• C. 2234 EPUB Proposta di legge presentata il 27 marzo 2014

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Atto a cui si riferisce:
C.2234 Delega al Governo per la modifica della disciplina dell'immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2234


d'iniziativa dei deputati
GIUSEPPE GUERINI, PASTORINO, GANDOLFI, BENI, CAMANI, GASPARINI, GIULIANI, GRIBAUDO, IACONO, LAFORGIA, ROCCHI, SCUVERA
Delega al Governo per la modifica della disciplina dell'immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero
Presentata il 27 marzo 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel nostro Paese vivono attualmente circa 4,4 milioni di cittadini stranieri, corrispondenti al 7,4 per cento della popolazione complessiva. Essi producono l'11,2 per cento del prodotto intero lordo (PIL) italiano (pari a 200 miliardi di euro) e versano nelle casse dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) circa 10 miliardi di euro l'anno.
      Crediamo siano sufficienti questi semplici e scarni dati per comprendere al di là di ogni ragionevole dubbio come in Italia la realtà dell'immigrazione abbia ormai abbandonato il proprio carattere emergenziale, configurandosi in via definitiva come fenomeno strutturale e ordinario.
      Purtroppo il legislatore ne ha scientemente ignorato negli ultimi anni le peculiarità e l'evoluzione, proseguendo in una politica miope e inadeguata, esclusivamente finalizzata alla gestione del contingente, basata su un falso presupposto securitario e costretta a inseguire sempre e comunque le diverse emergenze attraverso strumenti inefficaci e misure di corto respiro (valgano per tutte le varie sanatorie approvate dal 2002 ad oggi, plastica testimonianza del fallimento di politiche migratorie fondate su chiusure puramente demagogiche e preconcette dei meccanismi di ingresso legale che finiscono per tradursi in un formidabile generatore di presenza straniera irregolare).
      Risulta quasi pleonastico segnalare l'urgenza di un cambiamento radicale di prospettiva, che superi finalmente ogni approccio ideologico del fenomeno e si ponga l'obiettivo realistico di governarne la complessità in maniera efficiente ed efficace.
      Il presente provvedimento si propone pertanto di adeguare la normativa in materia di immigrazione alle mutate esigenze sociali, politiche ed economiche, delegando il Governo all'adozione di un decreto legislativo che modifichi il testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 prevedendo in particolare:

          1) la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso, secondo una programmazione triennale e con facoltà di adeguamento annuale, con il coinvolgimento effettivo delle parti sociali e degli enti locali nella determinazione delle quote, prevedendo una reale valorizzazione delle competenze e delle qualifiche dei lavoratori stranieri;

          2) l'introduzione (per certi versi, la reintroduzione) di un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro dietro prestazione di un'adeguata garanzia da parte di terzi, enti o istituzioni autorizzati (cosiddetti «sponsor»);

          3) la chiusura o comunque il superamento dei centri di identificazione ed espulsione: identificazione dello straniero condannato o socialmente pericoloso durante il processo, la detenzione o, comunque, l'esecuzione della pena; revisione complessiva delle modalità di gestione dei centri, con permanenza rispettosa dei diritti dei migranti e limitata al tempo strettamente necessario; facoltà di accesso per i familiari, le autorità e gli organi di informazione; riformulazione delle modalità di rilascio e della validità temporale dei permessi di soggiorno, con riduzione dei costi e trasferimento delle competenze (e delle corrispettive risorse) in capo agli enti locali, sulla base di numerose prassi positive sperimentate in questi anni (anche dal punto di vista più politico e «filosofico», il passaggio all'ente locale implica il superamento definitivo di un concetto di immigrazione inteso come mera emergenza securitaria da affrontare con gli strumenti dell'ordine pubblico, cioè le Forze di polizia e le questure, per passare ad una normalizzazione del fenomeno che è ormai strutturale e va pertanto collocato nella dimensione e nell'ambito dello stato civile e della cittadinanza);

          4) l'incentivazione dei rimpatri assistiti anche attraverso l'istituzione di un fondo nazionale per i rimpatri da alimentare con contributi a carico dei datori di lavoro, dei cittadini stranieri che richiedono l'ingresso e degli enti che ne sono garanti;

