• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/00098 l'articolo 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito con modificazioni...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00098presentato daMISIANI Antoniotesto diLunedì 25 marzo 2013, seduta n. 3

MISIANI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha previsto «in considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e delle condizioni del mercato immobiliare e dei mercati finanziari» la messa in liquidazione del patrimonio separato relativo alla prima e alla seconda operazione di cartolarizzazione effettuate dalla Società cartolarizzazione immobili pubblici srl (SCIP);
la scelta di concludere la fallimentare esperienza delle cartolarizzazioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici conferiti in Scip2, le cui modalità di attuazione sono definite dal medesimo articolo 43-bis, lascia insoluti una serie di rilevanti quesiti, con particolare riferimento ai contenuti e ai costi dell'operazione di liquidazione;
secondo il comma 4 dell'articolo 43-bis il valore degli immobili è determinato dall'Agenzia del territorio entro e non oltre il 20 marzo 2009, sulla base delle liste contenenti gli elementi identificativi degli immobili in possesso della SCIP;
il comma 6 dell'articolo 43-bis dispone che il trasferimento degli immobili di cui al comma 2 appartenenti al patrimonio separato relativo alla seconda operazione di cartolarizzazione è effettuato per un corrispettivo pari al valore degli immobili stessi determinato ai sensi del comma 4. Tale corrispettivo è versato alla SCIP, al netto dell'eventuale maggiore valore individuato ai sensi del comma 4 rispetto alle passività della società stessa relative alla seconda operazione di cartolarizzazione, per i titoli emessi, i costi ed i finanziamenti assunti, al netto degli incassi disponibili –:
quale sia stata la valutazione finale predisposta dall'Agenzia del territorio ai sensi del comma 4 dell'articolo 43-bis per il conferimento di tutti gli immobili SCIP ancora invenduti;
a quanto ammontino in complesso i corrispettivi versati, ai sensi del comma 6 dell'articolo 43-bis, dagli enti previdenziali alla SCIP;
quali enti abbiano versato effettivamente le somme dovute secondo quanto previsto dalla normativa sopra richiamata;
a quanto ammontino i corrispettivi versati da ciascun ente previdenziale per ricomprare i beni;
in quale forma siano state o verranno poste a bilancio degli enti previdenziali le cifre necessarie al riacquisto degli immobili;
se nel lasso di tempo intercorrente dalla conversione in legge del decreto-legge siano state alienate unità immobiliari riacquisite dagli enti;
quali valutazioni economiche verranno applicate per la successiva dismissione del patrimonio invenduto, cioè quali prezzi unitari saranno previsti per le vendite e chi dovrà determinarli;
se risponda al vero che gli enti previdenziali, in particolare l'INPS, abbiano chiesto agli affittuari degli immobili classificati di pregio di acquistare ad un prezzo rivalutato, ovvero che gli stessi appartamenti sarebbero messi all'asta nei prossimi mesi con nuove valutazioni totalmente differenti da quelle già da tempo individuate dall'Agenzia, del territorio;
se risponda al vero che esistano contatti formali tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i comitati degli inquilini degli stabili di pregio per mettere a punto soluzioni transattive come più volte richiesto dagli stessi inquilini;
se risponda al vero che verrebbero equamente indennizzati quegli inquilini che hanno già acquistato un immobile di pregio e ne mantengano a tutt'oggi la proprietà stante il fatto che essi hanno adempiuto alle prescrizioni della legge e che diverse e più favorevoli condizioni ottenute anche in via transattiva dagli attuali affittuari di immobili di pregio finirebbero per aprire un ulteriore contenzioso negativo con il Ministero dell'economia e gli enti previdenziali;
se gli enti previdenziali pubblici abbiano stilato un business plan di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali per la totale alienazione degli immobili acquistati o se invece si preveda per quelli non ancora optati un'acquisizione al patrimonio, togliendoli di fatto dalla vendita anche in futuro e mantenendoli nella stretta proprietà agli enti stessi. (4-00098)