• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.4/07085 la liquidazione spettante al personale dipendente della società Poste italiane ha diritto, al momento della cessazione dal servizio, è composta di due quote: l'indennità di buonuscita...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07085presentato daBIANCHI Mariastellatesto diSabato 29 novembre 2014, seduta n. 341

MARIASTELLA BIANCHI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
la liquidazione spettante al personale dipendente della società Poste italiane ha diritto, al momento della cessazione dal servizio, è composta di due quote: l'indennità di buonuscita maturata fino al 28 febbraio 1998, data della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, calcolata secondo la normativa vigente e corrisposta dalla gestione commissariale Fondo buonuscita unitamente al trattamento di fine rapporto previsto dall'articolo 2120 del codice civile, maturato dal marzo 1998 fino alla data di cessazione del servizio, che viene liquidata da Poste italiane spa;
l'articolo 53, comma 6, della legge n. 449 del 30 dicembre 1997 (recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica») stabilisce che «A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni (...) al personale dipendente dalla società medesima spettano: a) il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma»;
l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 23 dicembre 1973 prevede che l'indennità sia calcolata, per tutti i dipendenti pubblici, in riferimento all'ultima retribuzione percepita dal lavoratore prima della sua collocazione in quiescenza. In tal modo, avendo a riferimento l'ultima retribuzione percepita, si garantisce la costante rivalutazione dell'indennità di buonuscita, per effetto degli aumenti contrattuali e degli avanzamenti di carriera dei lavoratori;
la gestione commissariale Fondo buonuscita per i lavoratori delle Poste liane, istituita con la legge 27 dicembre 1997, n. 449 articolo 53, 6o comma, con la finalità, tra l'altro, di provvedere alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ha adottato un'interpretazione strettamente letterale del comma 6, calcolando l'indennità stessa in riferimento alla retribuzione percepita al 28 febbraio 1998, data di trasformazione dell'ente in società per azioni;
questo sistema di calcolo ha di fatto legittimato la cristallizzazione del valore dell'indennità di buonuscita, ancorandola a quello della retribuzione percepita al 28 febbraio 1998, ignorando le dinamiche salariali che l'hanno caratterizzata e la conseguente rivalutazione un importante svantaggio economico ai lavoratori direttamente coinvolti, che si configurano in maggior parte come i dipendenti di poste assunti prima del febbraio 1998;
i vari trattamenti di fine servizio che il nostro ordinamento conosce, o ha conosciuto, o che sono in fase di superamento, sono accomunati dal fatto di essere tutti dotati, pur nelle diversità dei relativi sistemi di calcolo, di meccanismi idonei a salvaguardarne il potere di acquisto o comunque a proteggerli dalla svalutazione dell'inflazione. Tutte le indennità di fine rapporto costituiscono parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita in funzione previdenziale al fine agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione;
l'indennità di buonuscita deve essere ricondotta nella categoria generale dei trattamenti di fine rapporto nel settore pubblico, riconoscendo a tutti questi trattamenti in stretta analogia con quelli del settore privato la natura essenziale di retribuzione differita, legata ad una concorrente funzione previdenziale, e come ogni trattamento di fine servizio comunque denominato (trattamento di fine rapporto, indennità di buonuscita, indennità premio servizio, indennità di anzianità) può essere determinato solo al momento della risoluzione del rapporto, che costituisce non solo un termine per l'adempimento di un credito già maturato, ma un elemento essenziale di completamento della fattispecie;
il sopra citato sistema di calcolo, che «congela» la buonuscita al valore maturato al 28 febbraio 1998 indipendentemente da quando il lavoratore andrà in pensione, determina un evidente e grave danno economico ai lavoratori interessati, e cioè a tutti i dipendenti di Poste assunti prima di tale data, impedendo la conseguente rivalutazione della buonuscita. La somma così determinata perderebbe progressivamente la proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato così realizzando disparità di trattamento non solo con altre categorie di lavoratori, pubblici e privati, ma anche all'interno della stessa categoria di dipendenti postali, cessati dal servizio prima del 28 febbraio 1998 o assunti dopo tale data;
questa situazione ha causato nel corso degli anni molteplici procedimenti giudiziari dei lavoratori di Poste italiane contro Ipost, istituto postelegrafonici, per ottenere la rivalutazione della buonuscita sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza stessa; il contenzioso giudiziario ha condotto a esiti a favore dei lavoratori e, malgrado le sentenze avverse, le dinamiche di liquidazione protratte dall'Ipost continuano a fondarsi sull'interpretazione restrittiva dell'articolo 53 della suindicata legge –:
quali iniziative anche di natura normativa, intenda adottare per sanare la difficile situazione dei lavoratori di Poste italiane spa e consentire loro di usufruire di una costante rivalutazione del valore dell'indennità di buonuscita in modo che questa sia corrispondente a quanto maturato effettivamente e non bloccata alla data del 28 febbraio 1998. (4-07085)