Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
S.4/00029 DE PIN, GAETTI, MOLINARI, CIOFFI, CAPPELLETTI, MASTRANGELI, COTTI, BATTISTA, BOCCHINO, SIMEONI, LEZZI, LUCIDI, PAGLINI, DONNO, BLUNDO, FATTORI, BULGARELLI, MONTEVECCHI, MUSSINI - Ai Ministri...
Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-00029 presentata da PAOLA DE PIN
mercoledì 3 aprile 2013, seduta n.008
DE PIN, GAETTI, MOLINARI, CIOFFI, CAPPELLETTI, MASTRANGELI, COTTI, BATTISTA, BOCCHINO, SIMEONI, LEZZI, LUCIDI, PAGLINI, DONNO, BLUNDO, FATTORI, BULGARELLI, MONTEVECCHI, MUSSINI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti, il progetto del casello A27 di Santa Lucia di Piave (Treviso), quale percorso ininterrotto tra vie adduttrici e casello, comporterebbe la distruzione di terreni agricoli per più di 1.000 ettari; tali terreni, a destinazione agricola, producono vini di assoluta eccellenza e si caratterizzano per la presenza di latterie, cantine, serre, agriturismi; lungo l'argine del Piave, l'habitat è tuttora integro, dotato di panorami che abbracciano il Castello di Collalto, le colline e l'arco montano prealpino;
considerato che, ancora a quanto risulta agli interroganti:
la realizzazione del casello e della relativa via di collegamento richiederebbe necessariamente varianti urbanistiche in palese contrasto con lo Statuto della Regione Veneto, di cui alla legge n. 340 del 1971, che asserisce che l'Amministrazione opera sia "per risanare e salvaguardare gli ambienti naturali e umani", sia "per garantire la conservazione ed il ripristino del patrimonio ambientale", sia "per realizzare lo sviluppo dell'agricoltura" (art. 4);
tali progetti prevedono un'interferenza tra la viabilità e le zone di Grave del Piave, fiume Soligo e fosso di Negrisia, e precisamente una consistente modifica dell'argine ed un incremento dell'inquinamento acustico e atmosferico sia verso la zona agricola, sia all'interno dell'area protetta, sito di importanza comunitaria (SIC)-zona di protezione speciale (ZPS), Grave del Piave, con una conseguente incidenza negativa sulle specie e sugli ecosistemi dichiarati di interesse comunitario;
rilevato che, a giudizio degli interroganti, il nuovo casello autostradale è concepito come intermedio tra quelli già esistenti di Treviso Nord e Conegliano e servirebbe solo a far risparmiare, a chi ne usufruisce, tre o quattro minuti al massimo;
rilevato altresì che:
è divenuto definitivo il progetto della Pedemontana Veneta (cosiddetta Superstrada), il quale prevede la realizzazione di un nuovo svincolo con barriera di esazione a sud di Spresiano a soli 3 chilometri dal casello di Treviso Nord;
a seguito della realizzazione della barriera di esazione a Spresiano e del casello di Santa Lucia di Piave, vi sarebbe la presenza di ben tre caselli autostradali in un'area del raggio di 4,7 chilometri, a parere degli interroganti con evidente spreco di territorio e di risorse economiche, nonché con la determinazione di un'anomalia rispetto alle distanze medie tra i caselli autostradali che, in Italia, sono di circa 12 chilometri;
il costo delle opere progettate non è inferiore a 35 milioni di euro;
nel vicino Piave sono in atto, in forza del Piano regionale attività di cava (PRAC), adottato con deliberazione della Giunta regionale veneta n. 3121 del 23 ottobre 2003, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale veneta 7 settembre 1982, n. 44, attività estrattive: la cava di Bissa Storta, che si trova vicino al luogo dove sarà realizzato il casello autostradale, e la cava vicino a Tezze di Vazzola sono già pronte e predisposte per tali attività;
rilevato ancora che, a parere degli interroganti, i progetti della società autostrade per l'Italia SpA e della provincia di Treviso si pongono in netto ed evidente contrasto con la normativa europea, nazionale e regionale, nonché con i principi applicati dalla giurisprudenza europea e nazionale, in materia di tutela ed impatto ambientale: Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000, che fa propri i principi già sanciti a livello internazionale da altre Convenzioni nei settori della salvaguardia e della gestione del patrimonio naturale e culturale (fra le altre, la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979, e la Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972); direttiva n. 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica, che trova fondamento nella Convenzione sulla biodiversità (Rio de Janeiro, 5 giugno 1992) e nella Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulla valutazione di impatto ambientale del 25 febbraio 1991; direttiva 92/43/CE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche; direttiva 85/337/CEE, ora abrogata (art. 2, paragrafo 1); Corte di giustizia dell'Unione europea: sentenza del 21 settembre 1999, causa C-392/96, Commissione/Irlanda e sentenza, Sez. 2ª, 28 febbraio 2008 nel procedimento C-2/07; Costituzione italiana: artt. 3, 9 e 97, comma secondo; legge n. 241 del 1990; decreto legislativo n. 152 del 2006: artt. 5 e seguenti e 20; codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: art. 142; legge n. 109 del 1994, ora abrogata; circolare del Ministero dell'ambiente 7 ottobre 1996, n. 15208; testo unico sulla espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001; legge regionale veneta n. 11 del 2009: artt. 2 e 22; Statuto della Regione Veneto di cui alla legge n. 340 del 1971: art. 4; Piano territoriale regionale di coordinamento Veneto (PTRC), adottato con delibera della Giunta regionale veneta 17 febbraio 2009, n. 372, e le relative Norme tecniche di attuazione; Piano territoriale di coordinamento provinciale di Treviso (PTCP), adottato con delibera 30 giugno 2008, C.P. n. 25/66401; Consiglio di Stato: sentenza, V Sez., 3 marzo-16 giugno 2009, n. 3849 e sentenza, IV Sez., n. 5760/2006,
si chiede di conoscere:
quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere affinché il progetto del nuovo casello sul percorso della A/27 nel Comune di Santa Lucia di Piave e della relativa viabilità di collegamento alle strade provinciali 34 e 92 non sia realizzato;
se non ritengano necessario evitare quelle che agli interroganti appaiono inevitabili conseguenze di una eventuale realizzazione del progetto: la distruzione di un territorio ad elevata vocazione agricola ed ambientale e lo spreco di risorse economiche.
(4-00029)