• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.4/07130 la Giunta Capitolina, nel dicembre 2009, ridefiniva, con delibera n. 422, la dotazione organica di diritto, il fabbisogno di personale, il piano assunzionale 2010-2012 ed indiceva 22 procedure...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07130presentato daPARENTELA Paolotesto diMercoledì 3 dicembre 2014, seduta n. 344

PARENTELA. — Al Ministro della giustizia, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
la Giunta Capitolina, nel dicembre 2009, ridefiniva, con delibera n. 422, la dotazione organica di diritto, il fabbisogno di personale, il piano assunzionale 2010-2012 ed indiceva 22 procedure selettive per titoli ed esami soprannominate «concorsone» tra cui figurava quella d'istruttore amministrativo – Categoria C – pos. ec. C1 – Famiglia economico amministrativa, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2010, per il quale venivano messi a concorso 300 posti;
il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scadeva nel mese di marzo 2010 ma l'inizio delle prove avveniva nel 2012, due anni dopo. Il ritardo fu legato a problemi relativi all'incarico della società che avrebbe dovuto occuparsi della gestione delle selezioni;
poiché il numero di domande di partecipazione era superiore rispetto ai posti messi a concorso venivano svolte le prove preselettive nel mese di luglio 2012. Il 21 dicembre 2012, si espletavano le prove scritte per coloro che avevano superato la preselettiva e ad ottobre 2013 iniziavano le prove orali per circa 2000 concorsisti;
il 10 luglio 2014 veniva pubblicata la graduatoria ufficiale definitiva con determinazione dirigenziale n. 1298 recante il seguente risultato: 1745 idonei, di cui i primi 300 dichiarati vincitori;
con la conversione in legge del decreto-legge n. 101 del 2013 (legge n. 125 del 2013), il legislatore dispone all'articolo 4, commi 3-5 – «Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego» – che, fino al 31 dicembre 2016, l'autorizzazione all'avvio di nuovi concorsi, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (nonché per le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca), sia subordinata alla verifica dell'assenza di graduatorie concorsuali approvate dal 1° gennaio 2008, per ciascun soggetto pubblico interessato, relative alle professionalità necessarie, anche secondo criteri di equivalenza. Resta in ogni caso fermo che, prima di avviare nuovi concorsi, le amministrazioni possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate e devono attivare procedure di mobilità. In relazione a ciò, si proroga al 31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie concorsuali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, con esclusione delle graduatorie già prorogate di ulteriori 5 anni oltre la loro vigenza ordinaria. Infine, si prevede che il Dipartimento della funzione pubblica avvii, entro il 30 settembre 2013, un monitoraggio telematico dell'attuazione delle misure;
ai sensi della legge n. 350 del 2003, come richiamata dalla legge di conversione del decreto-legge n. 101 del 2013 in materia di pubblica amministrazione e pubblico impiego, le amministrazioni pubbliche possono reclutare le risorse umane attraverso l'utilizzo delle graduatorie vigenti approvate da altre amministrazioni con un accordo che può avvenire anche ex post rispetto al momento dell'indizione della procedura concorsuale e/o della formale approvazione della graduatoria. La giurisprudenza amministrativa e contabile è concorde nel ritenere che ciò che davvero rileva, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in rassegna, non è tanto (e non è solo) la data in cui le «amministrazioni interessate» devono raggiungere il «previo accordo», quanto piuttosto che l’«accordo» stesso, che può essere successivo all'approvazione della graduatoria, deve intervenire prima dell'utilizzazione della graduatoria: accordo che può avvenire anche con uno scambio di lettere a sancire l'intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo. L'altro elemento necessario è che il profilo e la categoria professionale del posto che si intende coprire devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare;
il Ministro della giustizia, lo scorso settembre, a Foggia, al congresso dell'associazione italiana giovani avvocati, affermava: «Sono convinto che pur in una stagione di ristrettezze e di tagli noi faremo la nostra parte per raggiungere quell'obiettivo del 3 per cento della riduzione della spesa ministeriale ma la condizione che io ho posto è che dal 2015 ci sia il reclutamento di almeno 1000, tra personale amministrativo e di cancelleria. Perché, diversamente, qualsiasi tipo di riforma sarebbe sospesa nel vuoto; il Ministro ha anche annunciato che il Governo sta lavorando per determinare procedure di mobilità da altri reparti della Pubblica Amministrazione»;
l'utilizzo delle graduatorie (al pari dello lo scorrimento, vedasi sentenza del Consiglio di Stato n. 4329/2012 e n. 6560/2012) trova causa nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e quindi senza gravare il bilancio dei costi di una nuova selezione e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali, compresa la procedura di mobilità. «La mobilità esterna – come precisato da recente pronuncia del Consiglio di Stato – non comporta alcun risparmio di spesa, attesa la maggior spesa per la nuova procedura, mentre sotto gli altri aspetti (migliore razionalità dell'organizzazione pubblica e della funzionalità dei suoi uffici), le due procedure di assunzione si equivalgono, attesa la garanzia di professionalità o già formate in ambito amministrativo per il personale in mobilità o accertata a mezzo regolare concorso per gli idonei –:
come intenda affrontare la questione del reclutamento di almeno 1000 figure professionali tra personale amministrativo e di cancelleria e se non ritenga, per non gravare il bilancio dei costi di una nuova selezione, che queste risorse possano essere individuate tra i 1745 vincitori ed idonei della procedura selettiva del comune di Roma per 300 istruttori amministrativi – Categoria C – pos. ec. C1 – famiglia economico amministrativa risultanti dalla determinazione dirigenziale di Roma Capitale n. 1298 del 10 luglio 2014 di approvazione della graduatoria finale;
se non ritenga opportuno, mediante condivisione/cessione delle graduatorie anche in altri comparti, ricollocare ed avviare al lavoro tali figure professionali altamente qualificate risultanti dalle selezioni della procedura esposta nelle premesse considerando che il piano assunzionale predisposto dal comune di Roma prevede numeri che non copriranno nei prossimi tre anni neanche la metà dei soli vincitori. (4-07130)