Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
S.0/01385/002/ ... in sede di esame del disegno di legge AS 1385, recante disposizioni in materia elettorale, già approvato dalla Camera dei deputati;
premesso che:
come noto, la Corte costituzionale, con...
Atto Senato
Ordine del Giorno 0/1385/2/01 presentato da GIOVANNI ENDRIZZI
martedì 9 dicembre 2014, seduta n. 227
La 1a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge AS 1385, recante disposizioni in materia elettorale, già approvato dalla Camera dei deputati;
premesso che:
come noto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge elettorale n. 270 del 2005 (cosiddetto "Porcellum") segnatamente, con riferimento al premio di maggioranza ed al meccanismo del voto bloccato di lista;
considerato che:
il sistema elettorale delineato dal giudice costituzionale, di carattere proporzionale, non può ritenersi integralmente "autoapplicativo". La sentenza, infatti, nel punto 6 del "Considerato in diritto", dispone che i vizi di carattere costituzionali in essa rilevati "potranno, d'altro canto, essere rimossi anche mediante interventi normativi secondari, meramente tecnici ed applicativi della presente pronuncia e delle soluzioni interpretative sopra indicate";
in altri termini, il sistema elettorale che resta in vigore per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale non può attualmente ritenersi complessivamente idoneo a "garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo", così come richiesto dalla costante giurisprudenza della stessa Corte costituzionale (da ultimo, sentenza n. 13 del 2012), in mancanza degli interventi normativi secondari individuati nella sentenza;
valutato, inoltre, che le leggi elettorali sono "costituzionalmente necessarie", in quanto "indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali" (sentenza n. 13 del 2012; analogamente, sentenze n. 15 e n. 16 del 2008, n. 13 del 1999, n. 26 del 1997, n. 5 del 1995, n. 32 del 1993, n. 47 del 1991, n. 29 del 1987), dovendosi inoltre scongiurare l'eventualità di "paralizzare il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 88 Cost. (sentenza n. 13 del 2012)",
assume in proposito la seguente linea di indirizzo:
esaminare prioritariamente i disegni di legge di iniziativa parlamentare volti a legificare, con fonti di rango primario, i contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, nonché le soluzioni interpretative ivi indicate.
(0/1385/2/1)
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA