• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/07090 il meccanismo dell'8 per 1.000 prevede attualmente la distribuzione, ai soggetti che partecipano alla ripartizione, non solo delle quote che i contribuenti hanno scelto di destinare a uno...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07090presentato daCATALANO Ivantesto diSabato 29 novembre 2014, seduta n. 341

CATALANO, ZACCAGNINI, MUCCI, CRISTIAN IANNUZZI, OLIARO, CURRÒ, BARBANTI, TACCONI, FURNARI, PLANGGER e DI LELLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
il meccanismo dell'8 per 1.000 prevede attualmente la distribuzione, ai soggetti che partecipano alla ripartizione, non solo delle quote che i contribuenti hanno scelto di destinare a uno specifico soggetto, ma anche di tutte le quote per le quali i contribuenti non abbiano operato alcuna scelta, con riparto di tali ultime quote secondo la proporzione data dalle scelte espresse;
nel caso della ripartizione 2014, relativa all'anno d'imposta 2010, solo il 45,72 per cento dei contribuenti ha espresso una scelta di destinazione e solo il 39,62 per cento la ha espressa a favore di una confessione religiosa, tuttavia – grazie al meccanismo di distribuzione delle scelte inespresse – ben l'86,68 per cento delle quote è stato infine ripartito tra le confessioni religiose partecipanti;
come si evince dalla Relazione sui principi del 6 luglio 1985, predisposta dalla Commissione paritetica italo-vaticana ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del nuovo Concordato, e come emerge dai lavori preparatori della legge n. 222 del 1985 il fine primario del nuovo sistema di finanziamento pubblico alla Chiesa Cattolica (poi esteso ad altre confessioni religiose) era quello di garantire il sostentamento del clero, a fronte dell'eliminazione del previgente sistema della congrua;
la dottrina (v. Prof. Giuseppe Casuscelli), ha mostrato incertezze rispetto alla natura della legge n. 222 del 1985; in particolare si discute se essa sia legge ordinaria in senso proprio e ad ogni effetto, disponendo su materie che operano nell'ambito non coperto dall'effetto della bilateralità, al fine di valutare se il legislatore possa apportare ad essa modifiche in via unilaterale; tanto più modifiche alle norme che dispongono in materia tributaria e che dunque, alla luce del criterio sostanziale ed analitico delle effettiva natura e funzione, rientrerebbero nell'ambito dell'ordine proprio ed esclusivo dello Stato;
in ragione dell'inevitabile incertezza sull'entità del flusso finanziario conseguente, essendo esso ancorato a un parametro (il gettito IRPEF) non facilmente predeterminabile nel medio-lungo termine, con l'articolo 49 della legge n. 222 del 1985 fu previsto che «al termine di ogni triennio successivo al 1989, una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 46 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche»;
negli ultimi anni, la crescita dell'imposizione fiscale, la lotta all'evasione e, negli anni meno vicini, anche la crescita del Pil, hanno determinato l'ipertrofia del flusso finanziari determinato dall'8 per mille, quintuplicatosi dal 1990 a oggi;
di converso, le spese per il sostentamento del clero hanno visto una crescita molto più contenuta, alimentata principalmente dall'inflazione, con la conseguenza che oggi le somme dell'8 per mille destinate alla CEI sono levitate a una cifra tra il doppio e il triplo del costo di sostentamento del clero;
le condizioni di fatto esistenti al momento della stipula del Nuovo Concordato sono radicalmente mutate e l'Italia versa oggi in una grave crisi finanziaria, economica ed occupazionale, tale da minacciare la coesione sociale del paese e la stessa stabilità delle istituzioni repubblicane;
come riportato anche dalla stampa (v. La Repubblica e Il Fatto Quotidiano del 28 novembre 2014) la Corte dei Conti ha espresso posizioni profondamente critiche sul meccanismo dell'8 per mille, ritenendone opportuna una rinegoziazione;
secondo la Corte, «i beneficiari ricevono più dalla quota non espressa che da quella optata. Su ciò non vi è un'adeguata informazione, benché coloro che non scelgono siano la maggioranza e si possa ragionevolmente essere indotti a ritenere che solo con un'opzione esplicita i fondi vengano assegnati»;
la Corte prosegue rimarcando che i finanziamenti «risultano ingenti, tali da non avere riscontro in altre realtà europee, e sono gli unici che, nell'attuale contingenza di fortissima riduzione della spesa pubblica in ogni campo, si sono notevolmente e costantemente incrementati. Nonostante ciò, la possibilità di accesso all'8 per mille per molte confessioni è oggi esclusa per l'assenza di intese, essendosi affermato un pluralismo confessionale imperfetto»;
rispetto al ruolo dello Stato come beneficiario, la Corte denuncia che esso «mostra disinteresse per la quota di propria competenza, cosa che ha determinato la drastica riduzione dei contribuenti a suo favore, dando l'impressione che l'istituto sia finalizzato solo a fare da apparente contrappeso al sistema di finanziamento diretto delle confessioni»;
rispetto alla scarsa trasparenza del meccanismo, la Corte denuncia che «sul sito web della Presidenza del Consiglio dei ministri, infatti, non vengono riportate le attribuzioni alle confessioni, né la destinazione che queste danno alle somme ricevute»;
nello stesso preambolo dell'Accordo del 1984, si dichiara solennemente che la Chiesa «non pone la sua speranza nei privilegi offerti dall'autorità civile. Anzi, essa rinunzierà all'esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti, ove constatasse che il loro uso può far dubitare della sincerità della sua testimonianza o nuove circostanze esigessero altre disposizioni» –:
se quanto premesso corrisponde al vero;
quale sia la valutazione del Governo circa la corrispondenza degli impegni a suo tempo assunti alle mutate condizioni economiche e finanziarie della Repubblica, anche alla luce del principio di diritto internazionale consuetudinario del rebus sic stantibus;
se il Governo intenda avviare negoziati, anche tramite la commissione paritetica di cui all'articolo 49 della legge n. 222 del 1985, con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni religiose destinatarie dell'8 per mille, al fine di pervenire a un abbassamento percentuale della relativa quota o all'esclusione delle quote relative a scelte non espresse dalla ripartizione;
quali iniziative intenda il Governo adottare al fine di dare pubblicità all'effettivo funzionamento dell'8 per mille e al fine di promuovere, anche sulle reti televisive, la scelta di destinarlo allo Stato. (4-07090)