di non ridurre, così come previsto dalla Tabella D, allegata al disegno di legge di stabilità, gli stanziamenti riguardanti l'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, di cui alla legge n. 120 del 2002, nonché l'attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190;

          si evidenzia l'esigenza dello svolgimento, da parte dei competenti organi del MAECI, di accurate procedure di controllo e di fattibilità in vista delle prossime consultazioni elettorali del COMITES.

IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
(Relatore: Vincenza D'ARIENZO)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (2680)
Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
(Tabella n. 11)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (2679-bis)

      La IV Commissione,

          esaminate la Tabella n. 11, recante lo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2015, allegata al disegno di legge del Governo C. 2680, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e il bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017, e le connesse parti del disegno di legge C. 2679, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);

          rilevato che, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, le previsioni di spesa per la competenza ammontano, per il 2015, a circa 19 miliardi e 776 milioni, con un decremento di circa 535,5 milioni rispetto al bilancio previsionale per il 2014;

          in termini di cassa le previsioni per il 2015 registrano un incremento di circa 456 milioni di euro rispetto alle previsioni della legge di bilancio per il 2014 ed ammontano ora a 21 miliardi e 126 milioni circa;

          con riferimento, invece, alle previsioni assestate per il 2014, lo stanziamento relativo al bilancio di competenza ammonta circa a 20 miliardi e 899 milioni di euro, mentre le autorizzazioni di cassa

sono pari a circa 21 miliardi e 200 milioni, facendo registrare un decremento di quasi 1.123 milioni di euro in termini di competenza e 74,4 milioni in termini di cassa;

          le risorse destinate all'attività propria delle Forze armate, ossia alla «funzione difesa» assommano per il 2015 a circa 13,5 miliardi, in diminuzione di circa 498 milioni di euro rispetto al bilancio previsionale dell'anno precedente, e, all'interno di questa voce, circa 9 miliardi e 739 milioni di euro sono costituiti dalle spese per il personale, con un incremento del 2,40 per cento rispetto al 2014; 1 miliardo e 170 milioni di euro sono costituiti dalle spese per l'esercizio, in diminuzione del 12,92 per cento rispetto alle previsioni iniziali per il 2014, compromettendo così il già precario equilibrio dell'esercizio stesso; mentre circa 2 miliardi e 668 milioni di euro sono costituiti dalle spese per gli investimenti, con una diminuzione di circa 552 milioni di euro, pari al 17,14 per cento rispetto allo stanziamento del 2014, in accordo con le determinazioni di recente assunte dal Parlamento;

          richiamato che il disegno di stabilità per l'anno 2015 reca numerose misure di razionalizzazione e riduzione della spesa che riguardano il comparto della difesa, con particolare riferimento al personale, e questo anche dopo lo stralcio disposto dalla Presidente della Camera che ha riguardato diverse disposizioni di interesse della Commissione;

          considerato che il Governo ha chiarito che dal 1 gennaio 2015 saranno corrisposti gli aumenti stipendiali derivanti da promozioni e dalla maturazione degli assegni funzionali e i trattamenti di omogeneizzazione derivanti dall'anzianità di servizio per il personale del comparto difesa-sicurezza e soccorso pubblico e che permarrà il blocco per la sola corresponsione delle classi e degli scatti biennali spettanti al personale dirigente;

          rilevato che il comma 4 dell'articolo 21 dispone l'abrogazione delle norme del codice dell'ordinamento militare che prevedono il conferimento di talune promozioni al personale militare all'atto della cessazione dal servizio per limite di età o perché dichiarato non più idoneo al servizio per causa di servizio ovvero a seguito di decesso per causa di servizio; che appare doveroso mantenere almeno le promozioni per i militari deceduti per causa di servizio; e che il diverso istituto cosiddetto «dei sei scatti» non è oggetto di abrogazione;

          rilevato, altresì, che il comma 5 del medesimo articolo 21 dispone una riduzione, a decorrere dall'anno 2015, dell'indennità di ausiliaria per il personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare. A tal proposito, se da un lato va considerato che i risparmi previsti dalla relazione tecnica, di circa 5 milioni di euro nel 2015, crescenti fino a 40 milioni nel 2019, potrebbero risultare sovrastimati alla luce del fatto sia che il personale in servizio non riceve incrementi retributivi a causa delle misure derivanti dal blocco stipendiale sia del limitato numero del personale che accede all'ausiliaria, dall'altro lato deve essere considerata l'opportunità di estendere al personale delle Forze armate la possibilità di optare tra l'ausiliaria e il cosiddetto «moltiplicatore» di cui articolo 3, comma 7, della legge n. 165 del 30 aprile 1997;

          richiamato l'articolo 24, che dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa del Ministero della difesa, per complessivi 504,5 milioni per il 2015, 614,9 milioni per il 2016 e 611,6 milioni per il 2017 e rilevato che tale riduzione riguarda soprattutto il Programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» (- 497 milioni nel 2015);

          segnalato che il comma 2 dell'articolo 31 fissa in quattro anni, ove ciò risulti possibile, la durata della permanenza all'estero del personale militare ivi chiamato a ricoprire determinati incarichi, con un

risparmio stimato dalla relazione tecnica in 1,6 milioni di euro l'anno;

          segnalato, altresì, che il comma 5 del medesimo articolo 31 esclude la possibilità per il Ministero della difesa di procedere al rinnovo dei contratti di trasporto collettivo in essere con linee bus affidate a terzi per le esigenze del personale della difesa, con un risparmio quantificato in 0,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;

          richiamato altresì il comma 14 dell'articolo 31, che dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla fissazione delle dotazioni organiche e delle consistenze degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché di quelle a disposizione per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, e considerato che è opportuno valutare l'impatto di tale previsione sulla quantità dei volontari delle Capitanerie di porto, tenendo presente che non sono venuti meno gli impegni di soccorso in mare dell'Italia, anche dopo le recenti decisioni concernenti l'operazione denominata Triton;

          rivestono indubbio interesse le disposizioni in materia di immobili della difesa di cui ai commi da 15 a 18 dell'articolo 31, che prevedono la realizzazione, da parte della Difesa, attraverso la dismissione di immobili in proprio uso, di introiti tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 220 milioni di euro nel 2015 e a 100 milioni di euro in ciascuno degli anni 2016 e 2017. Pur tuttavia, al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo 2015, appare funzionale concordare con i comuni interessati, ovvero con l'Organizzazione rappresentativa degli stessi, le possibili compensazioni;

          richiamata l'attenzione sulla tematica relativa al comma 19 dell'articolo 31, che abroga l'articolo 1095 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed in particolare sulle ricadute del dispositivo sul Corpo di Sanità dell'Esercito e sul Corpo di Commissariato;

          rilevato inoltre che:

          con riferimento alle disposizioni stralciate dalla Presidenza della Camera, in particolare a quelle concernenti la Rappresentanza militare e la razionalizzazione dei Tribunali militari, si auspica un confronto di merito nell'ambito di provvedimenti diversi dal disegno di legge di stabilità;

          con riferimento all'articolo 17, comma 20, anch'esso stralciato dalla Presidenza della Camera, si auspica che si possa trovare quanto prima una soluzione normativa per prorogare l'utilizzo dei militari nella cosiddetta terra dei fuochi oltre il 31 dicembre 2014;

          con riferimento, invece, alle disposizioni concernenti l'Agenzia Industrie Difesa, si auspica che le stesse possano essere riformulate e rese ammissibili per essere discusse e inserite già nel disegno di legge di stabilità 2015;

          con riferimento infine agli emendamenti approvati dalla Commissione – rispetto ai quali si evidenzia che le risorse in essi indicate non assicurano la copertura delle esigenze in questione, con riguardo al blocco del trattamento economico dei dipendenti pubblici di cui all'articolo 21, comma 3 – va considerato che al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare ed a quello delle Forze Armate saranno comunque corrisposti, dal 1 gennaio 2015, gli aumenti stipendiali derivanti da promozioni e dalla maturazione degli assegni funzionali,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          all'articolo 24 appare necessario incrementare i fondi della Difesa assegnati al Programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari», anche in considerazione del fatto che le risorse destinate all'esercizio sono già largamente insufficienti e che appare, quindi, opportuno valutare la possibilità di ottenere risparmi in altri settori;

          in merito all'articolo 31, comma 14, ultimo periodo («Gli oneri previsti ... a decorrere dall'anno 2016»), pur segnalando che le risorse corrispondenti a tali funzioni non gravano sul bilancio del Dicastero indicato bensì su quello delle Infrastrutture e Trasporti – in quanto si tratta di compiti di carattere diverso da quelli militari – va rilevato che il medesimo periodo appare disarmonico rispetto alle previsioni della legge n. 244 del 2012 e del decreto legislativo n. 8 del 2014 nelle parti in cui prevedono l'esclusione del Corpo delle Capitanerie di Porto da riduzioni in ragione delle funzioni esercitate;
      e con le seguenti condizioni:

          all'articolo 21, comma 3, sia esplicitato che i percettori di trattamento di omogeneizzazione non saranno sottoposti per il 2015 al blocco di classi/scatti biennali derivanti dall'anzianità di servizio;

          all'articolo 21, comma 4, sia espunta dal testo la parte relativa ai decessi per causa di servizio, significando che le promozioni nei casi di specie devono essere confermate;

          all'articolo 21, comma 5, sia previsto per il personale in servizio permanente delle Forze armate il diritto di opzione tra l'ausiliaria e il cosiddetto «montante contributivo» di cui articolo 3, comma 7, della legge 30 aprile 1997, n. 165;

          all'articolo 31, comma 5, al fine di evitare conseguenze sul trasporto del personale in questione, sia disposta la sostituzione integrale del trasporto abrogato con mezzi in dotazione alla Difesa;

          all'articolo 31, commi da 15 a 18, al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di bilancio 2015 pari a 220 milioni di euro, sia previsto il coinvolgimento dell'ANCI per definire le compensazioni previste dall'articolo 26 del decreto-legge n. 133 del 2014 relativamente agli immobili non residenziali da valorizzare;

          all'articolo 31, commi da 15 a 18, nell'ambito delle disposizioni che autorizzano la cessione a titolo oneroso, previa intesa con l'Agenzia del demanio, di immobili liberi, anche residenziali, a fondi comuni di investimento immobiliare, sia prevista la comunicazione al comune interessato per gli immobili non residenziali;

          sia prevista la non applicabilità del comma 19 dell'articolo 31 al Corpo delle Capitanerie di Porto in quanto, avendo esso competenze concernenti sia la rete di salvaguardia della vita umana in mare sia funzioni di polizia, appare doveroso che quel vertice, dal quale dipendono sia gli uomini che i mezzi, sia posto a livello paritario rispetto alle figure dirigenziali dei Ministeri di riferimento.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 2679-bis:

ART. 21.

      Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La proroga delle disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso».

      Conseguentemente, al medesimo articolo 21, sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Gli articoli 1803, 1804, 1815, 1816 e 2161, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati».

      Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1 gennaio 2015, le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano al personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso. Per tale personale, gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio, che saranno attribuiti a partire dal mese di gennaio 2015, senza possibilità di corrispondere emolumenti arretrati.».

      Conseguentemente, al medesimo articolo 21, sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Gli articoli 1803, 1804, 1815, 1816 e 2161, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati».

VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
(Relatore: Silvia FREGOLENT)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (2680)
Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
(Tabella n. 1)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (2679-bis)

      La VI Commissione,

          esaminate, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, la Tabella n. 1, Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 del disegno di legge C. 2680, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017», e le connesse parti del disegno di legge C. 2679-bis, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»;

          rilevato come i documenti di bilancio in esame intendano introdurre un insieme di misure di carattere espansivo volte a sostenere in termini concreti e significativi la ripresa e ad aiutare l'economia nazionale a superare la fase recessiva che ancora la caratterizza;

          evidenziato come le scelte di politica economica sottese alla manovra si ispirino a un approccio innovativo che, pur senza violare il quadro di riferimento costituito dalle regole di bilancio europee e dall'obiettivo del pareggio, intende innanzitutto invertire la dinamica negativa che negli ultimi anni ha caratterizzato l'andamento

del PIL italiano, individuando in tale obiettivo la priorità fondamentale dell'azione di Governo;

          rilevata, in tale prospettiva, l'esigenza di intervenire in primo luogo sul sostegno della domanda e dei consumi, nonché sulla riduzione del carico fiscale gravante sugli operatori dell'economia reale;

          sottolineato come le previsioni del disegno di legge C. 2679-bis rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze costituiscano l'elemento maggiormente qualificante del provvedimento;

          rilevato come l'articolo 4 del disegno di legge C. 2679-bis confermi l'impegno del Governo a rendere strutturale il credito d'imposta IRPEF introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati (cosiddetto «bonus 80 euro»), originariamente introdotto per il solo anno 2014;

          evidenziato positivamente come l'articolo 5 del disegno di legge di stabilità operi una consistente riduzione del carico fiscale sulle imprese, attraverso l'introduzione dell'integrale deducibilità dall'IRAP del costo del lavoro dipendente;

          sottolineato come l'articolo 6 introduca uno strumento innovativo per il sostegno della domanda e dei redditi da lavoro, prevedendo la possibilità, per i lavoratori del settore privato, di chiedere l'erogazione in loro favore di quote del TFR come parte integrativa della retribuzione;

          rilevato come l'articolo 7, il quale modifica la disciplina del credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, rafforzi gli strumenti tributari di sostegno alla modernizzazione e alla competitività del tessuto produttivo, estendendo l'applicazione di precedenti misure già adottate in materia;

          valutate positivamente le misure dell'articolo 8 che confermano per tutto il 2015 la più alta percentuale di detraibilità delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica e delle spese per l'acquisto dei prodotti finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, in considerazione degli effetti positivi che la particolare intensità dello strumento agevolativo può avere ai fini del sostegno di due settori cruciali dell'economia nazionale, quali il settore edilizio e quello del mobile, nonché nell'ottica del miglioramento qualitativo e dell'efficientamento energetico del patrimonio edilizio;

          rilevato come l'introduzione del regime tributario forfetario per gli esercenti attività d'impresa e per gli esercenti arti e professioni in forma individuale prevista dall'articolo 9, che supera la molteplicità dei regimi speciali contemplati in tale settore, costituisca un passo fondamentale per semplificare gli adempimenti fiscali a carico delle piccole attività imprenditoriali, migliorare il livello complessivo di adempimento spontaneo di tali obblighi e ridurre il carico impositivo gravante sui settori meno strutturati dell'economia nazionale;

          rilevato come l'articolo 13 preveda misure fiscali a vantaggio delle famiglie, in particolare prevedendo un assegno mensile per ogni figlio nato o adottato dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, che non concorre a formare il reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi;

          rilevato come le misure tributarie recate dal disegno di legge di stabilità testimonino una reale attenzione nei confronti del Terzo settore, riconoscendo il ruolo fondamentale per la tenuta del tessuto sociale complessivo che tale settore sta svolgendo nell'attuale fase di crisi;

          sottolineato, in particolare, come la previsione dell'articolo 15, che eleva l'imposto massimo sul quale spetta la detrazione per le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS, consenta opportunamente di equiparare il trattamento tributario di tali erogazioni alle liberalità

disposte in favore dei partiti politici, riconoscendo in tal modo la pari dignità del ruolo svolto dalle predette organizzazioni non lucrative;

          rilevato, nella medesima prospettiva, come la stabilizzazione della disciplina dell'istituto del 5 per mille IRPEF di cui al comma 4 dell'articolo 17 consentirà finalmente di dare maggiore stabilità al quadro delle risorse su cui le ONLUS possono contare per programmare le proprie attività;

          rilevato come i commi da 1 a 5 dell'articolo 44 aumentino il livello di imposizione previsto per il risultato maturato di gestione delle forme pensionistiche complementari, nonché il livello di imposizione previsto per le rivalutazioni dei fondi per il TFR;

          considerato altresì come il comma 6 dell'articolo 44 preveda la riapertura dei termini per la rivalutazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali posseduti alla data del 1 gennaio 2015, a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva;

          evidenziato come le previsioni di cui ai commi da 7 a 10 dell'articolo 44, che ampliano i casi di applicazione del meccanismo di inversione contabile a fini IVA (cosiddetto reverse charge) e introducono il meccanismo del cosiddetto «split payment» per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici, consentiranno di rafforzare gli strumenti di contrasto al gravissimo fenomeno delle frodi nel campo dell'IVA, recuperando risorse finanziarie che potranno essere utilizzate per iniziative di sostegno economico e sociale, nonché per la riduzione della pressione tributaria sui contribuenti onesti;

          sottolineato, nella medesima prospettiva, come i commi da 11 a 18 dell'articolo 44 rechino una serie di interventi puntuali sulla disciplina tributaria, volti a migliorare la collaborazione tra fisco e contribuenti, ad aumentare l'adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (cosiddetta tax compliance) e a favorire l'emersione di maggiori basi imponibili, sia attraverso un più intenso scambio di informazioni tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, sia attraverso la revisione di taluni istituti tributari, quali il ravvedimento operoso e la semplificazione degli altri istituti definitori vigenti, sia mediante l'eliminazione di alcuni obblighi dichiarativi;

          rilevato come, in attesa della revisione organica del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali, il comma 19 dell'articolo 44 differisca opportunamente al 30 giugno 2015 il termine entro cui le società agenti della riscossione cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate, al fine di evitare ogni rischio di discontinuità in tali attività di riscossione;

          sottolineato, in linea generale, come le scelte fondamentali in materia di revisione complessiva del sistema fiscale dovranno essere realizzate nell'ambito dell'esercizio della delega in materia conferita al Governo dalla legge n. 23 del 2014, di cui è necessario assicurare il completo esercizio;

          sottolineato come il comma 20 dell'articolo 44 operi una serie di modifiche e integrazioni alla disciplina dei giochi pubblici, volti a intervenire sulla problematica relativa a quegli operatori privi di concessione che offrono comunque scommesse con vincite in Italia, al fine di estendere a tali soggetti gli obblighi di identificazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, il divieto di raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a 10.000 euro, l'applicazione delle disposizioni di lotta alla ludopatia e di tutela dei minori, nonché l'assoggettamento all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse;

          evidenziato come il comma 21 del già citato articolo 44 disponga, per gli apparecchi e congegni da gioco denominati

newslot (AWP) e videolottery (VLT), l'aumento del prelievo unico erariale (PREU) e la riduzione della quota destinata alle vincite (cosiddetto pay-out), destinando le maggiori entrate conseguenti al predetto aumento del PREU al Fondo per la riduzione della pressione fiscale;

          rilevato, a tale ultimo proposito, come la complessiva revisione del settore dei giochi pubblici dovrà essere realizzata, in termini organici, in sede di attuazione della delega in materia contenuta nell'articolo 14 della legge n. 23 del 2014;

          rilevato come il comma 26 dell'articolo 44 disponga la riduzione, a partire dai proventi percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2014, della quota esente dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali, equiparandola a quella delle persone fisiche;

          considerato che il comma 27 dell'articolo 44 prevede l'incremento dell'aliquota della ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici;

          considerato che i commi 28 e 29 dell'articolo 44 prevedono l'esclusione dell'esenzione dei proventi finanziari delle assicurazioni sulla vita, nel caso in cui tali proventi siano corrisposti ai beneficiari a seguito del decesso dell'assicurato;

          rilevato come il comma 40 dell'articolo 44 sia volto a consentire la modifica della cosiddetta black list dei Paesi e territori aventi un regime fiscale privilegiato, anche nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale rivolto all'individuazione dei Paesi cosiddetti white list, con riferimento al solo requisito della mancanza di un adeguato scambio di informazioni;

          evidenziato, per quanto riguarda lo Stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1), come le entrate finali, al netto dei rimborsi IVA, segnino una diminuzione, rispetto al dato assestato 2014, per un importo di 11.424 milioni, determinata da minori entrate tributarie per 6.637 milioni, da minori entrate extratributarie per 4.659 milioni, nonché da un minor gettito da alienazioni e ammortamento di beni patrimoniali per 128 milioni;

          evidenziato come il disegno di legge di bilancio segnali, per il biennio 2016-2017, un progressivo miglioramento del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, in corrispondenza di un andamento progressivamente in aumento delle entrate finali;

          rilevato, in particolare, come per le predette annualità 2016 e 2017 il disegno di legge di bilancio preveda un andamento positivo delle entrate tributarie, in aumento del 2,4 per cento nel 2016 e in aumento del 2,0 per cento nel 2017;

          segnalato altresì come il disegno di legge di bilancio evidenzi nel 2015 una diminuzione di 13.654 milioni delle imposte sul patrimonio e sul reddito (-5,2 per cento), a fronte dell'aumento di 6.516 milioni delle tasse e imposte sugli affari ( 5,2 per cento), dell'aumento di 158 milioni delle imposte sulla produzione, i consumi e le dogane ( 0,4 per cento), dell'aumento di 70 milioni del gettito derivante dai prodotti di monopolio ( 0,7 per cento) e dell'aumento di 273 milioni delle entrate nel settore lotto, lotterie e giochi ( 2,5 per cento),

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di procedere a un definitivo riassetto della disciplina dei tributi locali, con particolare riferimento alla tassazione immobiliare, in modo tale da semplificare l'articolato quadro normativo vigente in merito, riducendo gli adempimenti per i contribuenti e assicurando ai comuni un quadro di risorse stabile e certo, tale da consentire un'adeguata pianificazione delle loro scelte in materia finanziaria e tributaria;

          b) con riferimento ai commi da 1 a 5 dell'articolo 44 del disegno di legge di stabilità, i quali prevedono l'innalzamento dell'aliquota di tassazione dall'11 al 20 per cento per i fondi pensione e dall'11 al 17 per cento per la rivalutazione del TFR, valuti la Commissione di merito l'opportunità di eliminare, o ridurre, l'inasprimento del prelievo su tale settore, in considerazione degli effetti che questa scelta potrebbe avere sui complessivi assetti del comparto pensionistico, soprattutto ai fini dello sviluppo dei sistemi previdenziali complementari;

          c) con riferimento all'articolo 9, concernente l'istituzione di un nuovo regime fiscale agevolato per gli autonomi, con la conseguente soppressione dei vigenti regimi agevolativi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di incrementare le soglie dei ricavi o compensi previste nell'allegato 4 al disegno di legge di stabilità, differenziate a seconda del codice ATECO che ricomprende l'attività d'impresa o professione esercitata, al fine di ampliare i soggetti beneficiari del regime fiscale di favore.

          d) nell'ambito delle nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale e delle misure per favorire l'adempimento spontaneo introdotte dai commi da 11 a 18 dell'articolo 44, valuti la Commissione di merito l'opportunità di intervenire anche sul meccanismo di rateazione delle somme gestita dall'Agenzia delle Entrate, adeguandolo a quello in essere presso Equitalia;

          e) al fine di rafforzare le norme in materia di inversione contabile in ambito IVA di cui all'articolo 44, commi da 7 a 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ampliare ulteriormente le misure nell'ambito dei settori già autorizzati;

          f) al fine di non penalizzare un mercato in espansione ma ancora non consolidato con inique e ingiustificate differenze di tassazione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di equiparare l'aliquota IVA gravante sugli e-book a quella dei libri cartacei, uniformando il trattamento tributario di tutti i prodotti del settore librario realizzati non solo su supporto cartaceo, ma su qualsiasi supporto fisico o mezzo di comunicazione elettronica;

          g) al fine di aumentare il reddito disponibile dei lavoratori e rilanciare i consumi interni, coerentemente con le finalità dei provvedimenti in esame, valuti la Commissione di merito l'opportunità di incrementare la soglia di esenzione dei buoni pasto di cui all'articolo 51, comma 2 lettera c), del TUIR.

VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
(Relatore: Silvia FREGOLENT)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (2680)
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (2679-bis)

      La VI Commissione,

          esaminate, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, la Tabella n. 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017, limitatamente alle parti di competenza, del disegno di legge C. 2680, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017», e le connesse parti del disegno di legge C. 2679-bis, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»;

          rilevato come i documenti di bilancio in esame proseguano nel processo di riduzione, razionalizzazione ed efficientamento della spesa pubblica già avviato, in particolare attraverso una serie di riduzioni delle spese dei ministeri, nonché di enti e organismi pubblici, realizzate anche dal disegno di legge di stabilità;

          evidenziato come uno degli strumenti fondamentali per la riduzione della spesa

pubblica sia costituito dal rafforzamento, operato in particolare dall'articolo 22 del disegno di legge di stabilità, delle misure già previste dalla legislazione vigente in tema di dismissione di immobili pubblici e di razionalizzazione degli spazi in uso da parte delle amministrazioni centrali, nell'ambito delle quali si prevede anche un meccanismo di finanziamento delle opere di riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle sedi di amministrazioni statali;

          segnalato, nel medesimo contesto, come il disegno di legge di stabilità 2015, all'articolo 20, comma 1, disponga la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato in favore di enti e organismi pubblici, prevedendo in particolare per la CONSOB una diminuzione di 200.000 euro a regime;

          rilevato complessivamente come gli obiettivi di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica debbano essere realizzati tenendo conto della necessità di non indebolire la capacità degli organismi pubblici, segnatamente dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza, di svolgere un'azione sempre più efficace di contrasto all'evasione fiscale, alla criminalità economica e finanziaria, al contrabbando e alla contraffazione;

          rilevato come il capitolo 3890, relativo al finanziamento dell'Agenzia delle entrate, preveda uno stanziamento di 2.910 milioni di euro nel 2015, di 2.911 milioni nel 2016 e di 2.913 milioni nel 2017, con una riduzione rispetto alle previsioni assestate per il 2014 di 461 milioni di euro;

          valutata positivamente, in tale prospettiva, la previsione del comma 5 dell'articolo 17 del disegno di legge di stabilità, il quale autorizza la spesa di 100 milioni a decorrere dal 2015 in favore dell'Agenzia delle entrate a titolo di contributo integrativo alle spese di funzionamento della medesima Agenzia, al fine di rafforzarne l'operatività;

          rilevato come il capitolo 3901, relativo al finanziamento dell'Agenzia del demanio, preveda uno stanziamento di 95,8 milioni di euro nel 2015, di 95 milioni nel 2016 e di 95,1 milioni nel 2017, con un incremento rispetto alle previsioni assestate per il 2014 di 5,5 milioni di euro;

          evidenziato altresì come il capitolo 3920, relativo al finanziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, preveda uno stanziamento di 931 milioni di euro in ciascun anno del triennio 2015-2017, con una riduzione rispetto alle previsioni assestate per il 2014 di 72,7 milioni di euro;

          rilevato come il disegno di legge di bilancio confermi sostanzialmente le risorse destinate al finanziamento del Corpo della Guardia di Finanza, nell'ambito della Missione n. 1 «Politiche economico finanziarie e di bilancio» – Programma n. 1.3 «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», per il quale si stanziano, in termini di competenza, 2,42 miliardi di euro nel 2015 (con un decremento di circa 37 milioni rispetto alle previsioni assestate 2014), 2,44 miliardi nel 2016 e 2,45 miliardi nel 2017, e della Missione n. 5 «Ordine pubblico e sicurezza» – Programma n. 5.1 «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», per il quale si stanziano, in termini di competenza, 1,37 miliardi di euro nel 2015 (con un incremento di circa 8 milioni rispetto al disegno di legge di bilancio 2014) e 1,38 miliardi in ciascuno degli anni 2016 e 2017;

          rilevato come il disegno di legge di bilancio confermi sostanzialmente i precedenti stanziamenti relativi al finanziamento delle restituzioni e rimborsi d'imposta IVA e al finanziamento dei rimborsi IRPEF, IRES e IRAP;

          evidenziato come il capitolo 3810, relativo alle restituzioni e ai rimborsi dell'IVA, rechi una disponibilità di 1.870 milioni in ciascuno degli anni compresi nel periodo 2015-2017, confermando le previsioni assestate per il 2014;

          rilevato come il capitolo 3811, relativo alle restituzioni e ai rimborsi dell'IRPEF e dell'IRES, rechi una disponibilità di

3.150 milioni in ciascuno degli anni compresi nel periodo 2015-2017, confermando le previsioni assestate per il 2014;

          evidenziato come il capitolo 3813, relativo alle restituzioni e ai rimborsi delle imposte dirette effettuati dai concessionari, anche mediante compensazione operata sull'IVA sulle somme spettanti alle regioni, all'INPS e agli altri enti previdenziali, esponga una disponibilità pari a 8.805 milioni in ciascuno degli anni compresi nel periodo 2015-2017, confermando le previsioni assestate per il 2014;

          evidenziato altresì come il capitolo 3814, relativo alle restituzioni e ai rimborsi dell'IVA, effettuati dai concessionari, a richiesta e d'ufficio, anche mediante compensazione operata sulle imposte dirette, sulle somme spettanti alle regioni, all'INPS e agli altri enti previdenziali, rechi una disponibilità pari a 25.551 milioni nel 2015, a 26.271 milioni nel 2016 e a 26.715 milioni nel 2017, con un incremento di 322 milioni rispetto alle previsioni assestate per il 2014;

          evidenziato come il capitolo 3845, relativo ai compensi spettanti ai CAF e agli altri intermediari che prestano assistenza fiscale ai contribuenti, preveda uno stanziamento di 321,4 milioni di euro nel 2015, di 316,8 milioni nel 2016 e di 327,4 milioni nel 2017, con una riduzione rispetto alle previsioni assestate per il 2014 di 6 milioni di euro in termini di competenza,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
(Relatore: Maria COSCIA)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (2680)
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (2679-bis)

      La VII Commissione,

          esaminati lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017, limitatamente alle parti relative allo sport e al settore dell'editoria, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2015;

          considerato che è in atto un processo profondo di trasformazione del settore dell'editoria in relazione all'affermazione di nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuovi processi produttivi, si sottolinea la necessità di avviare un processo di revisione dei criteri e dei meccanismi di sostegno pubblico alle attività editoriali, il quale deve essere finalizzato a garantire la sostenibilità del processo di transizione del settore e che, pertanto, deve poter disporre di adeguate risorse,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.
VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
(Relatore: Maria COSCIA)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (2680)
Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
(Tabella n. 3, limitatamente alle parti di competenza)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (2679-bis)

      La VII Commissione,

          esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, limitatamente alle parti di competenza, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2015;

          ritenuta opportuna la riduzione dei proventi del canone da corrispondere alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo RAI, si segnala la necessità che tale riduzione non pregiudichi i livelli occupazionali dell'azienda,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.
VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
(Relatore: Maria COSCIA)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (2680)
Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
(Tabella n. 7)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (2679-bis)

      La VII Commissione,

          esaminati lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2015;

          premesso che il disegno di legge di stabilità pur confermando nel medio termine gli obiettivi di consolidamento dei saldi di finanza pubblica, quest'anno reca un impianto di carattere espansivo il quale appare tanto più opportuno in considerazione della persistente gravità della crisi economica;

          ritenuto che in tale prospettiva appare opportuno il differimento del conseguimento dell'obiettivo del pareggio strutturale di bilancio, poiché una manovra di finanza pubblica più rigorosa avrebbe inevitabilmente contribuito a peggiorare la condizione economica del Paese;

          considerato che i provvedimenti del Governo recano importanti interventi a

favore del settore dell'istruzione, il quale, nonostante alcune misure di contenimento di specifiche voci di spesa, registra, complessivamente, un incremento delle risorse finanziare;

          ritenuto in particolare che il disegno di legge di stabilità prevede lo stanziamento di 1 miliardo di euro nel 2015 e di 3 miliardi a decorrere dal 2016 per la realizzazione del piano «La Buona scuola», il quale costituisce un essenziale intervento strategico per il miglioramento della qualità del sistema scolastico, nonché lo stanziamento di 200 milioni di euro dal 2015 a favore delle scuole paritarie;

          considerata la necessità di escludere dal Patto di stabilità interno le risorse per l'edilizia scolastica degli istituti degli enti locali e la stabilizzazione del personale precario delle scuole per l'infanzia;

          sottolineata la criticità della proroga del blocco degli incrementi stipendiali nel pubblico impiego, la quale, riferita al comparto scuola, determina oltre ad una generale questione di legittimità derivante dal perdurare di tale regime che dovrebbe, viceversa, essere temporaneo ed eccezionale, una specifica problematicità dovuta al livello medio stipendiale degli insegnanti della scuola italiana il quale è significativamente inferiore ai livelli medi europei;

          segnalata inoltre l'esigenza che la disciplina limitativa delle sostituzioni dei collaboratori scolastici e personale ATA, in caso di assenze brevi, sia comunque coordinata con la necessità imprescindibile di assicurare l'apertura delle scuole e, con specifico riferimento alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo, la sorveglianza degli alunni;

          considerata l'opportunità che la revisione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola sia coordinata con l'effettivo avanzamento della digitalizzazione dei processi amministrativi affidati alle segreterie scolastiche;

          apprezzato che, tra i nuovi stanziamenti, è presente l'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, per 150 milioni di euro, a decorrere dal 2015, al fine di aumentare la quota premiale;

          segnalata con preoccupazione tuttavia la previsione, per le Università e per gli enti di ricerca, di una consistente riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi che, pur motivata dall'esigenza condivisa di spending review, rischia di costituire un ostacolo all'autonomia costituzionalmente garantita di queste istituzioni e un effettivo intralcio alle loro attività didattiche e di ricerca che, per la loro natura, abbisognano di grande flessibilità e prontezza, anche per rispondere alla competizione internazionale;

          considerate positivamente le misure dirette ad agevolare gli investimenti delle imprese in attività di ricerca e sviluppo, si segnala tuttavia il progressivo assottigliamento del sostegno alla ricerca di base, la quale rischia di essere compromessa dalla soppressione di una quota riservata alla stessa ricerca di base nell'ambito del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica originariamente prevista, quando invece questo tipo di ricerca è un aspetto irrinunciabile dell'attività universitaria e pubblica oltre ad essere lo strumento fondamentale per ogni significativo progresso culturale, scientifico e tecnologico;

          segnalata con preoccupazione l'ulteriore forte riduzione percentuale del fondo di funzionamento delle istituzioni AFAM che colpisce il sistema delle accademie e dei conservatori statali in un momento in cui deve confrontarsi anche con il venir meno del sostegno economico finora offerto delle amministrazioni provinciali,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          1. Con riferimento alle risorse stanziate per l'attuazione del Piano «La Buona Scuola» devono essere previste misure idonee a garantire che l'intervento realizzi

gli obiettivi di miglioramento della qualità dell'offerta formativa, prevedendo, in particolare, che l'immissione in ruolo del personale precario sia accompagnata da meccanismi in grado di assicurare il necessario grado di competenze dei docenti, anche con l'attuazione di un piano nazionale di formazione del personale in servizio, in vista delle sfide che il sistema scolastico deve affrontare;

          2. nell'ambito del predetto Piano, sia prevista l'attuazione del cosiddetto «organico funzionale» per ciascun istituto, che consenta di assegnare alle scuole risorse aggiuntive per far fronte anche ad altre funzioni, quali quelle dei docenti con funzioni vicarie dei dirigenti, e quelle dei docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate o delle sedi coordinate delle scuole, nonché il coordinamento periferico delle attività scolastiche di educazione fisica;

          3. sopprimere il comma 6, dell'articolo 28, poiché l'eliminazione della possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso associazioni professionali ovvero enti operanti nel campo delle tossicodipendenze e della formazione e ricerca educativa e didattica, rischia di pregiudicare un'attività essenziale che è parte integrante dei compiti e delle funzioni della stessa scuola;

          4. sia modificato il comma 19 dell'articolo 28, al fine di eliminare la natura onorifica dell'incarico di Presidente delle istituzioni di Alta formazione artistica e musicale, la quale risulta incompatibile con le delicate responsabilità che attengono a tali incarichi;

          5. con riferimento allo stralcio delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 24 (relativo alle risorse destinate all'INVALSI, agli istituti superiori degli studi musicali e alle Accademie delle belle arti), commi 26 e 27 (relativo ad un programma straordinario di reclutamento di personale da parte dell'INVALSI) provveda la Commissione a prevedere meccanismi che possano comunque garantire il soddisfacimento delle essenziali esigenze amministrative alle quali erano finalizzate le disposizioni;

          6. inoltre, con riferimento alla norma stralciata di cui all'articolo 28, comma 23, la quale interviene sui meccanismi di controllo contabile sull'utilizzo, da parte delle scuole, di risorse provenienti dal PON istruzione, sia definito un intervento compatibile con il contenuto proprio della legge di stabilità, al fine di non pregiudicare la possibilità di utilizzare risorse di provenienza comunitaria;

          7. sia ripristinato il finanziamento di 10 milioni di euro originariamente previsto dall'articolo 28, comma 25, poi stralciato, destinato al potenziamento e alla valorizzazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, mantenendolo per 8 milioni alle destinazioni previste, includendovi anche la ricerca e il dottorato di ricerca, e trasferendo 2 milioni di euro sul fondo di funzionamento delle istituzioni AFAM, con destinazione vincolata, a spese in conto capitale per la messa in sicurezza degli edifici e per la tutela e valorizzazione dei patrimoni artistici;

      e con le seguenti osservazioni:

          a) sia definitivamente chiarita l'esatta portata tecnica dell'articolo 28, comma 28, in direzione dell'auspicabile massima liberalizzazione possibile dell'assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato, visto che il perdurante blocco parziale del turnover sta portando ad un rapidissimo depauperamento delle forze docenti universitarie di ruolo e, contemporaneamente, ad un mancato futuro ricambio, dovuto alla chiusura di quasi ogni possibilità di lavoro di ricerca per i giovani più preparati, la maggior parte dei quali finisce con l'abbandonare la carriera scientifica o con lo scegliere di percorrerla all'estero, intervenendo anche sulle norme che limitano la durata dei contratti per lo svolgimento a tempo determinato di attività di ricerca;

          b) sia valutata la possibilità di rivedere le norme di blocco parziale del turnover del personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca per evitare che sia ulteriormente indebolito il settore dell'alta formazione e della ricerca, rischiando seriamente di ridurre, anche nel lungo periodo, la competitività del sistema Paese;

          c) sia ripristinato il finanziamento della ricerca di base destinandole una quota prefissata del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica;

          d) siano attentamente riviste le norme riguardanti le indennità di presidenti, direttori e consiglieri di amministrazione delle istituzioni AFAM e dei componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca, in modo da rispettare i previsti risparmi di spesa garantendo al contempo il mantenimento dell'alta qualità culturale e professionale di persone che assumono importanti e delicate responsabilità amministrative, eventualmente rivedendo anche la norma di esclusione del personale in quiescenza disposta recentemente dal decreto-legge n. 90 del 2014.

VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
(Relatore: Maria COSCIA)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (2680)
Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
(Tabella n. 13)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (2679-bis)

      La VII Commissione,

          esaminati lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2015;

          premesso che il disegno di legge di stabilità, pur prevedendo misure di riduzione delle spesa, cerca di contenere gli effetti negativi sulla operatività del settore dei beni culturali attraverso la previsione di interventi mirati,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          1. al fine di garantire la necessaria organicità e la stabilità degli interventi per la tutela del patrimonio culturale, anche in considerazione del fatto che il meccanismo di finanziamento previsto dalla legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), non è riuscito sinora a garantire un adeguato flusso di risorse, sia istituito un apposito Fondo per la tutela del patrimonio

culturale destinato a finanziare programmi triennali di intervento;

          2. sia incrementata la quota di risorse derivanti dai proventi delle giocate infrasettimanali del lotto destinata al finanziamento di interventi per la tutela del patrimonio culturale, che era stata oggetto di una significativa riduzione ai sensi della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008);

          3. al fine di assicurare la possibilità per i musei di rilevante interesse nazionale di disporre di adeguato personale qualificato, siano elevate le risorse disponibili per le assunzioni a tempo determinato di giovani professionisti presso gli istituti e i luoghi della cultura statali previste dal recente decreto-legge n. 83 del 2014;

          4. al fine di incentivare la diffusione della lettura, agevolando nuovi modelli basati sulle ultime innovazioni tecnologiche, e di eliminare una ingiustificata disparità di trattamento, si preveda una modifica della disciplina fiscale al fine di chiarire che i libri elettronici siano sottoposti alla medesima disciplina prevista per i libri cartacei.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
(Relatore: Tino IANNUZZI)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (2680)
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (2679-bis)

      La VIII Commissione,

          esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge stabilità;

          ritenuto che, nell'ambito del procedimento di modifica delle norme del Regolamento della Camera dei deputati, andrebbe valutata la necessità di prevedere una nuova articolazione dei rapporti tra le Commissioni di merito e la Commissione Bilancio in sede di sessione di bilancio, al fine di riconoscere un ruolo più incisivo alla Commissioni di settore negli ambiti di propria competenza disciplinati dai disegni di legge di stabilità, in analogia a quanto previsto per il procedimento di esame della legge comunitaria, ora legge europea;

          rilevata l'importanza di prevedere risorse aggiuntive nei capitoli relativi alla protezione civile, in modo da garantire anche la risarcibilità dei danni subiti dai privati in presenza di eventi alluvionali e calamitosi;

          evidenziata l'opportunità di dare applicazione alla normativa vigente in materia di rifinanziamento del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e speleologico del Club alpino italiano;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
(Relatore: Tino IANNUZZI)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (2680)
Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
(Tabella n. 9)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (2679-bis)

      La VIII Commissione,

          esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Tabella n. 9) e le connesse parti del disegno di legge di stabilità;

          ritenuto che, nell'ambito del procedimento di modifica delle norme del Regolamento della Camera dei deputati, andrebbe valutata la necessità di prevedere una nuova articolazione dei rapporti tra le Commissioni di merito e la Commissione Bilancio in sede di sessione di bilancio, al fine di riconoscere un ruolo più incisivo alla Commissioni di settore negli ambiti di propria competenza disciplinati dai disegni di legge di stabilità, in analogia a quanto previsto per il procedimento di esame della legge comunitaria, ora legge europea;

          ritenuto che la disposizione di cui all'articolo 17, comma 20, sulla «Terra dei Fuochi», oggetto di stralcio da parte del Presidente della Camera, andrebbe attentamente valutata ai fini del suo inserimento in altro provvedimento utile, data la rilevanza del tema trattato;

          considerato che:

              in materia di cosiddetto «ecobonus» andrebbe valutata la necessità di estendere la proroga al 31 dicembre 2015, prevista all'articolo 8 solo per la detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, anche alla detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di adeguamento antisismico degli edifici, ai quali tale detrazione, invece, si applicherebbe, secondo la normativa allo stato vigente, solamente fino al 31 dicembre 2014; infatti è indispensabile realizzare il consolidamento statico e antisismico del patrimonio immobiliare, sovente in condizioni di degrado, utilizzando a tal fine proprio la leva degli incentivi fiscali;

              sempre in riferimento all’ecobonus, andrebbe, altresì, valutata l'opportunità di non limitare la detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di adeguamento antisismico degli edifici solo alle zone sismiche 1 e 2 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, come attualmente previsto dall'articolo 16, comma 1 bis del decreto legge n. 63 del 2013, ma anche alla zona 3, in modo da incentivare tale tipo di interventi di adeguamento strutturale su gran parte del territorio nazionale;

              andrebbe valutata l'opportunità di ricomprendere fra gli interventi che beneficiano degli incentivi attualmente previsti per la riqualificazione energetica, anche quelli di bonifica degli edifici dall'amianto;

              l'articolo 43 reca disposizioni che intervengono sulla disciplina vigente dei servizi pubblici locali (SPL) in un'ottica di rilancio degli investimenti e di incentivo dei processi di aggregazione tra soggetti operanti nei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevedendo che tali disposizioni devono intendersi riferite, «salvo deroghe espresse», anche al settore dei rifiuti urbani ed ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'Autorità indipendente, e quindi ai settori dell'energia elettrica, del gas, del sistema idrico, dei trasporti;

              andrebbe pertanto effettuato un coordinamento tra le disposizioni di cui all'articolo 43 sopra richiamate con quelle di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 (c.d. «Sblocca Italia»), che reca una serie di modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente alla gestione del servizio idrico, prevedendo in particolare l'obbligo per gli enti locali di aderire agli enti di governo dell'ambito individuati dalle regioni e ulteriori disposizioni in materia di affidamento del servizio;

              appare necessario incrementare le risorse finanziarie stanziate dallo Stato per la spesa primaria per la protezione dell'ambiente e l'uso e gestione delle risorse naturali che – secondo quanto risulta dall'ecobilancio – ammontano a circa 2,2 miliardi di euro nel 2015, pari allo 0,4 per cento della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato, nonostante tale percentuale registri comunque un incremento rispetto alla spesa del 2014;

              appare, altresì, opportuno che non venga elevata all'8 per cento la ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici disposta dall'articolo 44, comma 27, del disegno di legge di stabilità;

              appare necessario che, nelle aree alpine, i canoni idrici siano direttamente attribuiti alle province di cui all'articolo 3, comma 1 della legge n. 56 del 2014 per finalità di tutela ambientale e di prevenzione del rischio idrogeologico;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:

all'articolo 8, si preveda la proroga al 31 dicembre 2015 della detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di

consolidamento statico e antisismico del patrimonio immobiliare, estendendola al contempo anche alla zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e non solo, come attualmente, alle zone sismiche 1 e 2 della medesima ordinanza.
VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
(Relatore: Tino IANNUZZI)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (2680)
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
(Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (2679-bis)

      La VIII Commissione,

          esaminato lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 10), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge di stabilità;

          ritenuto che, nell'ambito del procedimento di modifica delle norme del Regolamento della Camera dei deputati, andrebbe valutata la necessità di prevedere una nuova articolazione dei rapporti tra le Commissioni di merito e la Commissione Bilancio in sede di sessione di bilancio, al fine di riconoscere un ruolo più incisivo alla Commissioni di settore negli ambiti di propria competenza disciplinati dai disegni di legge di stabilità, in analogia a quanto previsto per il procedimento di esame della legge comunitaria, ora legge europea;

          ritenuto che la disposizione di cui all'articolo 28, comma 31, in materia di edilizia scolastica, oggetto di stralcio da parte del Presidente della Camera, andrebbe attentamente valutata ai fini del suo inserimento in altro provvedimento utile, data la rilevanza del tema trattato e al fine di consentire l'esecuzione dei lavori previsti;

          valutata l'urgenza di una strategia di sviluppo nazionale che ponga al centro il Mezzogiorno, per il ruolo trainante che essa può svolgere non solo per il Sud, ma per la crescita economica, produttiva e occupazionale dell'intero Paese; in tale contesto, pertanto, vanno incrementati gli investimenti infrastrutturali nelle aree meridionali a fronte di una situazione attuale, obiettivamente carente, ai fini della creazione di indispensabili condizioni di sviluppo;

          considerato che occorre incrementare le risorse a sostegno delle politiche abitative e della casa, in considerazione della situazione di prolungata crisi economica e dell'accentuata domanda abitativa che incrocia le esigenze di fasce sempre più rilevanti ed estese della popolazione e che richiede interventi adeguati;

          tenuto conto che, nell'ambito della politica di ammodernamento infrastrutturale del Paese, appare opportuno destinare una maggiore quota di risorse alle piccole e medie opere, anche per finalità legate alla sicurezza idrogeologica del territorio ed alla dotazione di servizi e infrastrutture essenziali per le comunità locali;

          rilevato che appare opportuno, per superare le pesanti e perduranti criticità che affliggono il settore dell'edilizia, accelerare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni alle imprese per i lavori eseguiti;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      La Commissione ha altresì approvato il seguente emendamento all'A.C. 2679-bis:

ART. 8.

