• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/07080 l'articolo 1, comma, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante «Nuovi interventi in campo ambientale» che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di Brindisi come intervento...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07080presentato daDE LORENZIS Diegotesto diSabato 29 novembre 2014, seduta n. 341

DE LORENZIS e DE ROSA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 1, comma, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante «Nuovi interventi in campo ambientale» che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di Brindisi come intervento di bonifica di interesse nazionale;
il decreto ministeriale del 10 gennaio 2000 definisce il perimetro del sito di interesse nazionale di Brindisi con la possibilità di estensione dell'area da bonificare qualora a seguito di future caratterizzazioni risultasse che le aree inquinate si estendessero oltre il confine stabilito;
con successivo Accordo di programma, sottoscritto in data 18 dicembre 2007 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il commissario di Governo per l'emergenza ambientale in Puglia, la regione Puglia, la provincia di Brindisi, il comune di Brindisi e l'autorità portuale di Brindisi, si sono definiti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel sito di interesse nazionale di Brindisi;
nel periodo dicembre 2009 – luglio 2010, le indagini di caratterizzazione dell'area hanno evidenziato elevatissimi livelli di superamento dei limiti di inquinamento, per tutti i parametri l'Accordo di programma del 18 dicembre 2007 tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e amministrazioni interessate e in seguito, le indagini di cui sopra, sono state approvate nella conferenza di servizi del 21 luglio 2011;
le indagini di caratterizzazione relative all'area Micorosa nel Sito di interesse nazionale di Brindisi sono state validate con nota trasmessa dall'ARPA Puglia – dipartimento provinciale di Brindisi il 19 luglio 2011 con protocollo n. 36418, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 24520/TRI/DI del 1o agosto 2011;
la proprietà dell'area in oggetto e cambiata nel corso del tempo temporale per cui il sito nel complesso industriale del Petrolchimico di Brindisi realizzato dalla Montecatini vede:
la fusione tra Montecatini ed Edison (1966), che ha condotto alla creazione di Montedison;
lo scorporo delle attività in favore di una società del gruppo, Montedipe spa (1980);
la cessione alla Montedipe srl (1989), mediante conferimento d'azienda;
il successivo conferimento del ramo d'azienda da quest'ultima (divenuta poi Enichem Polimeri srl nel 1991) a Enichem Anic srl (1990);
la fusione per incorporazione di Enichem Anic srl ed Enichem Polimeri srl in Enichem spa (1993), poi divenuta Syndial spa (controllata di ENI);
il conferimento d'azienda da Enichem spa a Brindisi Etilene srl (1995), poi divenuta Polimeri Europa srl e, in seguito, Versalis spa (controllata di ENI);
la discarica è stata realizzata nel periodo in cui il petrolchimico era di Montedison, e in seguito ai diversi cambi di proprietà è poi giunta al Micorosa srl, in seguito fallita;
la perizia depositata dalla Syndial, ha rilevato che «l'area Micorosa è stata adibita – a partire dal 1962 e fino a metà degli anni ’70 – a luogo di recapito di rifiuti di origine industriale» da parte di società del gruppo Montedison (oggi Edison);
nella nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 34829/TRI/II del 18 novembre 2011, si invita la provincia di Brindisi ad attivare le procedure di cui all'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per il sito in oggetto;
alla competenza della Provincia, delineata dall'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006, attiene l'adozione delle misure di emergenza che, in presenza del superamento dei livelli di contaminazione, su segnalazione di ogni altra pubblica amministrazione, consentono un'immediata risposta all'evento, e si estende anche ai siti di interesse nazionale, purché confinata all'adozione di misure interinali;
