• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/03092 BERTUZZI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che: il settore agricolo che in passato ha pagato l'imposta comunale...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-03092 presentata da MARIA TERESA BERTUZZI
giovedì 27 novembre 2014, seduta n.362

BERTUZZI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:

il settore agricolo che in passato ha pagato l'imposta comunale sugli immobili limitatamente ai terreni agricoli ricompresi in aree di pianura, è stato recentemente interessato da un ampliamento della base imponibile;

i terreni agricoli godono di una modalità specifica di calcolo della base imponibile: per effetto del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sui terreni agricoli è dovuta l'IMU con le modalità previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

l'articolo 4, comma 5-bis del richiamato decreto-legge n. 16 del 2012 prevede, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, l'individuazione dei Comuni nei quali a decorrere dal periodo di imposta 2014, si applica l'esenzione sulla base dell'altitudine (riportata nell'apposito elenco ISTAT), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, e gli altri, in modo tale da ottenere un maggior gettito complessivo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014 (modifica al comma 5-bis dell'articolo 4 del richiamato decreto-legge n. 16 del 2012);

con il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e con il decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, i terreni agricoli sono stati esentati dall'IMU per l'anno 2013;

si evidenzia, tuttavia, che il richiamato decreto-legge n. 133 del 2013 ha esentato dal pagamento della seconda rata dell'IMU solo gli imprenditori agricoli professionali (IAP) e i coltivatori diretti. Per questi stessi soggetti è stato previsto il pagamento della cosiddetta "mini IMU", entro gennaio 2014, nei Comuni che hanno innalzato le aliquote rispetto alle misure di base previste dalla legge;

ulteriori limitazioni sono state previste in relazione all'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno. In particolare, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono assoggettati ad IMU solo per la parte di valore eccedente 6.000 euro;

in sostanza sono esenti da imposta i terreni agricoli di valore pari o inferiore a 6000 euro, in presenza delle condizioni di legge (possesso e conduzione da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali); oltre il predetto importo l'applicazione dell'IMU avviene per scaglioni; tale assetto vale anche per il 2014;

per ciò che concerne l'attuale regime delle esenzioni, l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dispone una limitazione dell'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina;

considerato che:

per l'anno 2012 era stata assicurata per il settore agricolo una specifica clausola di salvaguardia, tale da garantire condizioni di sostenibilità dal prelievo impositivo, nel rispetto del gettito stimato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

attraverso la richiamata clausola di salvaguardia si doveva provvedere ad un'eventuale revisione delle aliquote relative ai fabbricati rurali strumentali e ai terreni agricoli con un decreto del Presidente del Consiglio.dei ministri E questo sulla base, appunto, dell'andamento del gettito Imu derivante dal pagamento della prima rata Imu e sulle risultanze dell'accatastamento;

rilevato inoltre che:

è in via di adozione un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che, a quanto risulta all'interrogante, dovrebbe prevedere che nei Comuni sopra i 600 metri i terreni continueranno a non pagare l'IMU, al di sotto di questa altitudine sui terreni non posseduti da agricoltori professionali e coltivatori diretti si è tenuti a pagare l'imposta comunale, mentre sotto i 281 metri pagheranno tutti, pur con tariffazioni diverse;

coloro che, in base a questo decreto di imminente emanazione, sono tenuti al pagamento IMU sui terreni, dovranno farlo già a partire dalla prossima scadenza del 16 dicembre 2014 per la seconda rata IMU 2014;

si tratta di proprietari che a giugno, in occasione della prima rata IMU 2014, erano esenti e che dunque a dicembre pagheranno l'intera tassa in un'unica soluzione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno rinviare il versamento dell'IMU sui terreni agricoli a giugno 2015;

se non ritengano di tener conto della clausola di salvaguardia, prevista dal richiamato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, nella determinazione dell'imposta;

se non si ritenga che il versamento di quanto dovuto per l'IMU sui terreni agricoli, che sarà determinato dall'applicazione della nuova disciplina, debba essere ripartito in 2 rate come per gli altri contribuenti, considerando anche i tempi stretti che ad oggi residuano alla scadenza di dicembre.

(4-03092)