          5) la differenziazione della durata del divieto di reingresso a carico degli espulsi, in relazione ai motivi che hanno causato l'espulsione e all'eventuale partecipazione ai programmi di rimpatrio assistito;

          6) il progressivo svuotamento del diritto speciale dell'immigrazione (reato di immigrazione clandestina e cosiddetti «reati satellite»), riconducendolo il più possibile nell'alveo del diritto penale e processuale penale ordinario ovvero prevedendo sanzioni amministrative, atteso che le pene detentive o pecuniarie non hanno alcuna efficacia deterrente e provocano inflazione del carico giudiziario e affollamento carcerario;

          7) l'introduzione del diritto di voto amministrativo per i titolari di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) promuovere l'immigrazione regolare, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro di cittadini stranieri, attraverso:

              1) la revisione del meccanismo di determinazione dei flussi di ingresso, prevedendo, in particolare, una programmazione triennale delle quote massime di cittadini stranieri da ammettere ogni anno nel territorio nazionale e una procedura per l'adeguamento annuale delle quote a ulteriori e nuove esigenze del mercato del lavoro che tenga conto dei dati sull'effettiva richiesta di lavoro forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle indicazioni provenienti dai consigli territoriali per l'immigrazione presso le prefetture – uffici territoriali del Governo, dei programmi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, nonché delle indicazioni provenienti dalle regioni e dalle province autonome sui flussi sostenibili in rapporto alle capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo;

              2) la partecipazione alle procedure di cui al numero 1) dei rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché degli enti e delle associazioni rappresentativi sul piano nazionale e attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati;

              3) la previsione che, in relazione a necessità emergenti nel mondo del lavoro, in occasione dell'adeguamento annuale delle quote, da adottare con procedura semplificata e accelerata, la quota stabilita per lavoro subordinato e autonomo possa essere superata, in presenza di un numero di richieste di nulla osta eccedenti la stessa quota, prevedendo la possibilità di introdurre un diverso limite numerico sulla base del monitoraggio semestrale del numero di nulla osta al lavoro richiesti;

              4) la previsione di opportune azioni di sviluppo dei canali per l'incontro della domanda e dell'offerta nel settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona, nonché la promozione di specifiche azioni formative e di riconoscimento delle professionalità pregresse;

              5) l'istituzione, secondo un unico modello, di liste organizzate in base alle singole nazionalità con criterio cronologico, alle quali possano iscriversi i lavoratori stranieri che intendano fare ingresso in Italia per lavoro, anche stagionale, da coordinare con quelle già previste in attuazione delle intese conseguenti agli accordi per ingresso di lavoro e di rimpatrio con i Paesi di origine e alle procedure di ingresso per lavoro e da realizzare prioritariamente con Stati che abbiano dimostrato un atteggiamento collaborativo in materia di contrasto all'immigrazione clandestina;

              6) l'individuazione di una pluralità di soggetti, come enti e organismi nazionali o internazionali con sedi nei Paesi di origine o autorità degli stessi Paesi, ai quali affidare, mediante convenzione con lo Stato italiano, la responsabilità dell'iscrizione nelle liste di cui al numero 5) e della loro tenuta, prevedendo la trasmissione delle liste alle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

              7) la definizione di una procedura per l'iscrizione nelle liste di cui al numero 5) che tenga conto del grado di conoscenza della lingua italiana, dei titoli e della qualifica professionale posseduti, nonché dell'eventuale frequenza di corsi di istruzione

e di formazione professionale nei Paesi di origine, nell'ambito dei quali sia garantita la diffusione dei valori a cui si ispira la Costituzione italiana e dei princìpi su cui si basa la convivenza della comunità nazionale;

              8) l'istituzione di una banca dati interministeriale di raccolta delle richieste di ingresso per lavoro e delle offerte di lavoro, da coordinare con quelle già operative, da utilizzare transitoriamente fino all'attivazione delle liste di cui al numero 5);

