Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
S.4/00062 MATTEOLI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
con legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni, è...
Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-00062 presentata da ALTERO MATTEOLI
mercoledì 10 aprile 2013, seduta n.012
MATTEOLI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
con legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni, è stato disposto l'affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonché dell'esercizio del solo collegamento viario tra la Sicilia ed il continente, alla società Stretto di Messina SpA, concessionaria;
la stessa legge ha previsto quale amministrazione concedente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
in data 30 dicembre 2003 la convenzione di concessione è stata sottoposta all'approvazione del Cipe e, a seguire, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 1158 del 1971, la Stretto di Messina SpA ha provveduto ad affidare al contraente generale Eurolink S.C.p.A., risultato aggiudicatario della gara, la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera. Il contratto tra le parti è stato sottoscritto in data 27 marzo 2006;
dopo diverse vicende a seguito delle quali si è registrato nell'anno 2006 un fermo del progetto da parte del Governo pro tempore che considerò l'opera non più prioritaria, ed un riavvio del progetto nell'anno 2008 allorché il nuovo Governo riaffermò la natura prioritaria dell'opera, il progetto, cui venne assegnato con decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009, all'articolo 4, comma 4-quater, un contributo di 1,3 miliardi di euro, è stato definitivamente approvato dalla società Stretto di Messina nel luglio 2011;
successivamente a tale data, il mutato quadro politico ha comportato una nuova rivisitazione della vicenda sfociata nel decreto-legge n.187 del 2012 (in seguito decaduto), il cui articolato è poi confluito nella legge n. 221 del 2012, di conversione del decreto-legge n. 179 del 2012, il cui art. 34-decies ha introdotto, a tutela della finanza pubblica, disposizioni volte a garantire una particolare cautela nella verifica della sostenibilità del piano economico-finanziario del collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente, in considerazione dell'attuale condizione di tensione dei mercati finanziari internazionali;
in forza delle citate normative era stato previsto un periodo di 540 giorni per verificare se fossero ancora reperibili, nelle attuali condizioni di mercato, risorse finanziarie utili per la realizzazione del ponte sullo stretto, nonché furono sospesi, fino all'approvazione del progetto definitivo dell'opera da parte del Cipe, tutti gli effetti dei contratti stipulati da Stretto di Messina SpA con il contraente generale Eurolink e con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera;
in particolare, l'articolo 34-decies dispose, al comma 1, che la Stretto di Messina ed il contraente generale stipulassero, entro il termine del 1° marzo 2013, un atto aggiuntivo al contratto vigente per l'attuazione delle disposizioni di un decreto-legge e che detto atto fosse trasmesso, entro 30 giorni dalla stipula, alle competenti Commissioni parlamentari per opportuna comunicazione;
lo stesso articolo aggiungeva che qualora l'atto aggiuntivo non fosse stato stipulato nei termini o il progetto non fosse stato approvato dal Cipe entro il termine di 540 giorni, ne sarebbe conseguita la caducazione ex lege di tutti gli atti convenzionali sino ad allora stipulati per la realizzazione dell'opera con conseguente obbligo di indennizzo;
altresì, ne sarebbe derivata la messa in liquidazione della società Stretto di Messina SpA con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e la nomina, per lo svolgimento delle attività liquidatorie, di un commissario liquidatore che avrebbe dovuto concludere le operazioni entro e non oltre un anno dalla nomina;
stante la novella legislativa, il contraente generale, con nota del 10 novembre 2012, ha manifestato la volontà di recedere dal contratto. La società Stretto di Messina, con successiva nota del 19 dicembre 2012, ha negato la validità del recesso ed ha invitato il contraente generale ad adempiere correttamente ai propri obblighi;
la nota della società è stata impugnata dal contraente generale davanti al TAR Lazio con ricorso iscritto al n. 11466/2012 R.G.;
nonostante l'impugnativa in essere, le parti avevano continuato la trattativa circa i contenuti dell'atto aggiuntivo e, con nota del 7 febbraio 2013, lo stesso contraente generale aveva richiesto una congrua proroga del termine del 1° marzo per la stipula dell'atto aggiuntivo, oltre a significative modifiche dell'art. 34-decies in materia di indennizzo e automatico adeguamento del contratto;
nelle more, il contraente generale ha tuttavia proposto atto per motivi aggiunti contenente istanza di decreto cautelareinaudita altera parte, chiedendo che fosse sospesa la procedura per scongiurare gli effetti derivanti dal decorso del termine del 1° marzo;
non essendo intervenuto alcun decreto da parte del presidente del TAR, in data 2 marzo 2013, la società Stretto di Messina ha comunicato ad Eurolink la caducazione del rapporto contrattuale con effetto dal 2 novembre 2012 in dipendenza dalla mancata sottoscrizione dell'atto aggiuntivo nel termine del 1° marzo 2013;
anche quest'ultima nota è stata impugnata dal contraente generale con un secondo atto per motivi aggiunti contenente anche questo una domanda cautelare, in attesa di fissazione da parte del TAR della camera di consiglio per la discussione;
tutti gli atti giudiziari proposti da Eurolink S.C.p.A. sono tesi, tra l'altro, ad ottenere una dichiarazione di non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 187 del 2012 e dell'art. 34-decies, sostitutivo dell'art. 1 citato, per contrasto con gli artt. 3, 24, 41, 42, 43, 97, 113 e 117 della Costituzione, facendo valere sostanzialmente quella che all'interrogante appare come un'ingiustificata lesione, rispetto ad un singolo caso, dei poteri propri dell'autorità giudiziaria che ha applicato retroattivamente una nuova norma ad un rapporto instaurato precedentemente e diversamente regolato;
le proposte impugnative sono tese a far valere, anche in via derivata, l'illegittimità della disposizione di caducazione del contratto e degli atti presupposti, quali la caducazione della convenzione di concessione e quelli consequenziali e, segnatamente, la messa in liquidazione di Stretto di Messina SpA;
nell'ipotesi in cui il TAR dovesse pronunciarsi per la sospensione degli atti impugnati, ritenendo non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 34-decies, la messa in liquidazione della società perderebbe del significato suo proprio atteso che, per un verso, le parti potrebbero dar seguito ai rapporti in corso, e, per l'altro, ciò sarebbe precluso proprio dalla messa in liquidazione della società Stretto di Messina per cui la legge prevede la nomina di un commissario per lo svolgimento delle sole attività liquidatorie;
in pendenza della pronuncia cautelare da parte del TAR Lazio adito dai ricorrenti, è pertanto quanto mai opportuno e necessario che il Presidente del Consiglio dei ministri differisca l'emissione del decreto con il quale, in forza della citata norma, dovrà essere posta in liquidazione la società Stretto di Messina SpA;
ove il TAR dovesse pronunciare la sospensione degli atti impugnati successivamente alla messa in liquidazione della società concessionaria, tanto costituirà argomento ulteriore per il contraente generale di avanzare richiesta di ulteriore risarcimento dei danni;
da ultimo, sempre nell'ipotesi in cui il TAR dovesse sospendere l'efficacia degli atti impugnati e, successivamente, la Corte costituzionale dovesse pronunciare l'illegittimità costituzionale delle citate disposizioni normative, gli effetti che ne conseguirebbero potrebbero far sì che le parti si rideterminino sulla stessa fattibilità dell'opera,
si chiede di sapere se il Governo ritenga necessario che sia adottato, fintanto che il tribunale amministrativo non si sarà pronunciato sull'istanza cautelare avanzata dal contraente generale sul ricorso e i successivi motivi aggiunti, un decreto di messa in liquidazione della società Stretto di Messina.
(4-00062)