• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02679-bis- ... premesso che: è prossima l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014, di riscrittura delle regole Imu per i terreni agricoli; dall'applicazione...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02679-bis-A/298presentato daBOSCO Antoninotesto diDomenica 30 novembre 2014, seduta n. 342

La Camera,
premesso che:
è prossima l'emanazione del decreto previsto dall'articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014, di riscrittura delle regole Imu per i terreni agricoli; dall'applicazione della norma è previsto un maggior gettito di 350 milioni di euro;
il decreto ha il compito di individuare, sulla base dell'altitudine, i terreni esenti da Imu; la conferma dell'esenzione totale, già prevista dal 1993 per l'Ici, opera solo per i comuni con altitudine superiore a 600 metri. Nei comuni con altitudine compresa fra 281 e 600 metri, invece, l'esenzione opera solo per i terreni dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
inizialmente la norma aveva effettivamente previsto la possibilità di diversificare «eventualmente» tra terreni posseduti da coltivatori diretti e gli altri, ma in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 66 questa eventualità è stata espunta dal testo e quindi la norma primaria sembrava imporre in tutti i comuni montani il distinguo tra coltivatori diretti ed altri possessori, distinguo che però non sembra stata recepita nelle bozze di decreto che stanno circolando;
la normativa, poi, fa riferimento ai terreni «posseduti» dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, non è quindi richiesta la conduzione. Ciò sembrerebbe comportare che i terreni incolti montani posseduti dai coltivatori diretti sono sempre esenti;
l'applicazione della norma, così come concepita sembra comportare disparità tra comune e comune parametri previsti dalla bozza di decreto creano più di un problema, perché in molti comuni l'altitudine al centro è ben lontana dall'indicare la condizione di tutto il territorio comunale;
inoltre, in numerosissimi casi, il terreno è di proprietà dei genitori, dei fratelli o del coniuge del coltivatore professionale, il quale lo gestisce come bene di famiglia,

impegna il Governo

al fine di evitare l'insorgere di innumerevoli contenziosi, la cui definizione è tutt'altro che certa in favore dell'erario, in forza delle diverse illogicità della norma originaria e della sua applicazione, a valutare la possibilità di introdurre norme che, assicurando la parità di gettito, stabiliscano:
che il requisito della montanità o semi-montanità sia collegato all'altezza del terreno oggetto di tassazione;
che l'esenzione si applica anche nel caso in cui il terreno sia di proprietà degli ascendenti, del coniuge o dei fratelli del coltivatore professionale che lo conduce;
che l'esenzione si applica solo ai terreni in attualità di coltivazione o di conduzione agro-silvo-forestale.
9/2679-bis-A/298. (Testo modificato nel corso della seduta) Bosco, De Girolamo.