su invito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 novembre 2011 soprarichiamato ed in base ai risultati della caratterizzazione dell'area adiacente lo stabilimento petrolchimico di Brindisi (denominata anche ex «Micorosa»), la provincia di Brindisi ha redatto il documento del servizio ambiente e ecologia prot. 20219 del 25 marzo 2013 avente ad oggetto «Discarica incontrollata utilizzata per lo smaltimento di rifiuti pericolosi, adiacente lo stabilimento Petrolchimico di Brindisi. Ordinanza di bonifica ex articolo 244 decreto legislativo n. 152 del 2006» con il quale ordina alle società Edison, Versalis, Syndial ed Eni, nonché alla curatela fallimentare della Micorosa Srl di attuare le misure di prevenzione necessarie a contenere la diffusione delle sostanze inquinanti con particolare riferimento a quelle riscontrate nel suolo, sottosuolo e nelle acque di falda sottostanti l'area comprendente il sito interessato dallo stoccaggio dei rifiuti e di procedere alla elaborazione e presentazione per la relativa approvazione del progetto di bonifica delle acque di falda, del suolo e sottosuolo ed alla realizzazione dei necessari interventi di bonifica come disciplinato dalle disposizioni normative richiamate;
la nota protocollo 5551 dell'8 ottobre 2012 del comune di Brindisi, acquisita dalla provincia di Brindisi con protocollo n. 75821 del 16 ottobre 2012 con cui si esprime il parere favorevole del comune di Brindisi all'adozione dell'ordinanza di bonifica;
l'ENI spa, ha impugnato tramite il ricorso «numero di registro generale 988 del 2013», il provvedimento della provincia di Brindisi – servizio ambiente e ecologia prot. 20219 del 25 marzo 2013 e il TAR nella sentenza n. 00320/2014 REG. PROV.COLL. del 6 febbraio 2014, accoglie il ricorso specificando che il provvedimento della provincia di Brindisi costituisce un ordine di adozione delle misure permanenti di contenimento dell'inquinamento di bonifica dell'area in un sito di interesse nazionale per il quale è stato stipulato l'Accordo di programma del 18 dicembre 2007 tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e amministrazioni interessate e sono state effettuate, nel periodo dicembre 2009 – luglio 2010, indagini di caratterizzazione dell'area (da cui sono emersi elevatissimi livelli di superamento dei limiti di inquinamento, per tutti i parametri), approvate nella conferenza di servizi del 21 luglio 2011 e quindi che non spetta alla provincia il potere esercitato, essendo la competenza attribuita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in virtù dell'articolo 252, quarto comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Inoltre esonera l'ENI spa da responsabilità in quanto non è succeduta ad alcuna delle società e la sua qualità di capogruppo – delle controllate Syndial spa e Versalis spa – e non può costituire valida base per affermare la sua responsabilità, in assenza di ogni elemento da cui desumere l'esistenza di poteri di controllo, non concretamente esercitati allo specifico fine di prevenire la situazione dannosa o di porvi rimedio;
la curatela fallimentare Micorosa Srl, ha impugnato tramite il ricorso «numero di registro generale 961 del 2013», l'ordinanza sopraccitata ed inoltre impugna:
la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 34829/TRI/II del 18 novembre 2011 con cui si invita la provincia di Brindisi ad attivare le procedure di cui all'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
le risultanze della caratterizzazione esaminate nella conferenza di servizi istruttoria del 10 marzo 2011 e successivamente approvate nella conferenza di servizi decisoria del 21 luglio 2011;
il parere favorevole espresso dal comune di Brindisi, nota prot. n. 5551 del 16 ottobre 2012, all'adozione dell'ordinanza di bonifica;
la nota della provincia di Brindisi – servizio ambiente prot. n. 55627 del 17 luglio 2012 e della successiva nota integrativa prot. n. 9310 dell'8 febbraio 2013;
le risultanze e delle indagini effettuate dalla provincia, servizio ambiente ed ecologia, in ordine all'individuazione del responsabile della contaminazione;
con la sentenza n. 00504/2014 REG. PROV.COLL. del 19 febbraio 2014, il TAR accogliendo il ricorso, alla stregua di quanto sentenziato con la sentenza N. 00320/2014 REG.PROV.COLL. emanata in seguito al provvedimento impugnato dall'ENI, conferma che non è della provincia la competenza in merito, trattandosi di un ordine di intervento che non costituisce una provvisoria risposta all'emergenza, bensì ha carattere definitivo, riguardando le misure permanenti di prevenzione della diffusione dell'inquinamento e la bonifica dell'area rientrante nel Sito d'interesse nazionale di Brindisi, oggetto dell'accordo di programma risalente al 2007, la cui esecuzione è affidata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ai soggetti attuatori, individuati e individuabili dallo stesso Ministero (cfr. l'articolo 7 dell'Accordo);
