• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/00144 GATTI, DE PIN, CASALETTO, DONNO - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico - Premesso che il comma 3 dell'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-00144 presentata da MARIA GRAZIA GATTI
martedì 7 maggio 2013, seduta n.019

GATTI, DE PIN, CASALETTO, DONNO - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico - Premesso che il comma 3 dell'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilisce che per i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli "il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile";

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

in merito a tale normativa, in data 26 febbraio 2013 il direttore generale di Confindustria, dottoressa Marcella Panicci, inviava al capo di gabinetto del Ministero dello sviluppo economico una richiesta di chiarimenti per sapere se la disciplina in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali afferenti alla cessione di prodotti agricoli e agroalimentari sia stata tacitamente abrogata da quella successiva più generale, di derivazione europea, introdotta dal decreto legislativo n. 192 del 2012 di attuazione della direttiva 2011/7/UE in materia di ritardi di pagamento in tutte le transazioni commerciali;

il Ministero ha risposto a tale richiesta (protocollo n. 5401 del 26 marzo 2013, firmata dal capo dell'ufficio legislativo consigliere Raffaello Sestini) scrivendo che nella riscrittura dell'art. 4 del decreto-legge n. 231 del 2002, operata con il decreto legislativo n. 192 del 2012, non è stata riproposta la definizione di prodotti alimentari deteriorabili, né è stata fatta esplicitamente salva la disciplina diversa prevista dall'art. 62 per tali tipi di prodotti;

non sembra quindi che possa trovare spazio una disciplina derogatoria per talune tipologie di transazioni commerciali dovendosi applicare la disciplina europea di cui alla direttiva 2011/7/UE anche per le transazioni commerciali per i prodotti agricoli ed agroalimentari che deve prevalere sulle difformi e incompatibili previsioni nazionali;

a parere dell'ufficio, occorre fare ricorso al criterio generale previsto dalle disposizioni preliminari al codice civile, secondo le quali una successiva disciplina generale, estesa ad una intera materia che non reca eccezioni e che non fa salve eventuali norme speciali precedenti, si sovrappone anche alle precedenti eccezioni, determinando la tacita abrogazione della precedente disciplina speciale, che viene così integralmente sostituita dalla normativa generale;

conseguentemente si può ragionevolmente ritenere che la disciplina in materia di ritardi di pagamento nelle transizioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli ed alimentari di cui all'art. 62 sia stata tacitamente abrogata da quella successiva più generale, di derivazione europea, introdotta dal decreto legislativo n. 192 del 2012, fermo restando che, in caso contrario, la medesima disciplina di cui all'art. 62 dovrebbe, in ogni caso, essere disapplicata per contrasto con il sopravvenuto diritto europeo;

considerato altresì che a quanto risulta agli interroganti:

sempre in merito all'art. 62, in data 2 aprile 2013 il capo dell'ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, consigliere Salvatore Mazzacapo, ha inviato al direttore generale di Confindustria una comunicazione (protocollo in uscita n. 3470), in cui dopo aver, alquanto sorprendentemente, affermato di aver appreso della citata risposta del Ministero dello sviluppo economico, avendo consultato il sito internet, fa riferimento al consolidato canone lex posterior generalis non derogat legi priori speciali : si vedano le sentenze della Cassazione civile 18 novembre 2011, n. 24224, e 27 marzo 2012, n. 4900, in cui si legge: «la regola dell'abrogazione non si applica quando la legge anteriore sia speciale od eccezionale e quella successiva, invece, generale (...), ritenendosi che la disciplina generale (...) non abbia ragione di mutare quella dettata per singole o particolari fattispecie, dal legislatore precedente»;

ne consegue dunque, secondo il Mistero che la disposizione contenuta nell'art. 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 non può ritenersi abrogata dalla successiva normativa di cui al decreto legislativo n. 192 del 2012 e quindi deve essere confermata la piena efficacia e vitalità della normativa speciale in tema di cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui al ripetuto art. 62;

a sostegno di tale tesi, vengono inoltre citati: l'art. 12, comma 3, della direttiva 2011/7/EU secondo cui: "Gli stati membri possono mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva"; l'adunanza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 6 febbraio 2013, nel corso della quale la medesima Autorità ha deliberato di approvare il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli ed alimentari", previsto all'art. 7 del decreto ministeriale n. 199 del 2012, attuativo dell'art. 62 del decreto-legge n. 1 del 2012,

si chiede di sapere quali azioni concrete i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per giungere ad un'univoca interpretazione in merito alla normativa di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 al fine di evitare un danno ai creditori del settore agricolo-alimentare.

(4-00144)