• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/00095 SANGALLI, FABBRI, TOMASELLI, VACCARI, ROSSI Gianluca, GUERRIERI PALEOTTI, FAVERO, LO GIUDICE, CHITI, CIRINNA', ESPOSITO Stefano, PEGORER, PEZZOPANE, MICHELONI, PAGLIARI, CERONI, BERTUZZI,...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-00095 presentata da GIAN CARLO SANGALLI
mercoledì 24 aprile 2013, seduta n.015

SANGALLI, FABBRI, TOMASELLI, VACCARI, ROSSI Gianluca, GUERRIERI PALEOTTI, FAVERO, LO GIUDICE, CHITI, CIRINNA', ESPOSITO Stefano, PEGORER, PEZZOPANE, MICHELONI, PAGLIARI, CERONI, BERTUZZI, PINOTTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

l'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sostituendo il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto il principio della corresponsabilità, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) e delle ritenute relative ai contratti di appalto, tra il committente e l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, "ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento";

l'articolo 13-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha sostituito integralmente il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, inoltre, ha aggiunto al medesimo art. 35 i commi 28-bis e 28-ter;

la novella ha introdotto la responsabilità dell'appaltatore e del subappaltatore per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto e nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto;

in capo al committente, è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro, nel caso in cui lo stesso provveda ad effettuare il pagamento all'appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore;

considerato che:

con la circolare n. 40/E del 2012 dell'Agenzia delle entrate è stata prevista, in alternativa alle asseverazioni prestate dai Centri assistenza fiscale (CAF) e dai professionisti abilitati, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'appaltatore o il subappaltatore attesti l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione;

successivamente, con la circolare n. 2/E del 1° marzo 2013, l'Agenzia delle entrate ha chiarito in modo più esaustivo l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo della disposizione - l'articolo 13-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, che modifica dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006 -, riferendolo alle sole fattispecie riconducibili al contratto di appalto di opere e servizi, non limitatamente al settore edilizio, lasciando fuori gli appalti di fornitura dei beni, il contratto d'opera, il contratto di trasporto, il contratto di subfornitura e le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile;

valutato che, a giudizio dell'interrogante:

il meccanismo della solidarietà può essere arrestato a causa dell'incompletezza della documentazione ovvero della difficoltà di dimostrazione del corretto assolvimento dell'IVA e, di conseguenza, della presentazione dell'autocertificazione;

in molti casi, siffatta incompletezza della documentazione o dell'autocertificazione, causata dalle difficoltà di dimostrazione del corretto assolvimento dell'Iva, può impropriamente concorrere a ritardare i pagamenti delle prestazioni;

tale meccanismo di pagamento tra imprese potrebbe, verosimilmente, provocare una violazione della privacy, connessa all'accesso ai dati contenuti nei registri Iva, posto che il versamento dell'Iva è il risultato di una complessa operazione di liquidazione, nella quale convergono tutte le operazioni attive e passive anche estranee al rapporto contrattuale;

valutato inoltre che, sempre a giudizio dell'interrogante:

le nuove regole per gestire le richieste di autocertificazioni comportano ulteriori e notevoli aggravi burocratici ed un conseguente aumento dei costi gestionali, talvolta insostenibili, per le imprese di piccole dimensioni;

un sistema di tal fatta potrebbe comportare, anche per valori di importi minimi, sanzioni pesantissime (da 5.000 a 200.000 euro), colpendo il più delle volte micro o piccoli imprenditori;

le sanzioni in capo al committente sono troppo severe rispetto alla violazione, perché non sono correlate all'esistenza dell'evasione bensì alla mancata dimostrazione della compliance;

la responsabilità solidale negli appalti, così concepita, viola i principi di proporzionalità, certezza del diritto e parità di trattamento tra Stati dell'Unione europea, richiamati agli articoli 205, 207 e 273 della direttiva 2006/112/CE, in base alla quale gli Stati membri possono stabilire «che una persona diversa dal debitore dell'imposta sia responsabile in solido per l'assolvimento dell'IVA» e adottare «misure necessarie affinché le persone che (...) sono considerate responsabili in solido dell'assolvimento dell'IVA, adempiano detti obblighi di pagamento», nonché stabilire «altri obblighi che ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA»;

è necessario ripristinare il corretto rapporto costituzionalmente riconosciuto tra le imprese e lo Stato, lasciando a quest'ultimo il controllo sulla regolarità dei versamenti fiscali,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di promuovere la modifica della disposizione normativa, in special modo nella parte in cui è previsto il versamento dell'Iva che, come esposto in premessa, determina, a giudizio degli interroganti, maggiori adempimenti fiscali, burocratici e amministrativi, ulteriori rallentamenti dei pagamenti, nonché inaccettabili difficoltà nel regolare esercizio delle attività per le imprese, già costrette a fronteggiare una grave crisi economica e una elevata pressione fiscale.

(4-00095)