Testo INTERPELLANZA
Atto a cui si riferisce:
C.2/00776 il secondo comma dell'articolo 44 della Costituzione dispone che «la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane»;
la legislazione nazionale sulla montagna in cui si è...
Atto Camera
Interpellanza urgente 2-00776presentato daOLIVERIO Nicodemo Nazzarenotesto diGiovedì 4 dicembre 2014, seduta n. 345
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
il secondo comma dell'articolo 44 della Costituzione dispone che «la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane»;
la legislazione nazionale sulla montagna in cui si è tradotto il dettato costituzionale si è fondata sulla legge n. 991 del 1952 («Provvedimenti in favore dei territori montani»), successivamente modificata dalla legge n. 657 del 30 luglio 1957. Tale normativa aveva previsto che gli stessi provvedimenti in favore delle aree montane, potessero riguardare anche comuni con «analoghe condizioni economico-agrarie». Così il dettato costituzionale veniva interpretato facendo rientrare nel significato di «montagna» tutti i territori in condizioni svantaggiate;
il tema dei «territori svantaggiati» ha interessato anche le politiche dell'Unione europea. Nel documento «Europa 2000+» (1995) si introduceva la categoria delle «aree rurali con difficoltà di accesso», corrispondenti a «molte aree collinari e montane, oltre alle isole minori»;
negli ultimi vent'anni l'Unione europea ha però modificato l'originaria visione in negativo dei territori svantaggiati e ha cominciato a parlare di territori «diversi», che possono essere strategici in una prospettiva di sviluppo sostenibile, grazie alla loro valenza economica, ambientale, energetica e culturale (si veda ad esempio il Libro verde sulla coesione territoriale, 2008). Sono così maturate le premesse dell'attuale politica italiana delle «aree interne». Già il piano strategico nazionale (PSN) per la programmazione dei fondi comunitari 2007-2013 prevedeva interventi prioritari di sostegno allo sviluppo per tutte le regioni agrarie ISTAT che ricadono nelle zone altimetriche di montagna e collina;
l'Unione europea ha ad ogni modo sempre tenuto in debita considerazione gli svantaggi naturali che si ripercuotono sugli agricoltori delle zone montane e sugli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane, allo scopo prevedendo a carico del Fondo europeo per lo sviluppo rurale, la possibilità di erogare determinate indennità compensative. Con tali misure si è voluto sostenere il mantenimento delle aziende agricole in tali aree difficili al fine di ottenere una maggiore tutela del territorio, una conservazione della biodiversità e una tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico;
l'attuale disegno strategico dell'Unione europea si fonda su una coerente continuità di visione nell'evoluzione delle politiche di riequilibrio territoriale (ora dette di coesione territoriale), mantenendo fermo il principio del sostegno per i soggetti che operano nelle aree montane, in quelle collinare e più in generale nelle «aree interne» quali ambiti territoriali rappresentativi di quei territori che anche al di là delle caratteristiche intrinseche, risultano essere deprivati (lontani dai servizi, spopolati, con poche opportunità di lavoro) rispetto ad aree più prospere;
per quanto riguarda le imposte patrimoniali, si ricorda che nel rispetto del dettato costituzionale di cui al predetto articolo 44 della Costituzione, la normativa sull'imposta comunale sugli immobili aveva previsto l'esenzione di tale imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
tale previsione è stata poi mantenuta operativa anche per quanto riguarda l'imposta municipale unica, prevedendo che «Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni». Successivamente, con l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, il predetto comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 è stato sostituito con la seguente previsione: «5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014 (...)»;
dato che tale decreto non è stato emanato in tempi utili per il versamento della prima rata dell'IMU a giugno 2014, i contribuenti hanno applicato le norme attualmente in vigore, quindi continuando a fare riferimento all'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, così come previsto dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 3 del 2012, la quale ha chiarito che fino all'emanazione di detto decreto, l'esenzione in questione si rende applicabile per i terreni contenuti nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, che stabiliva analoga esenzione ai fini ICI. I terreni situati in comuni montani o nelle aree collinari «sfavorite», identificante dall'articolo 15, della legge n. 984 del 1977 ed elencate ai fini ICI nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, sono stati esentati dall'imposta IMU, nel 2012 e 2013 in quanto continuavano a valere le esenzioni previste dal decreto legislativo n. 504 del 1992. Per tali immobili l'IMU non era dovuta né per il primo né per il secondo semestre 2013, qualunque fosse stata la qualifica del proprietario del fondo (circolare n.5/DF dell'11 marzo 2013);
in questi giorni è stata pubblicata sul sito del dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze una bozza del decreto interministeriale di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012 secondo cui sarebbe applicato un criterio di esenzione dell'IMU per i terreni agricoli dei comuni montani basato su tre fasce altimetriche, certificate dall'ISTAT, cui gli stessi comuni devono rientrare. In particolare, rimarrebbero tutelati totalmente solo i comuni con un'altitudine superiore ai 600 metri, mentre l'esenzione parziale comprenderebbe i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali ubicati nei comuni tra i 281 e i 600 metri di altitudine; gli altri, i non montani, dovrebbero pagare un IMU completa su tutti i terreni;
il decreto in esame è strutturato esclusivamente sulla base delle fasce altimetriche, determinate in base a criteri opinabili, considerato che il pagamento dell'IMU non è richiesto su terreni montani o collinari coltivati con produzioni agricole pregiate, in grado di assicurare buoni redditi, mentre è richiesto su terreni con colture poco redditizie solo perché collocate in pianura;
il pagamento dell'IMU così come strutturato graverà particolarmente sulla piccola e dispersa proprietà non produttiva collocata in particolar modo sopra la fascia dei 282 metri;
l'IMU in questione dovrebbe essere versata entro il 16 dicembre 2014;
stando alle notizie in circolazione, nelle intenzioni del Governo, sarebbero esentati solo 1.578 comuni, altri 2.568 avrebbero un'esenzione parziale, limitata ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali. Negli altri comuni invece, pagherebbero tutti. Ove tale ipotesi fosse accertata, il Governo darebbe però un segnale ad avviso degli interpellanti contraddittorio ed incomprensibile, oltre che nei confronti dell'articolo 44 della Costituzione, anche rispetto ai principi sulla tutela delle aree interne previsti dal diritto europeo oltre che agli obiettivi che lo stesso Governo sta perseguendo con la propria azione politica, soprattutto per quanto riguarda l'equità fiscale, la certezza della quantificazione delle imposte, la lotta al dissesto idrogeologico ed il rafforzamento della coesione sociale;
inoltre, l'eventuale cambiamento in corso d'opera e alla fine dell'anno delle regole fiscali riguardanti l'agricoltura, per altro in modo retroattivo e contro lo statuto del contribuente, costringerebbe i contribuenti ad una corsa contro il tempo per versare un'imposta mai pagata in precedenza per inconfutabili previsioni normative a carattere fondamentale;
gli agricoltori, anche in quanto imprese, dovrebbero ad ogni modo poter preparare per tempo le proprie strategie imprenditoriali per fare fronte ai tributi previsti per l'anno di riferimento, mentre nel caso dell'ipotizzata IMU per i terreni montani ciò non sarebbe garantito, con indubbio aggravio sui redditi degli agricoltori e sulla sostenibilità delle imprese agricole che hanno previsto ed effettuato investimenti che a fine anno potrebbero rimanere privi di copertura –:
quali informazioni il Governo possa fornire elementi, per quanto di competenza, in merito alla questione esposta in premessa;
se ad ogni modo non si intendano assumere iniziative affinché venga prorogata la data di scadenza del pagamento della rata IMU in esame in modo che i contribuenti interessati possano fare fronte agli adempimenti previsti nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto del contribuente e le amministrazioni locali possano adempiere a quanto previsto nel dettato normativo senza essere costrette ad affrontare situazioni di disavanzo nei bilanci, avendo già provveduto, entro il termine di scadenza del 30 novembre, a chiudere i relativi adempimenti contabili;
se il Governo intenda attivarsi per confermare le tutele e le precedenti previsioni di esenzione fiscali previste dall'ordinamento in favore degli agricoltori delle aree interne, montane e collinari.
(2-00776) «Oliverio, Sani, Borghi, Mongiello, Antezza, Pagani, Mariano, Grassi, Dal Moro, Anzaldi, Carra, Burtone, Zanin, Covello, Iacono, Massa, Romanini, Rubinato, Ginefra, Montroni, Marrocu, Cenni, Taricco, Capone, Censore, Famiglietti, Blazina, Pierdomenico Martino, Battaglia, Ginoble, Fusilli, Peluffo, Greco, Gullo».