      Al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), aggiungere il seguente:
      1-bis. Al comma 1-bis, alinea, le parole da: «nella misura» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015».

      Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

          2015: – 8.000.000;

          2016: – 8.000.000;

          2017: – 8.000.000.

IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
(Relatore: Vincenza BRUNO BOSSIO)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (2680)
Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
(Tabella n. 3, limitatamente alle parti di competenza)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (2679-bis)

      La IX Commissione,

          esaminata, per le parti di competenza, la Tabella n. 3, recante lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico del disegno di legge C. 2680 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017», e le connesse parti del disegno di legge C. 2679-bis recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)»;

          premesso che:

              al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di un indebitamento netto del 2,6 per cento per il 2015 e del raggiungimento del pareggio di bilancio strutturale nel 2017, la manovra di finanza pubblica reca un complesso di interventi di risparmio di spesa, mediante riduzione degli stanziamenti assegnati ai Ministeri, dei finanziamenti destinati ad enti, dei contributi per le imprese e di autorizzazioni di spesa specificamente individuate, e di recupero di entrate, mediante la determinazione

di limiti percentuali alla fruizione dei crediti d'imposta e la soppressione di esenzioni fiscali, le disposizioni concernenti lo svolgimento della gara per l'assegnazione a titolo oneroso delle frequenze radioelettriche della banda L, nonché altre misure che comportano maggiori entrate per il bilancio dello Stato e la finanza pubblica;

              è altresì rivista la disciplina relativa ai contratti di programma e di servizio, determinando le risorse appositamente stanziate, con particolare riferimento, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione, al contratto di programma con Poste Italiane SpA e al contratto relativo agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto merci;

              contestualmente il disegno di legge di stabilità reca importanti misure di sostegno all'economia, che nel complesso conferiscono alla manovra un carattere espansivo;

              per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione gli interventi di sostegno all'economia interessano in particolare il finanziamento del settore dell'autotrasporto, le risorse destinate alla realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali, le risorse destinate al rinnovo del parco automobilistico e ferroviario relativo al trasporto pubblico locale e le connesse disposizioni concernenti le modalità di acquisto dei veicoli, le previsioni relative alla strategia di sviluppo della rete ferroviaria e i finanziamenti stabiliti nella Tabella E per numerose opere infrastrutturali relative alla rete dei trasporti;

          considerato che:

              le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 11, affidano ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione di quote percentuali in relazione alle quali è limitata la fruizione dei crediti d'imposta indicati nell'elenco n. 1 allegato al disegno di legge di stabilità; sembrerebbe al riguardo più opportuno determinare tali quote percentuali direttamente nel disegno di legge di stabilità e occorrerebbe evitare che sia limitata la fruizione di crediti d'imposta finalizzati a sostenere l'innovazione;

              le disposizioni dell'articolo 23, prevedono una durata quinquennale del nuovo contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane Spa e un ampliamento dei criteri in base ai quali la società concessionaria del servizio postale universale può chiedere una deroga rispetto all'obbligo di consegna quotidiana della posta; occorre al riguardo garantire che sia in ogni caso salvaguardata la struttura del servizio pubblico postale, in particolare per quanto concerne la garanzia della presenza sul territorio di uffici postali operativi,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          1) all'articolo 16, comma 1, sopprimere la parola «eventuale»;

          2) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 11, che prevedono la fissazione, mediante un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di quote percentuali in relazione alle quali è limitata la fruizione dei crediti d'imposta indicati nell'elenco n. 1 allegato al disegno di legge di stabilità, si provveda a determinare tali quote percentuali direttamente nel disegno di legge di stabilità e si eviti che sia limitata la fruizione di crediti d'imposta finalizzati a sostenere l'innovazione;

          3) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 23, in materia di contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane Spa, si assicuri che non sia indebolita la presenza su tutto il territorio nazionale di uffici postali operativi, comprese le aree con minore densità demografica.

IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
(Relatore: Vincenza BRUNO BOSSIO)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (2680)
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
(Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (2679-bis)

      La IX Commissione,

          esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 10, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del disegno di legge C. 2680 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017», e le connesse parti del disegno di legge C. 2679-bis «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)»;

          premesso che:

              al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di un indebitamento netto del 2,6 per cento per il 2015 e del raggiungimento del pareggio di bilancio strutturale nel 2017, la manovra di finanza pubblica reca un complesso di interventi di risparmio di spesa, mediante riduzione degli stanziamenti assegnati ai Ministeri, dei finanziamenti destinati ad enti, dei contributi per le imprese e di autorizzazioni di spesa specificamente individuate, e di recupero di entrate, mediante la determinazione di limiti percentuali alla fruizione dei crediti d'imposta e la soppressione di esenzioni fiscali, le disposizioni concernenti lo svolgimento della gara per l'assegnazione a titolo oneroso delle frequenze

radioelettriche della banda L, nonché altre misure che comportano maggiori entrate per il bilancio dello Stato e la finanza pubblica;

              è altresì rivista la disciplina relativa ai contratti di programma e di servizio, determinando le risorse appositamente stanziate, con particolare riferimento, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione, al contratto di programma con Poste Italiane SpA e al contratto relativo agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto merci;

              contestualmente il disegno di legge di stabilità reca importanti misure di sostegno all'economia, che nel complesso conferiscono alla manovra un carattere espansivo;

              per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione gli interventi di sostegno all'economia interessano in particolare il finanziamento del settore dell'autotrasporto, le risorse destinate alla realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali, le risorse destinate al rinnovo del parco automobilistico e ferroviario relativo al trasporto pubblico locale e le connesse disposizioni concernenti le modalità di acquisto dei veicoli, le previsioni relative alla strategia di sviluppo della rete ferroviaria e i finanziamenti stabiliti nella Tabella E per numerose opere infrastrutturali relative alla rete dei trasporti;

          considerato che:

              con riferimento alle disposizioni dei commi da 8 a 10 dell'articolo 19, che definiscono gli assi di intervento della strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017 e le procedure attuative degli investimenti, disponendo l'obbligo, per RFI, di presentare una relazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da inoltrare al CIPE, sulle spese relative agli investimenti completati per ciascun programma di investimento compreso nella suddetta strategia di sviluppo, risulta opportuno che la relazione stessa sia trasmessa, oltre che al CIPE, anche al Parlamento e occorre che la strategia in questione tenga adeguatamente conto delle gravi carenze infrastrutturali che, per quanto concerne la rete ferroviaria, si registrano in ampie parti del territorio nazionale e, in particolare, nelle regioni meridionali;

              con riferimento alle disposizioni dell'articolo 25, comma 6, relative alla disciplina degli obblighi di servizio pubblico per il trasporto merci su ferro e alla determinazione delle risorse pubbliche destinate a finanziare tali obblighi, appare necessario, attesa la scadenza del contratto di servizio pubblico nazionale per il trasporto merci, fissata alla fine del 2014, che il servizio oggetto del contratto sia affidato mediante procedura competitiva;

              con riferimento alle disposizioni dell'articolo 30, comma 4, che prevedono la riduzione di autorizzazioni di spesa di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra cui l'autorizzazione di spesa relativa al completamento della Pedemontana di Formia e quella relativa al contributo straordinario per il comune di Reggio Calabria, appare necessario verificare se risorse di pari entità non possano essere recuperate mediante interventi diversi, atteso che non appaiono opportune riduzioni degli stanziamenti finalizzati a interventi infrastrutturali;

              con riferimento alle disposizioni dell'articolo 44, comma 31, che prevedono infine l'eliminazione dell'esenzione dal bollo per gli autoveicoli e per i motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, sarebbe opportuno, anche al fine di non incidere negativamente sull'attività di indotto conseguente a tale eliminazione, mantenere la disciplina vigente o prevedere una misura che restringa la platea dei veicoli per la quale è eliminata l'esenzione;

              i finanziamenti previsti in Tabella E, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), relativi ad un'opera già compresa nel Programma di infrastrutture

strategiche e che consente il mantenimento dell'accessibilità nautica e operatività del porto di Venezia, anche al fine della salvaguardia e rivitalizzazione della città di Venezia e della sua laguna, vanno intesi anche in relazione al Piano strategico della portualità e della logistica che il Governo è tenuto a presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014 e che dovrà tener conto dell'individuazione e dello sviluppo della rete transeuropea dei trasporti;
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          1) all'articolo 19, comma 10, dopo le parole «per la trasmissione al CIPE» aggiungere le seguenti «e alle competenti Commissioni parlamentari»;

          2) sempre con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 dell'articolo 19, concernenti la definizione e l'attuazione della strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017, siano adottate le iniziative necessarie per assicurare che tale strategia tenga conto delle gravi carenze infrastrutturali che la rete ferroviaria presenta in ampie parti del territorio nazionale e, in particolare, nelle regioni meridionali, con la conseguenza di ostacolare la crescita del trasporto ferroviario, per quanto concerne sia il servizio passeggeri sia quello merci;

          3) in particolare, nell'ambito della strategia di sviluppo della rete ferroviaria, si prevedano opportuni interventi per potenziare la dotazione infrastrutturale di collegamento con porti di rilevanza strategica, per i quali il collegamento con la rete ferroviaria è assente o è stato dismesso, o comunque risulta evidentemente inadeguato, al fine di creare le condizioni per un significativo sviluppo del trasporto intermodale che favorisca la crescita dell'attività dei porti stessi, con rilevanti benefici per l'economia nazionale;

          4) per quanto concerne gli interventi di sostegno al settore dei trasporti, si introducano altresì misure volte a ridefinire nel suo complesso il sistema della mobilità nell'area dello Stretto di Messina, anche attraverso il reperimento delle risorse necessarie ad assicurare la continuità, l'adeguatezza e l'efficienza dei servizi di collegamento marittimi, ferroviari e intermodali;

          5) con specifico riferimento alle regioni meridionali, si provveda altresì alla modifica del comma 3 dell'articolo 12, onde evitare la destinazione ad altre finalità delle risorse del piano di azione e coesione, attualmente finalizzate anche al miglioramento della percorrenza sulla rete ferroviaria del Sud;

          6) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 6, relative agli obblighi di servizio pubblico per il trasporto di merci su ferro, si assumano le iniziative necessarie per garantire che il nuovo affidamento del servizio oggetto del contratto, in scadenza al 2014, avvenga tramite procedure competitive, anche valutando la possibilità di assegnare le risorse previste dal medesimo comma in forme e modalità diverse da quelle attuali;

          7) con riferimento alle riduzioni di autorizzazioni di spesa di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 30, si introducano disposizioni che, permettendo di recuperare in altro modo le risorse in questione, evitino la riduzione degli stanziamenti finalizzati ad interventi infrastrutturali;

          8) sempre con riferimento alle riduzioni di autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 30, nonché a quelle operate dall'allegato n. 5 richiamato dall'articolo 19, comma 1, che sopprimono i contributi alle imprese marittime disposti dal comma 38 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014, si mantengano i contributi in questione, individuando a tal fine un'adeguata copertura finanziaria;

          9) con riferimento alle disposizioni del comma 14 dell'articolo 31 che, pur

facendo riferimento alle riduzioni delle spese e agli interventi correttivi relativi al Ministero della difesa, determina, tra l'altro, una decurtazione degli stanziamenti a favore del Corpo delle Capitanerie di porto, pari a poco meno di 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provveda ad escludere il Corpo delle Capitanerie di porto da tali riduzioni, in considerazione del fatto che dalla decurtazione deriverebbe una pesante limitazione degli arruolamenti del personale volontario del Corpo stesso;

          10) con riferimento alle disposizioni di cui al comma 31 dell'articolo 44, si pervenga ad una diversa formulazione, in modo da mantenere l'esenzione attualmente prevista o, quanto meno, mantenere tale esenzione per gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali siano compiuti venticinque anni dalla data della loro costruzione, anche al fine di non determinare conseguenze negative sull'indotto del settore;

          11) attesa la riduzione delle risorse di cui al programma 13.6 dello Stato di previsione del Ministero, relativo a sviluppo e sicurezza della mobilità locale, che potrebbe tradursi anche in una riduzione di risorse per il trasporto pubblico locale, si prevedano interventi volti a garantire una stabilità delle risorse in tale settore, anche permettendo alle regioni di avvalersi delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione ed escludendo tali spese dai vincoli del Patto di stabilità interno;

          12) al fine di assicurare l'efficacia degli interventi a sostegno dell'operatività dei porti e dell'occupazione, previsti dal comma 15-bis dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, introdotto dal comma 108 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), si introduca una disposizione che precisi le modalità di applicazione del citato comma 15-bis; in particolare si preveda che, ferma restando l'invarianza del carico fiscale, la quota non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, che l'ente di gestione del porto può destinare, a fronte di situazioni di grave crisi delle imprese o agenzie che svolgono fornitura di lavoro temporaneo nei porti stessi, a iniziative a sostegno dell'occupazione, al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e a misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia, comprende anche le entrate derivanti dalle sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate;

          13) con riferimento alle misure volte a recuperare risorse finanziarie per quanto attiene agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si inseriscano previsioni che, al fine di consentire la regolare conclusione delle attività affidate al Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, ne proroghino di sei mesi l'incarico, al tempo stesso prevedendo che il Commissario stesso versi all'entrata del bilancio dello Stato le somme a valere sulle risorse assegnate alla gestione che risultino disponibili;

          14) in ragione della destinazione delle risorse derivanti dalle nuove concessioni autostradali al fondo per il trasporto pubblico locale e alla manutenzione ordinaria della rete stradale operata dall'articolo 5, comma 4-ter del decreto legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «sblocca Italia»), come risultante dalle modifiche apportate in fase di conversione, si destini una quota adeguata di tali risorse al miglioramento della mobilità nelle aree urbane, con particolare attenzione alla sicurezza dell'utenza vulnerabile;

          15) tenuto conto della recente decisione dell'Autorità di regolazione dei trasporti che ha ridotto in misura considerevole il pedaggio per l'accesso all'infrastruttura

ferroviaria a carico degli operatori sulle tratte dell'Alta Velocità, si adottino opportune iniziative per favorire, a fronte dei risparmi di spesa derivanti da tale decisione per gli operatori stessi, una contestuale riduzione dei costi a carico degli utenti del servizio ferroviario;

          16) si assicuri che le misure applicative dettate in materia di intestazione temporanea dei veicoli mediante circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non determinino in alcun caso oneri aggiuntivi a carico delle persone fisiche.

X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
(Relatore: Luigi TARANTO)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (2680)
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (2679-bis)

      La X Commissione,

          esaminata la Tabella n. 2 – relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 – del disegno di legge di bilancio (C. 2680 Governo) e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2015 (C. 2679-bis Governo), in relazione alle parti di competenza della Commissione;

          integralmente richiamati i contenuti del parere con osservazioni trasmesso alla Commissione referente in ordine alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 (Doc. LVII, n. 2-bis) ed alla Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e deliberata dal Consiglio dei Ministri il 30 settembre 2014;

          richiamata altresì la Relazione recante variazione alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 (Doc. LVII, n. 2-ter);

          sottolineata, dunque, l'importanza della scelta operata dal Governo in merito all'effettuazione di una manovra finanziaria fondata sulla ricerca di «un punto di equilibrio – come osservato da Banca d'Italia in sede di audizione – tra le esigenze del sostegno alla crescita e la disciplina di bilancio» e che conseguentemente – integrando, nel corpo delle disposizioni

del disegno di legge di stabilità 2015, interventi strutturali dedicati alla domanda interna (a partire dalla stabilizzazione del bonus di 80 euro, di cui all'articolo 4) ed interventi strutturali sul versante dell'offerta (a partire dalla deduzione del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP di cui all'articolo 5 e dagli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 12) con specifiche misure di politica industriale quali il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 7 e le misure in materia di ecobonus e ristrutturazione di cui all'articolo 8 – complessivamente determina un miglioramento dell'indebitamento netto strutturale di circa lo 0,3 per cento del PIL ed un indebitamento netto nominale – programmaticamente dedicato al supporto della domanda aggregata e della competitività del Paese – pari al 2,6 per cento del PIL,
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          a) in riferimento alla deduzione del costo del lavoro dall'imponibile IRAP di cui all'articolo 5 del disegno di legge di stabilità 2015, valuti la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo, l'impatto dell'aumento dell'aliquota standard – dal 3,5 per cento al 3,9 per cento e retroattivo sull'esercizio in corso al 2014 – nei confronti delle imprese che si avvalgono dell'opera di dipendenti a tempo determinato o di collaboratori ovvero che, nella propria attività, non fanno ricorso a lavoro dipendente e che, pertanto, non beneficeranno della misura in argomento, risultando invece penalizzate dall'incremento d'aliquota, e verifichi altresì la possibilità – nel quadro delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica – di misure compensative quali un adeguato innalzamento della franchigia IRAP per le imprese fino a 180 mila euro circa di base imponibile;

          b) in riferimento alle misure concernenti il TFR in busta paga, di cui all'articolo 6 del disegno di legge di stabilità 2015, valuti la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo, i costi complessivamente stimabili delle operazioni di finanziamento assistito da garanzia in favore dei datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti ed optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 5 del già richiamato articolo 6, fermo restando che, ai sensi del comma 6, ai finanziamenti in argomento non possano essere applicati «tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto lavoro di cui all'articolo 2120 del codice civile», e verifichi altresì l'impatto di tale scelta di smobilizzo del TFR e dell'innalzamento della tassazione sui fondi pensione – di cui all'articolo 44 – sullo sviluppo, nel nostro Paese, del pilastro della previdenza integrativa;

          c) in riferimento all'articolo 7 concernente il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, verifichi la Commissione referente – in sede di confronto con il Governo e nel quadro delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica – la possibilità di rivederne la prevista applicabilità alla sola spesa incrementale «rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015», e ciò almeno a partire dall'ambito di piccole imprese innovative che impieghino non meno del 30 per cento degli addetti totali in attività di ricerca e sviluppo e che investano in ricerca non meno del 30 per cento del fatturato o dei costi operativi, nonché la possibilità di annoverare tra i soggetti beneficiari della misura in argomento – come già previsto dalle fin qui vigenti normative in materia – i consorzi e le reti di impresa attive nell'ambito dei processi di ricerca, sviluppo e innovazione;

          d) in riferimento all'articolo 19, comma 1, concernente riduzione di trasferimenti alle imprese, valuti la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo e nel quadro delle compatibilità

e degli equilibri della finanza pubblica, la possibilità – a fronte della prevista riduzione di 50 milioni di euro, per il 2015, dello stanziamento in conto interessi a valere sul Fondo rotativo investimenti della Cassa Depositi e Prestiti (legge n. 311/2004, articolo 1, comma 361) – di interventi utili al miglioramento del ricorso alla misura;

          e) in riferimento all'articolo 19, comma 11, concernente riduzioni di crediti d'imposta, valuti la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo e nel quadro delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica, impatto e possibilità di riesame dell'azzeramento, a decorrere dal 2016, delle agevolazioni – di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni – «per gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate»;

          f) in riferimento all'articolo 20, comma 1, concernente riduzione di trasferimenti in favore di enti ed organismi pubblici, valuti la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo e nel quadro delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica, la possibilità di riesaminare la riduzione per 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015-2017 e successivi, delle somme finalizzate alla valorizzazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia;

          g) in riferimento al superamento parziale della clausola di salvaguardia della Legge di stabilità 2014, di cui all'articolo 18, ed alla nuova clausola di salvaguardia di cui all'articolo 45 del disegno di legge di stabilità 2015, approfondisca la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo, l'impatto sulla dinamica attesa della crescita di incrementi delle aliquote IVA e di altre imposte tali da assicurare – ove non venissero adottati ulteriori interventi di spending review – il raggiungimento dell'Obiettivo di Medio Termine per un ammontare di circa 16, 8 miliardi nel 2016, 26,2 miliardi nel 2017 e 28,9 miliardi nel 2018;

          h) in riferimento agli interventi di spending review complessivamente previsti dal disegno di legge di stabilità 2015, solleciti la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo, la più ampia adozione della metodologia dei costi standard, come, tra l'altro, richiesto dalle Regioni;

          i) in riferimento alla fiscalità immobiliare e rammentato che l'aliquota IMU media gravante sugli immobili d'impresa è risultata pari, nel 2014 e su base nazionale, allo 0.9 per cento, generando un gettito superiore ai 7 miliardi di euro, valuti la Commissione referente – in sede di confronto con il Governo e nel quadro delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica – almeno la possibilità di proporre per il 2015 – nella prospettiva di una riforma della tassazione immobiliare che conduca all'istituzione di un solo tributo, attraverso l'accorpamento di IMU e TASI, con riduzione del prelievo a carico degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa e compiuta deducibilità del tributo medesimo da imposte dirette ed IRAP – un significativo rafforzamento della deducibilità dell'imposta dal reddito d'impresa o professionale;

          j) in riferimento ai pubblici investimenti ed anche alla luce dei fabbisogni d'intervento per circa 3,9 miliardi di euro emergenti dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, verifichi la Commissione referente – in sede di confronto con il Governo e nel quadro delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica – la possibilità del progressivo rafforzamento della spesa in conto capitale ai fini del rafforzamento della dotazione infrastrutturale del Paese, anche attraverso la più attenta e coerente programmazione finanziaria del Fondo Sviluppo Coesione e delle sue disponibilità complessive per circa 54 miliardi di euro nel periodo fino al 2020.

    
X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
(Relatore: Luigi TARANTO)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (2680)
Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
(Tabella n. 3, limitatamente alle parti di competenza)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (2679-bis)

      La X Commissione,

          esaminata la Tabella n. 3 – relativa allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 – del disegno di legge di bilancio (C. Governo 2680) e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2015 (C. 2679-bis Governo) in relazione alle parti di competenza della Commissione;

          integralmente richiamati i contenuti del parere con osservazioni trasmesso alla Commissione referente in ordine alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 (Doc. LVII, n. 2-bis) ed alla Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e deliberata dal Consiglio dei Ministri il 30 settembre 2014,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          1. provveda la Commissione referente – in sede di confronto con il Governo e nel quadro delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica – ad assicurare adeguata copertura finanziaria al «Piano export» di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 – secondo quanto, tra l'altro, segnalato da

questa Commissione alla lettera q) delle osservazioni rese, nel contesto del parere favorevole al citato provvedimento, alla Commissione VIII – tenendo conto del fatto che, ai fini dell'attuazione di detto «Piano», era stata preannunciata la mobilitazione di risorse per oltre 270 milioni di euro nel triennio 2015-2017, e provveda altresì la Commissione referente ad assicurare il rifinanziamento del fondo previsto dall'articolo 3 della legge n. 295 del 1973 (che rappresenta il fondamentale strumento di sostegno alle esportazioni nazionali) e del fondo previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 394 del 1981 (che raccoglie gli strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane nei Paesi extra UE, con prevalenza delle PMI), nonché a riesaminare tanto la dotazione di risorse per un complesso di misure dedicate al sostegno dell'internazionalizzazione (organizzazione mostre, camere di commercio italiane all'estero, consorzi, supporto agroalimentare), i cui stanziamenti, ai sensi della «Tabella C», risultano ridotti di circa il 50 per cento (circa 7 milioni di euro), venendo poi ulteriormente decurtati nella misura di 2 milioni di euro a decorrere dal 2015 ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del disegno di legge di stabilità 2015, quanto la diminuzione di risorse destinate all'Agenzia-ICE per circa 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015-2017 e successivi;

          2. provveda la Commissione referente – in sede di confronto con il Governo e nel quadro delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica – ad assicurare adeguata copertura finanziaria alla cosiddetta «Sabatini-bis», di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tenendo conto della rapida saturazione del plafond disponibile per tale incentivo;

          3. provveda la Commissione referente – in sede di confronto con il Governo e nel quadro delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica – ad assicurare copertura finanziaria ai voucher per la digitalizzazione delle PMI di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e verifichi altresì la Commissione referente lo stato di attuazione delle misure in favore dei consorzi di garanzia fidi di cui all'articolo 1, commi 54 e 55, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

          4. provveda la Commissione referente – in sede di confronto con il Governo e nel quadro delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica – ad assicurare adeguata copertura finanziaria agli interventi a sostegno del settore aerospaziale, tenendo in specie presenti le esigenze di progressivo rinnovamento della costellazione di satelliti attivi nell'ambito del programma duale «Cosmo SkyMed», nonché le prospettive di sviluppo del lanciatore VEGA e gli impegni e le opportunità concernenti la Stazione Spaziale Italiana, dal cui complesso emergerebbe, secondo talune stime, la necessità di stanziamenti aggiuntivi nell'ordine dei 200 milioni annui, a partire dal 2015 e lungo un adeguato orizzonte temporale di stabile programmazione, e provveda altresì la Commissione referente a riesaminare la riduzione – di circa 3 milioni di euro a decorrere dal 2015 – della prevista contribuzione in favore di ENEA;

      e con le seguenti osservazioni:

          a) verifichi la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo e nel quadro delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica, la possibilità di rivedere – in riferimento alle disposizioni in materia di ecobonus e ristrutturazioni di cui all'articolo 8 ed alle connesse previsioni di cui all'articolo 44, comma 27 – il raddoppio – dal 4 per cento all'8 per cento – della ritenuta d'acconto di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, tenendo conto degli effetti a carico delle imprese in termini di minore liquidità disponibile e di maggiori posizioni creditorie nei confronti dell'Erario, e verifichi altresì la Commissione referente la possibilità di riconsiderare la riduzione della detrazione IRPEF ed IRES sulle

misure antisismiche dal 65 per cento al 50 per cento;

          b) verifichi la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo e nel quadro delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica, la possibilità di rivedere – in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1 – il definanziamento per 50 milioni, nel 2016, delle zone franche urbane di cui al decreto-legge n. 66/2014, articolo 22-bis, comma 1, nonché – in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3 – l'eliminazione dello stanziamento 2015 per circa 40 milioni di euro in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli (bonus rottamazione di cui al decreto-legge n. 83/2012, articolo 17-undecies), contestualmente definendo modifiche utili al miglioramento della fruizione di detti incentivi;

          c) verifichi la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo, la possibilità di rivedere le disposizioni di cui all'articolo 34 in ordine all'assoggettamento delle camere di commercio alla tesoreria unica – ferma restando la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di finanza pubblica attraverso il rispetto dei vincoli di spesa ed il versamento dei relativi risparmi nelle casse dello Stato – e ciò allo scopo di concorrere ad assicurare la tempestività operativa delle funzioni di detto sistema e, in specie, delle funzioni di sostegno economico delle imprese;

          d) verifichi la Commissione referente, in sede di confronto con il Governo e nel quadro delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica, impatto e possibilità di riesame della riduzione della dotazione finanziaria del programma ministeriale 1.7 «Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale», riduzione pari – ai sensi dell'articolo 24, comma 1 – a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017 e successivi.

X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
(Relatore: Luigi TARANTO)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (2680)
Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
(Tabella n. 7, limitatamente alle parti di competenza)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (2679-bis)

      La X Commissione,

          esaminata la Tabella n. 7 – relativa allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 – del disegno di legge di bilancio (C. 2680 Governo) e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2015 (C. 2679-bis Governo) in relazione alle parti di competenza della Commissione;

          integralmente richiamati i contenuti del parere con osservazioni trasmesso alla Commissione referente in ordine alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 (Doc. LVII, n. 2-bis) ed alla Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e deliberata dal Consiglio dei Ministri il 30 settembre 2014,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          a) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28 concernenti «Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», verifichi la Commissione di merito – in sede di confronto con il

Governo e nel quadro delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica – la possibilità di riesaminare le misure recate dal comma 17 di detto articolo in ordine alla gestione stralcio del Fondo Speciale Ricerca Applicata nell'ottica di rafforzare la prioritaria finalizzazione di residue disponibilità per 140 milioni di euro a progetti di ricerca;

          b) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28 concernenti «Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», raccomandi la Commissione di merito – in sede di confronto con il Governo – il più attento monitoraggio della concreta applicazione delle misure recate dai commi 20 e 21 di detto articolo in ordine alla riduzione di circa 43 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015, delle disponibilità iscritte nel Fondo ordinario per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca (FOE) sulla base della rideterminazione dei compensi dei componenti degli organi e di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi, ma senza che ciò comprometta il supporto alla ricerca di base ed applicata;

          c) in riferimento alla riduzione di circa 50 milioni di euro della dotazione di competenza, a decorrere dal 2015, del capitolo di bilancio 7245 – relativo al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica – verifichi la Commissione di merito – in sede di confronto con il Governo e nel quadro delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica – impatto e possibilità di riconsiderazione di tale contrazione di disponibilità.

X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
(Relatore: Luigi TARANTO)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (2680)
Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
(Tabella n. 13, limitatamente alle parti di competenza)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (2679-bis)

      La X Commissione,

          esaminata la Tabella n. 13 – relativa allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 – del disegno di legge di bilancio (C. 2680 Governo) e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2015 (C. 2679-bis Governo) in relazione alle parti di competenza della Commissione,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          1. in riferimento ai capitoli di bilancio 6820 e 6821 concernenti l'ENIT e recanti, per il 2015, una dotazione complessiva di competenza di circa 18 milioni di euro, verifichi la Commissione referente – in sede di confronto con il Governo e nel quadro delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica – la possibilità di un rafforzamento di tali stanziamenti alla luce tanto delle riconosciute potenzialità dell'offerta turistica italiana e di un rinnovato ruolo concorrente dell'Agenzia Nazionale del Turismo alla loro valorizzazione, quanto di un esame comparativo della missione, delle risorse e dei risultati conseguiti da analoghe agenzie operanti nei principali Stati membri dell'Unione europea;

          2. in riferimento al capitolo di bilancio 6823 – relativo a «Somme da destinare alle politiche di sviluppo e competitività del turismo» – recante, per il 2015, una dotazione complessiva di competenza di 10,6 milioni di euro, nonché in riferimento al capitolo di bilancio 6825 – relativo a «Spese per lo start-up dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali» – verifichi la Commissione referente – in sede di confronto con il Governo e nel quadro delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica – la possibilità di un rafforzamento di tali stanziamenti alla luce delle riconosciute potenzialità dell'offerta turistica italiana e della necessità di specifici interventi volti ad accompagnare processi di aggregazione e di crescita dimensionale delle imprese;

          3. con specifico riferimento agli stanziamenti per i crediti d'imposta di cui all'articolo 9 in materia di digitalizzazione degli esercizi ricettivi e di cui all'articolo 10 in materia di strutture ricettive turistico-alberghiere del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ne verifichi la Commissione referente – in sede di confronto con il Governo e nel quadro delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica – la possibilità di rafforzamento anche alla luce dell'opportunità di una loro progressiva estensione ad altre componenti della filiera dell'offerta turistica italiana,

      e con le seguenti osservazioni:

          a) valuti la Commissione referente la possibilità di sostenere processi di recupero e di rilancio di stabilimenti termali, anche nella prospettiva di privatizzazioni di realtà pubbliche attraverso convenzioni dedicate tra Cassa depositi e prestiti Spa e il sistema bancario, e solleciti altresì al Governo la verifica dell'adeguatezza della tariffa massima di assistenza termale;

          b) valuti la Commissione referente la possibilità di una proroga delle concessioni demaniali pertinenziali in attesa di un riordino complessivo della materia dei canoni demaniali marittimi.

XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
(Relatore: Marialuisa GNECCHI)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (2680)
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (2679-bis)

      La XI Commissione,

          esaminato, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e del bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (C. 2680), nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2015 (C. 2679-bis);

          considerati gli stanziamenti riferibili ai programmi di competenza della Commissione iscritti nella Tabella n. 2, riguardanti in particolare i trasferimenti agli enti previdenziali, nell'ambito della missione n. 18 relativa alle Politiche previdenziali, gli infortuni sul lavoro, nell'ambito della missione n. 19 relativa alle Politiche per il lavoro, nonché gli interventi di competenza iscritti nei programmi relativi alla protezione sociale per particolari categorie, alla promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità e al sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali, nell'ambito della missione n. 17, relativa alla garanzia dei diritti dei cittadini;

          condivise, con riferimento alla materia della garanzia dei diritti e delle pari opportunità, le finalità dell'intervento di cui all'articolo 13 del disegno di legge di stabilità, che, nell'ambito di misure per la famiglia, prevede la corresponsione, per i figli nati o adottati tra il 1 gennaio 2015

e il 31 dicembre 2017, di un assegno di importo annuo pari a 960 euro erogato mensilmente fino al compimento del terzo anno di età o di ingresso nel nucleo familiare, in favore dei genitori che nell'anno precedente abbiano conseguito un reddito familiare non superiore a 90.000 euro;

          ritenuto che le medesime finalità di sostegno alle famiglie sono perseguite anche dalle disposizioni del disegno di legge in materia di lavoro, collegato alla manovra di bilancio, laddove, all'articolo 1, comma 8, reca una delega al Governo per l'adozione, tra l'altro, di interventi tesi a garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

          rilevato che si rende opportuno prevedere un adeguato finanziamento di tali misure, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 11 del disegno di legge di stabilità, che costituisce un fondo con una dotazione di due miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015 finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione di provvedimenti normativi concernenti, tra l'altro, la tutela e la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;

          segnalata l'opportunità di rafforzare il coordinamento delle iniziative in materia di pari opportunità anche sul piano lavorativo, attraverso l'istituzione di una specifica task force multidisciplinare;

          considerato che, nell'ambito della missione relativa alle politiche previdenziali, sono stanziate risorse per il versamento di contributi alla gestione ex INPDAP a carico delle amministrazioni statali;

          osservato che, in linea con quanto evidenziato nella Nota integrativa al disegno di legge di bilancio per l'anno 2015 e per il triennio 2015-2017 riferita stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è opportuno proseguire nella direzione del completamento del processo di riforma della governance degli enti previdenziali anche alla luce dell'incorporazione dell'ENPALS e dell'INPDAP nell'INPS, disposta dall'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          a) si raccomanda che, nell'ambito delle misure volte alla tutela della genitorialità, vengano destinate adeguate risorse al finanziamento di interventi tesi a garantire la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, anche in vista dell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 8, del disegno di legge n. 2660, attualmente all'esame della Camera, privilegiando interventi tesi a favorire l'accesso ai servizi alla persona e, in particolare ai servizi dell'infanzia; in questo contesto, al fine di reperire maggiori risorse da destinare agli interventi, si valuti l'opportunità di ridurre il limite di reddito previsto per il riconoscimento del diritto all'assegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge di stabilità;

          b) al fine di rafforzare il coordinamento delle iniziative in materia di pari opportunità anche sul piano lavorativo, si valuti l'opportunità di istituire una specifica task force multidisciplinare, che, anche alla luce di un'analisi comparata, formuli proposte di modifica e integrazione della normativa vigente, in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di responsabilità di cura, allo scopo di favorire l'occupazione femminile e il riequilibrio dei ruoli tra uomo e donna;

          c) si segnala l'opportunità di completare il processo di riforma della governance degli enti di previdenza, superando la gestione commissariale dell'INPS e definendo compiutamente il riassetto degli apparati degli enti soppressi e incorporati nel medesimo istituto.

XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
(Relatore: Marialuisa GNECCHI)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (2680)
Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
(Tabella n. 4, limitatamente alle parti di competenza)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (2679-bis)

      La XI Commissione,

          esaminato, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e del bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (C. 2680), nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2015 (C. 2679-bis);

          osservato preliminarmente che le condizioni del mercato del lavoro e dell'occupazione nel nostro Paese richiedono interventi di carattere integrato, che coniughino l'introduzione di misure ordina mentali, volte a favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e a ridurre la frammentazione e il dualismo presenti nel mondo dell'occupazione, con un insieme coordinato di politiche industriali ed economiche tese a rilanciare il potenziale del nostro sistema produttivo e a rafforzare la domanda interna;

          condivisa, in questa ottica, l'impostazione complessiva della manovra di bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017, che risponde all'esigenza,

indicata anche dal Ministro dell'economia e delle finanze nella sua lettera al Vice Presidente della Commissione europea e Commissario per gli affari economici e finanziari del 27 ottobre 2014, di evitare con ogni mezzo che il 2015 sia il quarto anno consecutivo di recessione per il nostro Paese, anche considerando i rischi crescenti di deflazione per l'economia italiana;

          ritenuta, pertanto, opportuna la decisione, assunta dal Governo con la Relazione al Parlamento recante la variazione alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, approvata dalla Camera il 30 ottobre 2014, con la risoluzione Speranza ed altri n. 6-00094, di rendere più graduale il processo di riequilibrio dei conti pubblici anche al fine di promuovere l'adozione delle riforme strutturali necessarie ad accrescere il potenziale di sviluppo del Paese;

          valutate favorevolmente, in questo contesto, le disposizioni recate dall'articolo 4 del disegno di legge di stabilità, che rendono strutturale il credito d'imposta IRPEF introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati;

          considerato che la stabilizzazione del beneficio dovrebbe rafforzare il suo impatto positivo sui consumi, consolidando le aspettative delle famiglie circa i propri redditi futuri;

          osservato che la stabilizzazione del bonus sollecita una riflessione sulla sua natura, al fine di verificare se sia opportuno il suo assorbimento nella struttura dell'IRPEF ovvero un suo inquadramento tra le misure di carattere sociale e se sia possibile estendere il bonus ad altre tipologie di contribuenti nella stessa fascia di reddito;

          espresso apprezzamento per i contenuti dell'articolo 5 del disegno di legge di stabilità, che rende integralmente deducibile dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato eccedente le vigenti deduzioni riferibili al medesimo costo, realizzando un intervento del quale la Commissione ha in più circostanze segnalato l'opportunità, da ultimo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i call center presenti sul territorio italiano;

          osservato che, al fine di promuovere nell'immediato la domanda interna, l'articolo 6 del disegno di legge di stabilità dispone, in via sperimentale per il periodo 1 marzo 2015-30 giugno 2018, l'erogazione in busta paga delle quote di trattamento di fine rapporto per i lavoratori dipendenti del settore privato;

          segnalato che il medesimo articolo 6 prevede che possa essere richiesta l'erogazione anticipata anche delle quote del trattamento di fine rapporto destinate ad una forma pensionistica complementare, che allo stato rappresentano circa un quarto degli importi dei trattamenti maturati annualmente;

          considerato altresì che i commi 1, 2 e 5 dell'articolo 44 prevedono l'innalzamento dell'aliquota di tassazione sui rendimenti netti delle gestioni annuali dei fondi pensione dall'11 al 20 per cento;

          osservato che le richiamate disposizioni intervengono in una difficile situazione congiunturale per la previdenza complementare, che, come evidenziato anche nella relazione per l'anno 2013 della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, presenta ancora una limitata diffusione tra determinate categorie di lavoratori;

          segnalato, altresì, che in relazione alla persistente crisi economica e del conseguente peggioramento delle condizioni occupazionali nel nostro Paese si è progressivamente incrementato, fino a raggiungere la cifra di 1,4 milioni, il numero dei lavoratori che, pur essendo iscritti a forme di previdenza complementare, non hanno proceduto al versamento dei relativi contributi;

          ritenuto che debba essere valutato attentamente l'effetto combinato delle richiamate disposizioni degli articoli 6 e 44 sul secondo pilastro della previdenza, che contribuisce ad integrare la prestazione pensionistica del pilastro obbligatorio;

          rilevato, altresì, che, pur essendo l'intervento relativo alla liquidazione anticipata del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 6 suscettibile di promuovere nel breve periodo i consumi delle famiglie, la sua configurazione potrebbe incentivare la richiesta di erogazione da parte dei lavoratori con redditi più bassi, che nell'immediato sono maggiormente soggetti a vincoli di liquidità, ma hanno maggiore esigenza di integrare al termine della propria vita lavorativa, i trattamenti pensionistici loro riconosciuti dal sistema previdenziale pubblico;

          osservato che l'articolo 11 del disegno di legge di stabilità istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015 finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti ed indiretti;

          considerato che, come esplicitato anche nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, il fondo stanzia risorse nella prospettiva dell'attuazione della legge delega in materia di lavoro, collegata alla manovra di finanza pubblica, attualmente all'esame della Commissione;

          ritenuto necessario un approfondimento in ordine alla congruità delle risorse stanziate rispetto agli obiettivi perseguiti dal disegno di legge del Governo, con particolare riferimento alla universalizzazione delle tutele in caso di disoccupazione involontaria e alla riduzione degli oneri diretti e indiretti connessi alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti;

          rilevato che gli stanziamenti a legislazione vigente destinati agli ammortizzatori sociali in deroga rischiano di rivelarsi insufficienti a far fronte alla difficile situazione del sistema produttivo italiano, tenuto conto dell'impegno finanziario già sostenuto nell'anno 2014;

          segnalata la necessità che le risorse destinate all'universalizzazione delle tutele in caso di disoccupazione involontaria siano aggiuntive rispetto a quelle destinate negli scorsi anni al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;

          osservato che l'articolo 12 introduce un esonero per un triennio dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, entro un limite massimo di 8.060 euro annui, per i contratti di lavoro a tempo indeterminato relativi a nuove assunzioni decorrenti dal 1 gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015;

          considerato che per il riconoscimento del beneficio contributivo non è richiesto che si determini, come per precedenti agevolazioni, un incremento occupazionale netto oppure che vengano escluse dal beneficio le imprese che nei sei mesi precedenti abbiano effettuato licenziamenti di natura economica;

          rilevato che l'agevolazione può considerarsi essenzialmente una misura volta ad una temporanea riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, tesa a favorire il ricorso al contratto di lavoro a tempo indeterminato e a ridurre le forme di lavoro più precarie;

          osservato che la rilevanza dell'agevolazione potrebbe indurre le imprese a

comportamenti opportunistici volti a sfruttare il beneficio della decontribuzione, provocando criticità legate alla temporaneità degli incentivi, riscontratesi diffusamente con riferimento ad altre misure previste a legislazione vigente e, in particolare, alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, che la Commissione ha avuto modo di approfondire nell'ambito della propria indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro nei call center presenti nel territorio italiano;

          considerato che nell'allegato n. 5 di cui al comma 1 dell'articolo 19 del disegno di legge di stabilità si prevede, nell'ambito della riduzione di una serie di trasferimenti alle imprese, la diminuzione degli stanziamenti per la stabilizzazione dei collaboratori a progetto nel settore dei call center e per le azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna;

          rilevato che i risparmi di spesa derivanti da tale riduzione dei trasferimenti ammontano complessivamente a poco più di 2 milioni di euro negli anni 2015 e 2016 e a poco meno di 100 mila euro a decorrere dall'anno 2017, definanziando interventi di particolare rilievo sul versante della stabilizzazione dei lavoratori precari in un settore, come quello dei call center, caratterizzato da una particolare fragilità, nonché nell'ambito delle misure volte a promuovere le parità tra uomo e donna in campo lavorativo;

          osservato che nell'allegato n. 6, di cui al comma 1 dell'articolo 20 del disegno di legge di stabilità, si dispone, nel quadro di una complessiva riduzione dei trasferimenti in favore di enti ed organismi pubblici, una diminuzione di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2015 delle spese destinate al funzionamento dell'ISFOL;

          segnalata l'opportunità di mantenere il finanziamento dell'ISFOL sui livelli previsti a legislazione vigente, anche in vista dell'attuazione del processo previsto nel disegno di legge delega in materia di lavoro all'esame della Camera, volto alla razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

          evidenziato che l'articolo 21, comma 1, del disegno di legge di stabilità proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego, in scadenza al 31 dicembre 2014, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018;

          considerato che in attuazione di tale disposizione per il sesto anno consecutivo i dipendenti delle pubbliche amministrazioni non potranno accedere a rinnovi contrattuali e all'adeguamento delle proprie retribuzioni, per effetto di misure che, in virtù della loro costante riproposizione, rischiano di perdere progressivamente il carattere dell'eccezionalità;

          osservato che, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, appare necessario quanto prima riavviare il sistema della contrattazione pubblica, anche attraverso la promozione degli istituti contrattuali che sostengano i processi di rinnovamento organizzativo e tecnologico delle amministrazioni pubbliche;

          rilevata, in ogni caso, l'opportunità di dare corso alle procedure contrattuali e negoziali per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche anche limitatamente alla sola parte normativa;

          considerato che l'articolo 26, comma 1, del disegno di legge di stabilità, al fine di concorrere al processo di riduzione della spesa pubblica, abroga la lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad un'integrazione della dotazione organica pari a 250 unità di personale ispettivo e a procedere progressivamente alle conseguenti assunzioni;

          ritenuto che, anche nella prospettiva dell'attuazione della delega legislativa concernente la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva, anche attraverso l'istituzione di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 7, del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, attualmente all'esame della Camera, assume valore strategico l'investimento sul potenziamento dell'organico degli ispettori, con l'assunzione di personale adeguatamente formato che possa supportare la gestione dei rapporti di lavoro da parte degli operatori privati non solo attraverso attività di carattere repressivo;

          segnalato che l'articolo 26, comma 3, del disegno di legge di stabilità prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, le prestazioni previdenziali erogate dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni, le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e le rendite vitalizie dell'INAIL, nei confronti di beneficiari di più trattamenti, siano posti in pagamento, in assenza di cause ostative, il giorno 10 di ciascun mese;

          ritenuto che, anche in considerazione dei limitati effetti finanziari derivanti da tale razionalizzazione dei pagamenti dei trattamenti pensionistici, sia opportuno di anticipare le erogazioni previste nei confronti di beneficiari di più trattamenti al giorno 1 di ciascun mese;

          osservato che l'articolo 26, comma 10, del disegno di legge di stabilità riduce di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 gli stanziamenti per il finanziamento degli istituti di patronato e assistenza sociale;

          ritenuto che l'ingente ridimensionamento delle risorse a disposizione dei patronati non solo rischia di portare a gravi conseguenze sul piano occupazionale, ma è suscettibile di indebolire in modo significativo il ruolo svolto da tali istituti nella tutela dei diritti in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali, anche in considerazione della rilevanza degli interventi di contenimento della spesa ai quali è stato chiamato negli ultimi anni il sistema degli enti previdenziali, nonché degli effetti delle disposizioni della legge di stabilità 2013, che richiedono un ampliamento della copertura territoriale del servizio offerto dai patronati, senza che gli istituti possano richiedere un pagamento a quanti si avvalgono della loro attività;

          evidenziato che l'articolo 26, comma 11, del disegno di legge di stabilità dispone che il Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello sia ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

          considerato che tali sgravi intendono incentivare il ricorso a istituti connessi a valorizzare gli incrementi di produttività del lavoro, in linea con le raccomandazioni formulate dalle istituzioni dell'Unione europea, che sollecitano un migliore allineamento dei salari alla produttività;

          rilevato che il meccanismo di decontribuzione per la contrattazione di secondo livello ha registrato negli anni un successo crescente, con domande di gran lunga superiori alle risorse disponibili a legislazione vigente;

          osservato che l'articolo 45, comma 6, del disegno di legge di stabilità riduce di 150 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015, lo stanziamento relativo ai benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in attività usuranti;

          considerato che con la risoluzione n. 8-00086, approvata all'unanimità, la Commissione ha impegnato il Governo a valutare una riconsiderazione dei propri orientamenti in ordine alla riduzione delle risorse destinate alle finalità di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, nell'ottica di garantire la stabilità dei finanziamenti previsti a legislazione vigente, nel rispetto, comunque, dei saldi di finanza pubblica;

          osservato che l'articolo 45, comma 7, dispone che l'INPS versi all'entrata del bilancio dello Stato somme pari a 20

milioni di euro per il 2015 e a 120 milioni di euro a decorrere dal 2016 a valere sulla quota delle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 645, destinata ai fondi interprofessionali per la formazione continua;

          rilevato che tale previsione configura una destinazione in via permanente all'entrata del bilancio dello Stato di risorse prelevate mediante un contributo a carico dei datori di lavoro, che si sostanzierebbe di fatto in un prelievo di carattere essenzialmente fiscale;

          considerato che nella Nota integrativa al disegno di legge di bilancio per l'anno 2015 e per il triennio 2015-2017 riferita allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si evidenzia come resti fermo l'impegno a ricercare, attraverso l'adozione di misure innovative, soluzioni di carattere strutturale per il definitivo superamento della questione degli «esodati», segnalandosi altresì che si lavorerà per trovare un'adeguata risposta all'esigenza di rendere più flessibile l'uscita dalla vita lavorativa, anche nella prospettiva di favorire il ricambio generazionale e l'invecchiamento attivo;

          ritenuto che, come già segnalato nel parere sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, approvato il 9 ottobre 2014, rientrino tra le priorità da realizzare anche interventi volti ad accrescere la flessibilità nell'accesso al pensionamento e che sia necessario individuare, già nell'ambito della legge di stabilità 2015, soluzioni per le situazioni più critiche, nonché puntuali correttivi alla normativa vigente, quale, in particolare, la revisione della disciplina in materia di penalizzazioni per l'accesso al pensionamento e di accesso all'opzione da parte delle lavoratrici per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole del sistema contributivo;

          osservato che la Presidenza della Camera ha disposto, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, lo stralcio dal disegno di stabilità dell'articolo 17, comma 11, che autorizzava a decorrere dal 2015, una spesa complessiva pari a 100 milioni di euro annui da destinare alla prosecuzione dei lavori socialmente utili nei territori di Napoli e Palermo nonché, nel limite di un milione di euro, nei comuni con meno di 50 mila abitanti;

          ritenuto che sia necessario ripristinare detti stanziamenti, in ragione della necessità di assicurare la prosecuzione del finanziamento dei lavori socialmente utili previsto dalla richiamata disposizione, prevedendo quantomeno l'appostamento delle relative risorse finanziarie in vista di un loro successivo utilizzo mediante un provvedimento di rango legislativo o secondario,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          a) si provveda a una generale riconsiderazione delle caratteristiche degli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 12 del disegno di legge di stabilità, al fine di assicurarne la massima efficacia sotto il profilo della creazione di nuove opportunità occupazionali, anche attraverso una loro connotazione in termini strutturali, soprattutto con riferimento alle specificità delle aree svantaggiate e del Mezzogiorno e di particolari categorie di lavoratori; in questo contesto, si valuti in particolare l'opportunità di collegare l'esenzione contributiva ad un incremento occupazionale netto e, comunque, di escludere il beneficio per le imprese che abbiano effettuato licenziamenti nei sei mesi precedenti l'assunzione, in linea con quanto previsto da precedenti regimi di incentivazione, nonché di consentire comunque il riconoscimento dell'agevolazione in relazione all'assunzione di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo o per sospensione dell'attività;

          b) con riferimento al processo di razionalizzazione dei pagamenti dei trattamenti

pensionistici di cui all'articolo 26, comma 3, del disegno di legge di stabilità, si anticipi dal giorno 10 al primo giorno di ciascun mese il termine per il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni, delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e delle rendite vitalizie dell'INAIL, nei confronti di beneficiari di più trattamenti;

          c) sia preservato il ruolo svolto degli istituti di patronato e assistenza sociale nella tutela dei diritti in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali, sopprimendo la riduzione delle risorse loro spettanti operata dall'articolo 26, comma 10, del disegno di legge di stabilità;

          d) in linea con quanto previsto nella risoluzione n. 8-00086, approvata all'unanimità dalla Commissione, sia soppressa la riduzione degli stanziamenti destinati ai benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in attività usuranti disposta dall'articolo 45, comma 6, del disegno di legge di stabilità, garantendo la costanza dei finanziamenti previsti a legislazione vigente per tali finalità;

          e) si provveda a consolidare e rafforzare l'impegno finanziario in favore delle politiche di tutela delle vittime dell'amianto, dei lavoratori affetti da patologie asbesto correlate, nonché di misure volte a sostenere la fuoriuscita dall'amianto, con particolare riferimento:

              1) al rifinanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

              2) al rifinanziamento del Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

              3) alla previsione di benefici pensionistici in favore dei lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di decoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, della dismissione o del fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e siano affetti da patologie asbesto correlate;

              4) all'adozione di misure che consentano il ripristino del valore delle certificazioni già rilasciate dall'INAIL ai fini del conseguimento del diritto alla prestazione previdenziale;

          f) nelle more della definizione di un intervento che individui soluzioni di carattere strutturale per il definitivo superamento della questione degli «esodati», e assicuri un'adeguata risposta all'esigenza di rendere più flessibile l'uscita dalla vita lavorativa, in linea con quanto indicato nella Nota integrativa al disegno di legge di bilancio per l'anno 2015 e per il triennio 2015-2017 riferita allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si provveda già nell'ambito del disegno di legge di stabilità a superare talune criticità derivanti dall'applicazione della riforma pensionistica di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, intervenendo in particolare al fine di eliminare la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici prevista dal medesimo articolo per i lavoratori che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, prescindendo dal requisito della prestazione effettiva di lavoro;

          g) si provveda a rifinanziare, nel triennio 2015-2017, il Fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche in considerazione delle consistenti riduzioni degli stanziamenti di bilancio apportate negli ultimi anni nell'ambito del generale processo di contenimento della spesa pubblica;
      e con le seguenti osservazioni:

          a) in considerazione del valore strategico degli investimenti relativi al potenziamento dell'organico degli ispettori e all'assunzione di personale adeguatamente formato, si valuti l'opportunità con riferimento all'articolo 26, comma 1, del disegno

di legge di stabilità di soprassedere alla soppressione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, anche in vista dell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 7, del disegno di legge in materia di lavoro, collegato alla manovra di finanza pubblica, attualmente all'esame della Camera;

          b) considerato il ruolo svolto dalla contrattazione di secondo livello nella promozione dell'allineamento dei salari alla produttività del lavoro, sia valutata l'opportunità di ridimensionare o sopprimere la riduzione del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 26, comma 11, del disegno di legge di stabilità;

          c) si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 45, comma 7, del disegno di legge di stabilità, ripristinando la destinazione delle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ai fondi interprofessionali per la formazione continua;

          d) si valuti l'opportunità di confermare anche per l'anno 2015 il blocco dell'incremento delle aliquote di contribuzione previdenziale per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, nonché di rafforzare le tutele in caso di malattia di tali lavoratori, anche attraverso misure volte a consentire la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi durante i periodi di grave e prolungata malattia;

          e) segnalata l'esigenza che le risorse destinate all'universalizzazione delle tutele in caso di disoccupazione involontaria siano aggiuntive rispetto a quelle finalizzate negli scorsi anni al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, si valuti se gli stanziamenti destinati nell'anno 2015 ai medesimi ammortizzatori siano sufficienti a far fronte alla difficile situazione del sistema produttivo italiano, tenuto conto dell'impegno finanziario già sostenuto nell'anno 2014.

XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
(Relatore: Anna Margherita MIOTTO)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (2680)
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (2679-bis)

      La XII Commissione,

          esaminata la Tabella n. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (C. 2680 Governo), limitatamente alle parti di competenza e connesse parti del disegno di legge di stabilità 2015 (C. 2679-bis Governo),

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
(Relatore: Anna Margherita MIOTTO)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (2680)
Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
(Tabella n. 4, limitatamente alle parti di competenza)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (2679-bis)

      La XII Commissione,

          esaminata la Tabella n. 4 (Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (C. 2680 Governo), limitatamente alle parti di competenza e connesse parti del disegno di legge di stabilità 2015 (C. 2679-bis Governo);

          rilevata l'opportunità di finanziare il rilancio del piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale per i servizi socio-educativi per la prima infanzia con le risorse del Fondo da destinare in favore della famiglia, di cui al comma 6 dell'articolo 13, anziché con lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali;

          rilevata altresì l'opportunità di aumentare lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui al comma 8 dell'articolo 17;

          raccomandata, pertanto, l'approvazione da parte della V Commissione degli emendamenti approvati dalla XII Commissione e allegati alla presente relazione,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
(Relatore: Anna Margherita MIOTTO)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (2680)
Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
(Tabella n. 14)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (2679-bis)

      La XII Commissione,

          esaminata la Tabella n. 14 (Stato di previsione del Ministero della salute) del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (C. 2680 Governo) e connesse parti del disegno di legge di stabilità 2015 (C. 2679-bis Governo);

          evidenziate le possibili criticità derivanti dall'impatto che sui servizi sanitari e sociali potranno avere gli annunciati tagli previsti dall'articolo 35 del disegno di legge di stabilità a regioni e comuni;

          rilevato altresì che i tagli conseguenti alla spending review applicata ai Ministeri potrebbero comportare riduzioni elevatissime ai fondi per la ricerca;

          auspicato che la prossima revisione del prontuario farmaceutico nazionale di cui all'articolo 30, comma 31, rappresenti l'occasione per estendere il medesimo anche ai farmaci innovativi, con particolare riferimento ai farmaci per la cura dell'epatite C;

          raccomandata, infine, l'approvazione da parte della V Commissione degli emendamenti approvati dalla XII Commissione e allegati alla presente relazione,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 2679-bis:

ART. 13.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1-bis: Il riconoscimento dell'assegno di cui al comma 1 preclude la possibilità di poter accedere, per il medesimo soggetto nato a decorrere dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, ai benefici previsti dall'articolo 81, comma 29, e seguenti del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
      1-ter. I risparmi così conseguiti sono posti a finanziamento delle misure previste dall'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, così come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

      Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: in favore della famiglia inserire le seguenti: di cui una quota pari a 100 milioni di euro è riservata per il rilancio del piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni.

      Conseguentemente:

          al secondo periodo, dopo le parole: Ministero del lavoro e delle politiche sociali inserire le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

          all'articolo 17, comma 7, sopprimere il secondo periodo.

ART. 14.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole alla cura con le seguenti: alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione.

      Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1-bis. Sono considerati affetti da gioco d'azzardo patologico, in conformità a quanto definito dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze.
      1-ter. I servizi preposti alle attività di prevenzione della patologia da gioco d'azzardo patologico (GAP) e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti sono individuati nei servizi per le dipendenze istituiti dalle Regioni nell'ambito dei rispettivi sistemi sanitari regionali. Il Ministero della salute con decreto di natura regolamentare, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta un Piano nazionale per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da GAP.
      1-quater. Al fine di fornire il sostegno e l'aiuto alle famiglie dei soggetti affetti da GAP, nell'ambito del sito istituzionale del Ministero della salute, è dedicata una specifica sezione per fornire indicazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi nella zona di residenza e sulle reti di servizi pubblici e progetti previsti dai piani di zona di cui alla legge 8 novembre 200, n. 328.
      1-quinquies. Con decreto del Ministero della salute, da emanare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico, di seguito denominato «Osservatorio». L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato e svolge le sue attività in collaborazione con le Regioni, anche ove istituiti attraverso gli osservatori regionali sulle dipendenze. L'Osservatorio

effettua il monitoraggio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, con particolare riferimento ai costi sociali, economici e psicologici ad essa associati, nonché ai relativi fattori di rischio, in relazione alla salute dei giocatori e all'indebitamento delle famiglie, trasmettendo al Ministro della salute un rapporto annuale sull'attività svolta.
      1-sexies. L'Osservatorio di cui al comma 1-quinquies è composto da:

          a) cinque esperti designati, rispettivamente, due dal Ministero della salute, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze;

          b) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, scelti tra gli operatori dei servizi delle dipendenze patologiche;

          c) tre componenti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

          d) tre componenti individuati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra le associazioni di volontariato a carattere nazionale rappresentative delle famiglie e dei giovani;

          e) tre componenti individuati dal Ministero della salute tra le associazioni del terzo settore aventi carattere nazionale che svolgono attività di prevenzione della patologia da GAP e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti;

          f) tre esperti nella cura delle dipendenze designati dal Ministro della salute.

      1-septies. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi spese. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      1-octies. A decorrere dalla costituzione dell'Osservatorio di cui al presente articolo, cessa l'attività dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
      1-nonies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, predispone campagne di informazione e promuove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado.

      All'articolo 14, sostituire la rubrica con la seguente: Contrasto al gioco d'azzardo patologico.

ART. 17.

      Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 400 milioni.

      Conseguentemente, all'articolo 45, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni per l'anno 2015.

      Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: , nella dotazione di cui al cui al comma 9.

      Al comma 8, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 400 milioni.

      Conseguentemente, all'articolo 45, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni per l'anno 2015.

ART. 26.

      Sopprimere il comma 2.

      Conseguentemente:

          al comma 6, sopprimere la parola: 2;

          al comma 9, sopprimere le parole: tenuto anche conto della previsione di cui al comma 2;

          all'articolo 45, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 16 milioni a decorrere dall'anno 2015.

ART. 39.

      Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

          d) nell'ultimo periodo le parole: «Piano sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «comma 34».

      Al comma 28, capoverso 4-ter, dopo le parole: alle lettere b) inserire la seguente: c).

      Al comma 33, lettera b), dopo le parole: categorie omogenee inserire le seguenti: garantendo più tipologie per quei presidi utilizzati per la terapia domiciliare delle patologie croniche adattabili ai diversi tipi di pazienti.

      Al comma 33, lettera b), aggiungere infine il seguente periodo: , fatti salvi i dispositivi di uso diretto dei pazienti con patologie croniche, per i quali, entro il 31 marzo 2015, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e sentiti i rappresentanti dei pazienti e degli specialisti, il Ministero della Salute adotta un nomenclatore recante l'identificazione e la definizione di tali presidi secondo il livello tecnologico, rispetto ai quali l'Autorità Nazionale Anticorruzione, su indicazione di Agenas, individua i prezzi massimi di rimborso applicabili su tutto il territorio nazionale. Al fine di garantire personalizzazione, appropriatezza terapeutica e qualità, l'acquisizione regionale avviene mediante Accordo quadro, recante l'indicazione dei dispositivi e dei prezzi individuati ai sensi del precedente periodo, con una riduzione del valore dei prezzi non superiore al 10 per cento, senza un nuovo confronto competitivo.

      Dopo il comma 34 inserire il seguente:
      34-bis: Al fine di assicurare maggiori entrate pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, le tariffe a carico delle aziende titolari per il rilascio dei provvedimenti di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 ammontano ad euro 800 per i medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma

farmaceutica, e ad euro 1.200 per i medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica. Entro il 31 marzo 2015, l'Agenzia Italiana del Farmaco adotta le linee guida per la presentazione della documentazione finalizzata al rinnovo dei medicinali di cui al precedente periodo secondo modalità semplificate, tenuto conto che la documentazione di cui ai moduli 4 e 5 della Parte I dell'Allegato I al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è presentata in forma autocertificativa. Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle suddette linee guida e fino al 31 dicembre 2017, le aziende titolari provvedono ad espletare gli adempimenti istruttori ivi individuati. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 6, comma 8-undecies del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2017.
ART. 40.

      Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
      40-bis. All'articolo 15, comma 1, lett. c), della legge 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «per protesi dentarie e sanitarie in genere» aggiungere le seguenti: «e dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro Nazionale di cui all'articolo 7 del DM 8 giugno 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti».

      Conseguentemente, all'articolo 45, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2,15 milioni per l'anno 2015, 2,2 milioni di euro per l'anno 2016 e 2,25 milioni di euro per l'anno 2017.

