• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/01642/006 tenuto conto dell'ampio dibattito svoltosi in Commissione giustizia sul tema dell'autoriciclaggio, e dell'urgenza di un intervento legislativo sulla questione, impegna il Governo a valutare...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/1642/6 presentato da FELICE CASSON
giovedì 4 dicembre 2014, seduta n. 365

Il Senato,
tenuto conto dell'ampio dibattito svoltosi in Commissione giustizia sul tema dell'autoriciclaggio, e dell'urgenza di un intervento legislativo sulla questione,
impegna il Governo a valutare l'opportunità:
di sostenere nel corso della discussione del disegno di legge recante Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti - presentato al Senato il 20 novembre 2014 - una previsione di reato volta ad unificare in un unico articolo del codice penale i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio che punisca con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero ne attribuisce ad altri fìttiziamente la titolarità o comunque compie in relazione ad essi altre operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, ovvero li impiega in attività imprenditoriali, economiche, speculative o finanziarie;
di adoperarsi affinché detta previsione di reato stabilisca: che la pena sia aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore; che la pena sia diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni; che la pena sia diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte di sostituzione o di trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto; che la pena sia diminuita fino alla metà se il fatto è di particolare tenuità;
di adoperarsi affinché detta previsione di reato stabilisca: che le circostanze attenuanti - diverse da quella prevista per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte di sostituzione o di trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto e dagli articoli 62, numero 6), 98 e 114 del codice penale - concorrenti con l'aggravante per coloro il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante; nonché ad adoperarsi affinché detta previsione di reato stabilisca che ad essa si applichi l'ultimo comma dell'articolo 648 del codice penale.
(numerazione resoconto Senato G3.100)
(9/1642/6)
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE