• Testo RISOLUZIONE CONCLUSIVA

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Atto a cui si riferisce:
C.8/00091 Risoluzione conclusiva 8-00091presentato daLODOLINI Emanueletesto diMercoledì 10 dicembre 2014 in Commissione VI (Finanze) 7-00424 Lodolini: Interventi sul regime tributario...



Atto Camera

Risoluzione conclusiva 8-00091presentato daLODOLINI Emanueletesto diMercoledì 10 dicembre 2014 in Commissione VI (Finanze)

7-00424 Lodolini: Interventi sul regime tributario delle aziende di autotrasporto e cabotaggio estere operanti in Italia.

TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE

La VI Commissione,
premesso che:
il settore dell'autotrasporto è di fondamentale importanza per l'economia del nostro Paese, in considerazione della netta prevalenza di tale modalità di trasporto della merce rispetto alle altre;
il settore sta attraversando, a partire dal 2008, un periodo di durissima crisi, dovuto essenzialmente allo sfavorevole andamento dell'economia globale;
le imprese di autotrasporto italiane devono sostenere maggior costi per il carburante e per il lavoro rispetto a tante imprese estere, soprattutto quelle dell'est Europa;
l'incidenza degli altri costi generali è maggiore in Italia rispetto agli altri Paesi europei (nella classifica Eurostat 2013 l'Italia è al 4o posto dopo Svezia, Francia e Lituania);
il divario competitivo favorisce l'ingresso di vettori esteri che sottraggono opportunità di lavoro e risorse al nostro Paese: l'uso dei vettori e dipendenti esteri, con conseguente dumping sociale nei confronti delle imprese di autotrasporto italiane, è passato dal 7 per cento di t/km del 2007 al 37,2 per cento del 2012;
i commi 177 e 178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recano norme in materia di transfer pricing per le società operanti nella raccolta di pubblicità on line; al fine di determinare il reddito di impresa relativo alle operazioni con società non residenti collegate, tali soggetti devono utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività e si prevede inoltre l'obbligo di utilizzare, per l'acquisto delle predette tipologie di servizi, strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario: sarebbe auspicabile l'estensione anche alle aziende estere di autotrasporto e cabotaggio di norme analoghe, per ottenere la tracciabilità dell'attività, la trasparenza delle operazioni e indicatori di profitto connessi ai ricavi realizzati;
la legge delega per la riforma del sistema fiscale (legge n. 23 del 2014), all'articolo 9, comma 1, lettera i), prevede l'introduzione, in linea con le raccomandazioni degli organismi internazionali e con le eventuali decisioni in sede europea, tenendo anche conto delle esperienze internazionali, di sistemi di tassazione delle attività transnazionali, basati su adeguati meccanismi di stima delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale;
risultano in aumento, a detta delle categorie e dei sindacati di riferimento del settore, pratiche sempre più diffuse di palese superamento dell'orario settimanale di lavoro, di turni irregolari di cabotaggio internazionale, di uso illegale del cabotaggio e del distacco transnazionale di autisti;
in considerazione delle gravi ed evidenti distorsioni di mercato, provocate dalle pratiche menzionate, appare evidente l'esigenza di promuovere le condizioni affinché la competitività e la sicurezza nel settore dell'autotrasporto e del cabotaggio siano garantite dal rispetto delle regole, così come previsto dal Regolamento 1072/2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di:
estendere le norme in tema di determinazione del reddito d'impresa e di tracciabilità dei pagamenti contenute nell'articolo 1, commi 177 e 178, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche alle aziende di autotrasporto e cabotaggio;
individuare, in via presuntiva, gli elementi che indichino la nascita di una stabile organizzazione in Italia in relazione all'attività di trasporto merci esercitata da parte di imprese estere che operano continuativamente in Italia entro un determinato periodo di tempo;
prevedere l'indeducibilità, da parte del committente, delle fatture emesse dai vettori, qualora questi ultimi non rispettino le condizioni normative di cui al Regolamento 1072/2009.
(8-00091) «Lodolini».