TAB. A.

      Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2015: – 12.000;

          2016: – 12.000;

          2017: – 12.000.

      Conseguentemente, alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali; monitoraggio e valutazione interventi, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge finanziaria n. 296 del 2006: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – articolo 1 comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – cap. 3527), apportare le seguenti variazioni:
      2015:

          CP: 12.000;

          CS: 12.000.
      2016:

          CP: 12.000;

          CS: 12.000.
      2017:

          CP: 12.000;

          CS: 12.000.

      Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2015: – 20.000;

          2016: – 20.000;

          2017: – 20.000.

      Conseguentemente alla tabella C, missione 17 Ricerca e innovazione, programma

17.20 «Ricerca per il settore della sanità pubblica», voce Ministero della salute, D.Lgs n. 502 del 1992 articolo 12 «fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione» 2.1 cap. 3392 apportare le seguenti variazioni:
      2015:

          CP: 20.000;

          CS: 20.000.
      2016:

          CP: 20.000;

          CS: 20.000.
      2017:

          CP: 20.000;

          CS: 20.000.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
(Relatore: Luca SANI)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (2680)
Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
(Tabella n. 12)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (2679-bis)

      La XIII Commissione,

          esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (C. 2680 Governo), con riferimento allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n. 12) e le connesse parti del disegno di legge di stabilità per il 2015 (C. 2679-bis Governo);

          considerato che il provvedimento delinea una manovra tesa al rilancio dell'economia, prevedendo interventi di riduzione del costo del lavoro e di incentivazione allo sviluppo di impresa, pur nella tenuta dei saldi di bilancio;

          per quanto riguarda il comparto primario, è stato possibile evitare interventi di penalizzazione, restando, così, confermata la strategicità del settore per le politiche di rilancio dell'economia;

          le due disposizioni originariamente contenute nel disegno di legge (commi 22 e 23 dell'articolo 17), prima della decisione di stralcio deliberata dall'Assemblea, configuravano un completamento degli interventi contenuti nel decreto-legge n. 91 del 2014, disponendo specifici finanziamenti

per gli interventi finalizzati al ricambio generazionale in agricoltura ed al subentro dei giovani nella conduzione dell'azienda agricola e per il sostegno ai contratti di filiera, al fine di rafforzare il primo anello della catena alimentare e cioè l'agricoltore;

          preso atto che le ulteriori misure contenute nel provvedimento riguardanti il settore agricolo hanno la finalità di razionalizzare la spesa pubblica del settore;

          in particolare, i commi 1-3 dell'articolo 32 prevedono l'incorporamento dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) che assume la denominazione di Agenzia unica per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura; il comma 4 del medesimo articolo aumenta dal 22 per cento al 26 per cento l'aliquota di accisa agevolata per l'utilizzo del gasolio ai fini dello svolgimento di lavori agricoli, orticoli, di allevamento, legati alle attività di silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica; il comma 5 riduce di 6 milioni e 400 mila euro l'autorizzazione di spesa per la prosecuzione del Piano irriguo nazionale in ragione delle rimodulazioni dei quadri economici delle concessioni;

          considerato opportuno in parte rivedere le disposizioni di cui ai commi 1-3 dell'articolo 32:

              modificando la denominazione del nuovo organismo di ricerca anche al fine di sottolineare la conservazione della sua natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione;

              riferendo la riduzione degli oneri prevista al complesso delle spese correnti;

              e prevedendo, infine, che sul decreto attuativo della direttiva di indirizzo dell'attività di ricerca sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti;

          ritenuto, altresì, importante che il comparto agricolo non sia escluso dall'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 12, che dispone sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato. Infatti, nonostante la previsione di sgravi fiscali finalizzati appositamente per il comparto agricolo, l'articolo 12 offre un'opportunità ulteriore rispetto a quanto già previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2014;

          considerata l'opportunità di estendere per il comparto agricolo le disposizioni di cui all'articolo 5, il quale prevede l'integrale deducibilità dall'IRAP del costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche ai lavoratori a tempo determinato, considerata la peculiarità del lavoro agricolo ed il suo accentuato carattere di stagionalità;

          ritenuto opportuno, in considerazione del particolare ruolo sociale che svolgono gli istituti di patronato nel settore della previdenza agricola, anche in ragione della modesta entità dei trattamenti pensionistici in essere nel settore, sopprimere quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 26 che riduce di 150 milioni di euro gli stanziamenti per il finanziamento degli istituti di patronato e assistenza sociale;

          considerato urgente assicurare un finanziamento perché il Servizio fitosanitario nazionale possa affrontare le nuove fitopatologie che si sono manifestate nel corso nel 2014, con particolare riguardo a quelle che hanno colpito le piante dell'olivo, del castagno e della vite;

          a fronte dei ripetuti eventi calamitosi che hanno interessato il settore agricolo in numerose regioni, valuta positivamente il rifinanziamento per il 2015 di 120 milioni del Fondo di solidarietà nazionale ma ritiene necessario l'individuazione di risorse aggiuntive destinate a interventi compensativi alle attività agricole colpite da calamità;

          considerato che fra le azioni di rafforzamento del sistema agricolo e italiano rientrano le misure tese a contrastare il fenomeno dell’italian sounding e della contraffazione agroalimentare e che a tale scopo si chiede la destinazione di risorse

a sostegno della promozione del made in Italy nel mondo,
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni, riferite al disegno di legge di stabilità 2015:

          1. all'articolo 5, le disposizioni ivi contenute in materia di deducibilità dell'IRAP vengano estese, limitatamente al settore agricolo, anche ai contratti di lavoro a tempo determinati;

          2. all'articolo 12, venga soppressa l'esclusione del settore agricolo dalle agevolazioni ivi previste in materia di sgravi per l'assunzione a tempo indeterminato;

          3. all'articolo 32, commi 1-3 modificare le disposizioni prevedendo che il nuovo organismo, frutto dell'incorporazione dell'INEA nel CRA, nel quale vengono trasferite tutte le risorse umane dell'INEA, assuma il nome di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione, riferendo la riduzione nella misura del 10 per cento alle spese correnti e non solo agli oneri amministrativi e del personale, prevedendo, infine, che sul decreto attuativo della direttiva di indirizzo dell'attività di ricerca sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti;

          4. all'articolo 32, comma 4, prevedere, al posto dell'aumento della aliquota agevolata sul gasolio agricolo dal 22 al 26,5 per cento, la riduzione, a decorrere dal 1 gennaio 2015, dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002;

          5. modificare il comma 10 dell'articolo 26 in modo da escludere i patronati agricoli dalla riduzione ivi prevista degli stanziamenti;

          6. prevedere uno specifico contributo per rafforzare la conoscenza delle produzioni italiane presso i mercati ed i consumatori, al fine di contrastare il fenomeno dell’italian sounding e del falso made in Italy;

          7. alla tabella E, prevedere:

              il rifinanziamento del decreto legislativo 185/2000, per un importo di 30 milioni complessivi per il triennio 2015-2017, per il finanziamento delle misure agevolate dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego nel settore agricolo;

              il rifinanziamento della legge n. 499 del 1999, per un importo di 30 milioni complessivi per il triennio 2015-2017, nella parte relativa alle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

              un aumento dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per un importo di 55 milioni di euro per il 2015 in modo da coprire anche gli interventi indennizzatori.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 2679-bis:

ART. 5.

      Al comma 1, capoverso comma 4-octies, aggiungere in fine il seguente periodo: Per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e per le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, la deduzione di cui al comma 4-octies è ammessa per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2015: – 11.900.000;

          2016: – 13.900.000;

          2017: – 13.900.000.

ART. 12.

      Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , con esclusione del settore agricolo.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2015: – 5.000.000;

          2016: – 5.000.000;

          2017: – 5.000.000.

ART. 17.

      Dopo il comma 21, inserire il seguente:
      21-bis. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, e per far fronte alle nuove fitopatologie che nell'anno 2014 hanno danneggiato le maggiori coltivazioni tipiche nazionali, con riferimento, in particolare, a quelle che hanno colpito le piante dell'olivo, del castagno e della vite, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

      Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modifica: 2015: – 5.000.000.

      Dopo il comma 21, inserire il seguente:
      21-bis. Per assicurare continuità alle attività operative in materia di controlli funzionali del bestiame ed in particolare alle attività di miglioramento genetico, ed in materia di sostegno alle associazioni, tra le quali quelle di allevatori (APA), operanti a livello locale, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2015.

      Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modifica:

          2015: – 20.000.000.

      Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
      22-bis. L'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2015 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno e di una parte del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

          2015: – 5.000.000.

      Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroga termini presentazione istanze di ammissione ai benefici di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 237, articolo 1, comma 1-bis).

      I soci delle cooperative agricole in stato di accertata insolvenza alla data del 31 dicembre 1999, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono presentare domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le garanzie devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garantiti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e saranno inserite in coda all'elenco

n. 1 allegato al decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, secondo l'ordine di presentazione delle domande e si procederà all'accollo nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Energia elettrica da acquacoltura e imprese energivore).

      1. I concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura, possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi.
      2. Fra le «imprese energivore», come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni, sono inserite le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO, 03.21.00 e 03.22.00.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Canoni demaniali marittimi per le imprese di acquacoltura sostituite in organizzazioni di produttori).

      1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 c.c. costituiti in organizzazioni dei produttori della pesca ai sensi dell'articolo 6 del reg. 1379/2013 per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT.

ART. 19.

      Dopo il comma 10, inserire il seguente:
      10-bis. Al fine di concorrere alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari di origine italiana a livello internazionale ed europeo, nonché per rafforzare l'efficacia delle azioni svolte per promuovere il Made in Italy nel mondo, segnatamente il Made in Italy agroalimentare ed enogastronomico dagli enti di cui alla legge 1 luglio 1970, n. 518 in maniera da incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori internazionali e con ciò contrastando il fenomeno dell’italian sounding e del falso Made in Italy agroalimentare, è concesso un contributo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2015 in favore dell'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero di cui all'articolo 5, comma 3 della legge 31 marzo 2005, n. 56 ed alla cui assegnazione si provvede entro il 1 aprile 2015.

      Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione: 2015: – 2.500.000.

      Dopo il comma 11, inserire il seguente:
      11-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è soppresso;

          b) al comma 1-bis le parole: «Limitatamente all'anno 2014» sono soppresse.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2015: – 9.000.000;

          2016: – 9.000.000;

          2017: – 9.000.000.

ART. 32.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che assume la denominazione di Agenzia unica per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria con le seguenti: che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentale.

      Conseguentemente:

          a) al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: L'Agenzia con le seguenti: Il Consiglio;

          b) al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: all'Agenzia con le seguenti: al Consiglio;

          c) al medesimo comma, ottavo periodo:

              1) sostituire le parole: un piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto dell'Agenzia con le seguenti: un piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto del Consiglio;

              2) sostituire le parole: nonché alla riduzione degli oneri amministrativi e delle spese per personale pari ad almeno il 10 per cento con le seguenti: nonché alla riduzione delle spese correnti pari ad almeno il 10 per cento;

          d) al medesimo comma, sostituire il decimo periodo con il seguente: Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del commissario, approva, con decreto di natura non regolamentare, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentale, lo statuto del Consiglio e il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi nonché l'equilibrio finanziario del Consiglio;

          e) al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: dell'Agenzia con le seguenti: del Consiglio;

          f) al comma 3, sostituire le parole: dell'Agenzia con le seguenti: del Consiglio.

      Sostituire il comma 4 con il seguente:
      4. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 15 per cento. A decorrere dal 1 gennaio 2015 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 21,5 per cento. Resta ferma la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di disporre maggiorazioni dei quantitativi di gasolio da impiegare in lavori agricoli ad aliquota ridotta alle condizioni e nella misura previste dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 26 febbraio 2002».

      Conseguentemente, alla tabella E, Missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, inserire la seguente voce: Decreto legislativo n. 185/2000 e successive modificazioni e integrazioni. Assegnazione all'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolate dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego

nel settore agricolo (1.2 – cap.: 7253), con i seguenti importi:
      Rifinanziamento
      2015:

          CP: 1.600.000;

          CS: 1.600.000.

      2016:

          CP: 15.800.000;

          CS: 15.800.000.

      2017:

          CP: 9.600.000;

          CS: 9.600.000.

TAB. B.

      Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2015: – 55.000.000.

      Conseguentemente, alla Tabella E, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, voce Politiche agricole alimentari e forestali, decreto legislativo n. 102 del 2004, comma 2, sostituire le parole: Punto 1: Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi, con le seguenti: Punto 1 e 2: Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi e Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori ed apportare le seguenti variazioni:
      Rifinanziamento
      2015:

          CP: 55.000.000;

          CS: 55.000.000.

TAB. E.

      Alla tabella E, missione: Fondi da ripartire, programma: Fondi da assegnare voce: Politiche agricole alimentari e forestali – Legge n. 499 del 1999 – Art. 4. – Attività di competenza del Ministero delle politiche alimentari e forestali apportare le seguenti variazioni:
      Rifinanziamento
      2015:

          CP: 10.000.000;

          CS: 10.000.000.

      2016:

          CP: 10.000.000;

          CS: 10.000.000.

      2017:

          CP: 10.000.000;

          CS: 10.000.000.

      Alla tabella E, missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, inserire la seguente voce: Decreto legislativo n. 185 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni. Assegnazione all'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolate dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego nel settore agricolo (1.2 – Cap.: 7253), con i seguenti importi:
      Rifinanziamento
      2015:

          CP: 10.000.000;

          CS: 10.000.000.

      2016:

          CP: 10.000.000;

          CS: 10.000.000.

      2017:

          CP: 10.000.000;

          CS: 10.000.000.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
(Relatore: Vanessa CAMANI)
RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (2680)
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (2679-bis)

      La XIV Commissione,

          esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2679-bis Governo recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2015);

          ricordato che il disegno di legge di stabilità definisce le misure necessarie a conseguire gli obiettivi di consolidamento dei saldi di finanza pubblica, come indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, e tiene conto delle osservazioni formulate da parte della Commissione europea nell'ambito della procedura di esame del documento programmatico di bilancio dell'Italia, di cui al Regolamento (UE) n. 473/2013;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE;

      esaminato altresì, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2680 Governo recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017», e la Tabella n. 2: «Stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017», limitatamente alle parti di competenza;
      rilevato – con riferimento agli stanziamenti previsti per le politiche in ambito UE esposti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2 allegata al disegno di legge di bilancio) – che per l'anno finanziario 2015 lo stanziamento previsto dal disegno di legge di bilancio per il Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE – è pari a 24.005,7 milioni di euro, con un aumento di 899,6 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2014, e che per i successivi anni finanziari del triennio considerato, si prevede una riduzione dello stanziamento, pari a 23.705,6 milioni di euro per il 2016 e un incremento dello stanziamento, pari a 24.205,6 milioni di euro, per il 2017;
      sottolineato che l'Italia migliora significativamente nel periodo 2014-2020 il proprio saldo netto negativo (differenza tra i versamenti al bilancio Ue a titolo di risorse proprie e fondi allocati all'Italia nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale), sia in valori assoluti sia in termini percentuali rispetto al periodo 2007-2013;
      rilevato altresì che non si registrano variazioni al capitolo 7493 relativo al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, previsto dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, in cui sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi europei nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali e ove affluiscono disponibilità provenienti sia dal bilancio europeo sia dal bilancio nazionale;
      ricordato – con riferimento alle risorse comunitarie assegnate all'Italia per i Fondi strutturali per il periodo 2014-2020 – che tali risorse ammontano a 32,255 miliardi di euro (con un incremento in valori nominali rispetto ai 29,4 miliardi stanziati per 2007-2013), cui devono aggiungersi le ulteriori assegnazioni del Fondo europeo per l'aiuto agli indigenti e dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI), e che, nel complesso, per la politica di coesione l'Italia beneficia di circa 33,5 miliardi di euro di risorse dell'Unione europea;
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.