• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02679-bis- ... premesso che: la legge di stabilità 2015 ha l'obiettivo di essere una grande manovra di rilancio dell'economia che si pone il fine di conciliare la manovra di bilancio con il sostegno...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02679-bis-A/138presentato daBRESCIA Giuseppetesto diDomenica 30 novembre 2014, seduta n. 342

La Camera,
premesso che:
la legge di stabilità 2015 ha l'obiettivo di essere una grande manovra di rilancio dell'economia che si pone il fine di conciliare la manovra di bilancio con il sostegno allo straordinario processo di riforma strutturale del Paese, di operare una redistribuzione delle risorse ma anche delle responsabilità, obbligando tutti i livelli di Governo, anche locali, a operare con maggiore efficienza;
cittadinanzattiva sta conducendo una campagna per la riduzione dei costi della politica, ivi compresa l'abolizione dei vitalizi dei consiglieri regionali (rieletti e cessati dal mandato) finalizzata a recuperare risorse da destinare al mantenimento di livelli adeguati di welfare e di offerta di servizi pubblici, evidenziando l'importanza di non procedere ad ulteriori tagli;

considerato che:
l'articolo 35 del provvedimento in esame determina le modalità di «Concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica»: in particolare, nella relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge in esame, si legge che «per le regioni a statuto ordinario, soggette alla disciplina del pareggio di bilancio, il contributo a favore della finanza pubblica è attuato, sia in termini di indebitamento netto, che di saldo netto da finanziare, riducendo i livelli di finanziamento statali nei confronti delle regioni e attraverso l'acquisizione delle risorse regionali da parte dello Stato, per un importo pari a 3.452 milioni di euro aggiuntivo rispetto al contributo di 750 milioni di euro già previsto, [...]. A seguito della predetta riduzione delle entrate regionali, al fine di conseguire gli equilibri di bilancio previsti, le regioni a statuto ordinario dovranno contenere le spese per lo stesso importo, sia in termini di competenza che in termini di cassa [...]»;
l'articolo 36 commi 2 e 3 dispone che «[...] ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni a statuto ordinario concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica le regioni a statuto ordinario devono conseguire, a decorrere dall'anno 2016 nella fase di previsione e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
ai fini del contenimento della spesa pubblica e del conseguimento degli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica, il legislatore nazionale è intervenuto in materia di abolizione dei vitalizi dei consiglieri regionali e di passaggio per gli stessi al sistema previdenziale contributivo, anzitutto con l'articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 2011, che ha prescritto «il passaggio, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali», cioè un sistema rapportato ai contributi effettivamente versati, senza più pesare sui sempre più ridotti bilanci regionali;
a partire dal 2012, tutte le regioni a statuto ordinario, in applicazione del succitato decreto legge, hanno legiferato in materia, limitandosi tuttavia ad abolire i vitalizi per i «prossimi» consiglieri regionali, mantenendo intatti gli importi già previsti per gli attuali consiglieri e quelli cessati dal mandato, per tutto il tempo futuro, senza, cioè, applicare in nessun modo, il metodo contributivo, come prescritto dalla legge;
la lettera m) del comma 1) dell'articolo 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, così come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, va interpretata nel senso che le leggi regionali di abolizione dei vitalizi devono contestualmente dare puntuale applicazione all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con l'espressa previsione del passaggio, con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva all'entrata in vigore del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, al sistema previdenziale contributivo per tutti i consiglieri regionali, ivi compresi quelli rieletti e quelli cessati dal mandato,

impegna il Governo:

ad attivarsi, nelle sedi opportune, affinché sia garantita l'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo quanto illustrato in premessa e adeguare di conseguenza i propri ordinamenti;
ad attivarsi nell'ambito delle proprie competenze affinché le regioni, per le quali l'attuale legislatura è da considerarsi successiva rispetto alla previsione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, provvedano al recupero delle somme eccedenti rispetto a quanto dovuto in base al succitato decreto-legge.
9/2679-bis-A/138. Brescia.