• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02679-bis- ... premesso che: la riforma Fornero delle pensioni contenuta nel decreto legge n. 201 del 2011 oltre alle evidenti iniquità contiene anche errori; uno degli errori più marcati...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02679-bis-A/029presentato daPLACIDO Antoniotesto diDomenica 30 novembre 2014, seduta n. 342

La Camera,
premesso che:
la riforma Fornero delle pensioni contenuta nel decreto legge n. 201 del 2011 oltre alle evidenti iniquità contiene anche errori;
uno degli errori più marcati ha riguardato i lavoratori già iscritti all'ex Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché al personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto. L'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201/2011 ha disposto l'armonizzazione delle regole previdenziali per il settore della pubblica sicurezza e delle forze armate e dello spettacolo, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti, ma a causa di un errore contenuto nell'ultimo periodo della disposizione, dove è stata utilizzata la parola «articolo», anziché «comma», ha impedito consentito di applicare l'armonizzazione anche al predetto personale delle imprese ferroviarie;
la situazione che si è venuta a creare è particolarmente grave, perché va a sommarsi a una coincidenza infelice accaduta pochi mesi prima: negli stessi giorni, il cosiddetto taglia leggi aveva disposto l'abrogazione di norme degli anni 50 che regolavano la previdenza del citato personale delle imprese ferroviarie, mentre il decreto legislativo in materia di lavori usuranti, lasciava fuori i lavoratori delle imprese ferroviarie sul presupposto che c'erano le norme speciali previste dalla legge degli anni 50. Ne è venuto fuori un pasticcio, che ha visto aumentare di molti anni l'età anagrafica per andare in pensione in maniera irragionevole: si pensi che le aspettative di vita dei macchinisti è di 64,5 anni (rispetto ad una media nazionale di 82 anni), ma questi dovrebbero andare in pensione a 67 anni;
il Governo non può continuare a ignorare l'esistenza di questa problematica previdenziale e attivarsi, quantomeno, per stabilire che si applica l'armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività, anche ai lavoratori iscritti al fondo speciale istituito presso l'INPS, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, tra cui macchinisti, personale viaggiante e di manovra delle imprese ferroviarie;
è importante che tale intervento sia realizzato in termini certi e rapidi;
occorre sottolineare che non esistono problemi di copertura per la realizzazione dell'intervento di armonizzazione, dal momento che il Governo può utilizzare una minima quota parte dei maggiori risparmi determinati dalla riforma Fornero e non ancora iscritti a bilancio. Infatti, è ormai notorio che le previsioni della Ragioneria generale dello Stato, che aveva sbagliato calcolando in 22 miliardi i risparmi derivanti dalla riforma nel decennio 2012-2021, sono stati rideterminati – nello stesso periodo – in oltre 90 miliardi dall'Ufficio statistico dell'INPS. Sarebbe oltremodo vergognoso – ad avviso dei presentatori – se le predette maggiori risorse non fossero restituite tutte – ma qui se ne chiede una minima parte – al sistema previdenziale, mediante la modifica sostanziale della pessima riforma Fornero,

impegna il Governo

a modificare, con il primo provvedimento di natura legislativa l'articolo 24, comma 18 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, prevedendo che l'armonizzazione ivi prevista, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti, si applichi anche ai lavoratori già iscritti all'ex Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché al personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto.
9/2679-bis-A/29. Placido, Airaudo, Sannicandro, Prataviera.