inoltre il TAR nella sentenza afferma che la giurisprudenza ha chiarito che «in tema di inquinamento, il potere del curatore di disporre dei beni fallimentari (secondo le particolari regole della procedura concorsuale e sotto il controllo del giudice delegato) non comporta necessariamente il dovere di adottare particolari comportamenti attivi finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti e perciò la curatela fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell'imprenditore fallito a meno che non vi sia una prosecuzione dell'attività, con conseguente esclusione del curatore fallimentare dalla legittimazione passiva dell'ordine di bonifica (Consiglio di Stato, V, 16 giugno 2009, n. 3885);
anche la società Edison ha impugnato il provvedimento della Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente e Ecologia prot. 20219 del 25 marzo 2013;
la sentenza N. 00500/2014 REG.PROV.COLL. del 19 febbraio 2014 con cui il TAR respinge il ricorso di Edison affermando che: «la giurisprudenza ha rilevato che il decreto legislativo n. 22 del 1997 “che peraltro presenta profili di continuità sostanziale con le disposizioni pregresse, trova applicazione a qualunque situazione di inquinamento in atto al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo. Infatti, posto che l'inquinamento dà luogo ad una situazione di carattere permanente che perdura fino a che non ne vengano rimosse le cause ed i parametri ambientali alterati siano riportati entro i limiti normativamente accettabili, si deve convenire, in armonia con i puntuali rilievi svolti sul punto dal primo giudice, che le previsioni del decreto Ronchi si applicano a qualunque sito che risulti attualmente inquinato, indipendentemente dal momento in cui possa essere avvenuto il fatto o i fatti generatori dell'attuale situazione patologica. La formulazione della norma collega infatti la pena non al momento in cui viene cagionato l'inquinamento o il relativo pericolo ma alla mancata realizzazione, da parte del responsabile, della bonifica, ai sensi dell'articolo 17. Non si tratta quindi di portata retroattiva della norma ma dell'applicazione ratione temporis della legge onde fare cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere permanente, che possono essere elisi solo con la bonifica; detto altrimenti, non viene sanzionato l'inquinamento in epoca precedente prodotto ma la mancata eliminazione degli effetti che permangono nonostante il fluire del tempo” (Cons. St., sez. VI, 9 ottobre 2007, n. 5283). In sostanza, la giurisprudenza citata ha aderito alla impostazione propria della Cassazione che ha ritenuto “la contravvenzione di cui all'articolo 51-bis del decreto legislativo n. 22 del 1997 si configura come reato omissivo di pericolo presunto che si consuma ove il soggetto non proceda all'adempimento dell'obbligo di bonifica secondo le cadenze procedimentalizzate dall'articolo 17”»;
la procedura di bonifica di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle attività produttive –:
se il Ministro sia a conoscenza dei fatti espressi in premessa e abbia intenzione di emanare, in virtù del principio europeo recepito dall'ordinamento italiano, un provvedimento analogo a quello della provincia di Brindisi privo dei vizi censurati nelle sentenze N. 00320/2014 REG.PROV.COLL. del 6 febbraio 2014 e N. 00504/2014 REG.PROV.COLL. del 19 febbraio 2014 e in linea con la sentenza N. 00500/2014 REG.PROV.COLL del 19 febbraio 2014 ovvero ad adempiere a quanto espresso in premessa e quindi ad emanare un apposito provvedimento per decretare che i soggetti privati coinvolti e responsabili, anche a seguito delle sentenza TAR citate in premessa, attuino le misure di prevenzione necessarie a contenere la diffusione delle sostanze inquinanti con particolare riferimento a quelle riscontrate nel suolo, sottosuolo e nelle acque di falda sottostanti l'area comprendente il sito interessato dallo stoccaggio dei rifiuti e quindi che gli stessi soggetti privati procedano alla elaborazione e presentazione per la relativa approvazione del progetto di bonifica delle acque di falda, del suolo e sottosuolo ed alla realizzazione dei necessari interventi di bonifica come disciplinato dalle disposizioni normative richiamate;
se il Ministro intenda rendere pubbliche sul sito internet del Ministero tutte le informazioni inerenti il sito in questione. (4-07080)