• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/00063 il 10 febbraio 2013, con inizio ore 15.00, era prevista la gara del campionato di serie A TIM, Cagliari-Milan presso lo stadio comunale Is Arenas di Quartu Sant'Elena; lo stadio comunale...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00063presentato daPILI Maurotesto diGiovedì 21 marzo 2013, seduta n. 2

PILI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
il 10 febbraio 2013, con inizio ore 15.00, era prevista la gara del campionato di serie A TIM, Cagliari-Milan presso lo stadio comunale Is Arenas di Quartu Sant'Elena;
lo stadio comunale suddetto con determinazione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive n. 42 del 9 novembre 2012 è stato dichiarato «a norma»;
la commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha autorizzato con verbale n. 43/2012 del 21 novembre 2012 la capienza del suddetto stadio per un totale di n. 16.261 spettatori;
riguardo allo stadio in questione, sono in corso di ultimazione alcuni adempimenti per l'ottenimento dell'agibilità di carattere generale di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1996. A tal proposito, proprio recentemente – così come risulta dalla comunicazione inviata dalla società in data 31 gennaio 2013 al comune di Quartu Sant'Elena – sono stati portati a compimento pressoché tutte le prescrizioni e gli interventi prescritti dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui al verbale n. 02/2013;
in relazione a quanto sopra, per la disputa delle gare casalinghe della squadra, la Società ha richiesto ed ottenuto il rilascio, da parte del sindaco di Quartu, delle licenze d'uso ex articolo 68 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Ciò è accaduto per le gare Cagliari-Pescara, Cagliari-Genoa, Cagliari-Napoli e Cagliari-Palermo, nel pieno rispetto delle condizioni dell'ordine e della sicurezza pubblica, tanto è vero che non si è verificato, in quelle occasioni, alcun episodio di disordine. Grazie alla collaborazione delle forze dell'ordine del gruppo operativo sicurezza (GOS), del servizio d'ordine e delle misure e interventi approntati dalla società, quella che era considerata tra le più a rischio tra le partite in calendario (Cagliari-Napoli) si è svolta nel più assoluto rispetto dell'ordine e della sicurezza pubblica;
si evince da quanto sopra che lo stadio, pur in pendenza della definizione del procedimento di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1996, non ha fatto emergere in quelle occasioni e, tanto più ora che quasi tutti gli interventi prescritti dalle autorità competenti sono stati realizzati, carenze e/o incompletezze strutturali tali da mettere a repentaglio o rendere impossibile la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica;
il Cagliari Calcio, vista l'imminenza della gara del campionato di serie A TIM Cagliari-Milan, sin dal 28 gennaio 2013, aveva inoltrato al comune di Quartu Sant'Elena apposita istanza per ottenere la licenza ex articolo 68 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nella convinzione che, stanti gli interventi eseguiti dopo l'ultima gara casalinga e anche alla luce dei precedenti citati, non avrebbe avuto alcuna difficoltà ad ottenerla con congruo anticipo per consentire una efficiente organizzazione dell'evento sportivo;
inspiegabilmente, a soli tre giorni dalla gara, la società Cagliari Calcio non aveva ottenuto ancora la licenza d'uso richiesta dal 28 gennaio 2013. Anzi, è venuta a conoscenza del fatto che, nonostante gli interventi di miglioria eseguiti con particolare riferimento all'approntamento delle misure di sicurezza richieste, prima il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica (COSP) e poi la prefettura hanno sostenuto che lo Stadio non sarebbe stato idoneo ad accogliere l'evento, nonostante non risultasse che gli organismi competenti avessero effettuato una verifica e/o sopralluogo dell'impianto che prendesse atto di tutti gli ulteriori interventi eseguiti;
lo scarno comunicato diffuso dalla prefettura in data 4 febbraio 2012, secondo cui il COSP si sarebbe determinato in senso negativo dopo aver «preso atto del prevedibile afflusso molto elevato di sostenitori dello squadra locale e della squadra ospite, anche in virtù degli ultimi risultati positivi ottenuti dalle due squadre...»; si basa su elementi, per quanto concerne il primo, non supportato da alcun riscontro concreto, e, per quanto concerne il secondo, invece, irrilevanti come tali ed, anzi, meritevoli di valutazione di segno opposto. Come pure, la conclusione secondo cui permarrebbero «carenze strutturali dello stadio tuttora incompleto per quanto concerne rilevanti profili attinenti alla gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica...» non trova alcun fondamento. In buona sostanza, si tratta di determinazione assai singolare, in quanto in precedenza, nonostante si siano tenute partite considerate anche più a rischio di Cagliari-Milan (id est: Cagliari-Napoli), non si sono mai registrate affermazioni del genere da parte del COSP. Affermazioni che destano meraviglia anche laddove si consideri che il COSP – nonostante i singoli membri che lo compongono ne siano stati informati da parte della Società – sembra ignorare gli interventi che sono stati realizzati che, come visto, le Autorità competenti ben si sono guardate dal fare oggetto di sopralluogo nonostante l'esplicita richiesta in tal senso della società ricorrente del 4 febbraio 2013;
la prefettura, senza tener minimamente conto del fatto che fossero stati realizzati gli interventi e che la Società avesse chiesto un sopralluogo, comunicava all'Osservatorio, al Questore e alla Lega Nazionale di Serie A, le proprie decisioni negative precludendo qualsiasi possibilità di rilascio della licenza d'uso per lo svolgimento della partita Cagliari-Milan;
tutti questi atti e comportamenti si configurano, secondo l'interrogante come eccesso di potere per straripamento – violazione e falsa applicazione dell'articolo 1-octies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, – violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale 1o dicembre 2005; eccesso di potere per straripamento – eccesso di potere per difetto di istruttoria – travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e sviamento. Eccesso di potere per contraddittorietà. Violazione del principio di leale cooperazione;
tale comportamento della prefettura ha reiteratamente rischiato di non garantire l'ordine e la sicurezza la cui tutela tutte le Autorità sono chiamate a garantire;
tale comportamento ha provocato una reazione unanime dell'intera popolazione sarda alla notizia che, ancora una volta, come in passato, l'unica squadra di serie A della propria regione, per ragioni incomprensibili, sarà costretta, per l'intero campionato, a disputare le partite casalinghe non nel proprio territorio –:
se non ritenga necessario adottare tutti gii atti necessari per l'allontanamento con effetto immediato del prefetto di Cagliari per manifesta incompatibilità ambientale e per aver ripetutamente messo in discussione l'ordine pubblico con atteggiamenti e atti in totale contrasto con il principio di leale collaborazione con le istituzioni locali e la stessa comunità sarda. (4-00063)