              9) l'ingresso nel territorio dello Stato per inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito delle quote a tale fine previste, del cittadino straniero, iscritto nelle liste di cui al numero 5) ove istituite nel Paese di residenza ovvero iscritto nella banca dati di cui al numero 8), a seguito di richiesta, nominativa o numerica, proveniente da regioni, province autonome, enti locali, associazioni imprenditoriali, professionali o sindacali nonché istituti di patronato, con la costituzione di forme di garanzia patrimoniale a carico dell'ente o dell'associazione richiedente;

              10) la revisione dei canali di ingresso e di soggiorno agevolato al di fuori delle quote e con esclusione dall'iscrizione nelle liste di cui al numero 5) o nella banca dati di cui al numero 8), modificando le procedure, le categorie e le tipologie previste dall'articolo 27 del testo unico, e successive modificazioni;

              11) la previsione di una quota stabilita nel decreto di programmazione dei flussi destinata all'ingresso nel territorio dello Stato per l'inserimento nel mercato del lavoro del cittadino straniero, iscritto nelle liste di cui al numero 5) ove istituite nel Paese di residenza ovvero iscritto nella banca dati di cui al numero 8), che sia in possesso di risorse finanziarie adeguate al periodo di permanenza nel territorio nazionale e al contributo di cui alla lettera g), numero 2), ovvero che sia richiesto nominativamente da un cittadino italiano o dell'Unione europea ovvero da un soggetto titolare del permesso di soggiorno

UE per soggiornanti di lungo periodo, in possesso di un reddito adeguato a prestare idonea garanzia patrimoniale limitatamente a un solo ingresso per anno e con possibilità di nuova richiesta, per gli anni successivi, previa dimostrazione dell'inserimento lavorativo o del rimpatrio dello straniero precedentemente garantito;

              12) la previsione, per gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia come abilitanti all'esercizio delle professioni, della possibilità di iscriversi agli ordini e ai collegi professionali o, in caso di professioni sprovviste di albi o collegi, di iscriversi in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti;

              13) l'introduzione di norme volte a facilitare in generale il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche dei cittadini stranieri, coerentemente con il medesimo obiettivo perseguito dalla più recente normativa dell'Unione europea per i Paesi membri dell'Unione;

          b) agevolare l'invio delle rimesse verso i Paesi di origine, nonché l'effettivo ritorno degli stranieri in patria, attraverso:

              1) misure finalizzate a incentivare il ricorso a strumenti legali per il trasferimento delle rimesse, promuovendo accordi con le associazioni di categoria al fine di ridurre i costi di trasferimento;

              2) misure di cooperazione allo sviluppo volte a valorizzare e a canalizzare le competenze dei migranti e le risorse da loro prodotte ai fini dello sviluppo dei Paesi di origine, nel rispetto della titolarità individuale e privata di tali risorse;

              3) misure volte al riconoscimento della possibilità di accreditare nel Paese di origine i contributi pensionistici versati durante la permanenza in Italia;

              4) misure volte a favorire l'utilizzo delle competenze acquisite dai migranti in Italia ai fini dello sviluppo dei Paesi di origine, in particolare attraverso l'impiego dei cittadini stranieri quali esperti in attività di cooperazione allo sviluppo e l'incentivazione

del ritorno produttivo, temporaneo o definitivo, dei migranti nei Paesi di origine, permettendo il mantenimento dello status di soggiornante regolare in Italia nel caso di partecipazione a specifici progetti effettuati in collaborazione con i Ministeri competenti;

          c) semplificare, nel rispetto dei vincoli derivanti all'Italia dall'adesione agli accordi di Schengen, le procedure per il rilascio del visto per l'ingresso nel territorio nazionale anche attraverso la revisione della documentazione da esibire da parte dello straniero interessato e la previsione dell'obbligo di motivazione del diniego per tutte le tipologie di visto, prevedendo forme di tutela e di garanzia per i richiedenti i visti;

          d) semplificare le procedure e i requisiti necessari per il rilascio del nulla osta, del permesso di soggiorno e del suo rinnovo, eliminando il contratto di soggiorno, eliminando o comunque riducendo la tassa sul rinnovo dei permessi in maniera congrua e commisurata ai servizi effettivamente prestati per il trattamento delle domande, prevedendo sportelli presso i comuni per presentare le richieste di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e per il ritiro del documento e, dopo un'apposita fase transitoria, il passaggio delle competenze ai comuni per il rinnovo del permesso di soggiorno, adeguando e graduando la durata dei permessi di soggiorno, razionalizzando i relativi procedimenti anche con una riorganizzazione degli sportelli unici per l'immigrazione istituiti presso le prefetture – uffici territoriali del Governo attraverso forme di supporto e collaborazione alle loro attività da parte degli enti pubblici nazionali, degli enti locali, delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché di associazioni di promozione sociale, di organizzazioni di volontariato e di associazioni della cooperazione, attraverso:

              1) l'obbligo per lo Stato di informare il cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno dei diritti e dei

doveri conferitigli dal permesso medesimo, mediante il rilascio, in sede di consegna, di un testo in una lingua la cui nota che lo informi compiutamente in merito;

              2) l'allungamento dei termini di validità iniziali dei permessi di soggiorno non stagionali, la cui durata è raddoppiata in sede di rinnovo, con l'unificazione dei termini per la relativa richiesta, prevedendo, in particolare, il rilascio del permesso di soggiorno per una durata pari a un anno per un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata inferiore o pari a sei mesi, pari a due anni per un rapporto di lavoro superiore a sei mesi e pari a tre anni per un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o autonomo;

              3) la previsione di misure idonee ad assicurare la continuità degli effetti del soggiorno regolare nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno;

              4) l'estensione del periodo di validità del permesso di soggiorno per attesa occupazione, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a un anno, ovvero alla maggiore durata degli istituti previsti dalla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, ove applicati, con possibilità di un solo rinnovo del medesimo permesso, in presenza di adeguati mezzi di sussistenza, e con la previsione di misure dirette a consentire l'assunzione, su formale iniziativa del datore di lavoro, di uno straniero già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato da almeno diciotto mesi che abbia perso la regolarità del soggiorno a seguito di cessazione del suo ultimo rapporto di lavoro;

              5) la revisione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, da rilasciare da parte del prefetto, sentiti il consiglio territoriale per l'immigrazione e il questore, anche a favore dello straniero che dimostri spirito di appartenenza alla comunità civile e non costituisca una minaccia per l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato, disciplinando ipotesi di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare a favore del titolare del

permesso compatibilmente con la normativa dell'Unione europea;

              6) l'estensione della possibilità di ricongiungimento familiare a favore dei genitori dei cittadini legalmente soggiornanti, a parità di condizioni con le procedure previste per i figli minori, e più in generale una revisione complessiva dei criteri e dei requisiti oggettivi del ricongiungimento, relativi a un alloggio idoneo e a un reddito sufficiente, affinché siano applicati in maniera più flessibile, meno onerosa e più adeguata ai singoli casi specifici;

          e) prevedere l'elettorato attivo e passivo per le elezioni amministrative a favore degli stranieri titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo con le modalità di esercizio e alle condizioni previste per i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea;

          f) armonizzare la disciplina dell'ingresso e del soggiorno nel territorio nazionale alla normativa dell'Unione europea anche prevedendo la revisione degli automatismi collegati alla sussistenza di determinati presupposti o all'assenza di cause ostative, con l'introduzione di una più puntuale valutazione di elementi soggettivi;

          g) rendere effettivi i rimpatri, graduando le misure di intervento, anche al fine di migliorare il contrasto dello sfruttamento dell'immigrazione clandestina, incentivando la collaborazione, a tale fine, dell'immigrato, attraverso:

              1) l'eliminazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato previsto dall'articolo 10-bis del testo unico, e successive modificazioni;

              2) la previsione di programmi di rimpatrio volontario e assistito indirizzati anche a cittadini stranieri non espulsi privi dei necessari mezzi di sussistenza per il rientro nei Paesi di origine o di provenienza, finanziati da un fondo nazionale per i rimpatri da istituire presso il Ministero dell'interno, alimentato con contributi a carico dei datori di lavoro, degli enti

o associazioni, dei cittadini che garantiscono l'ingresso degli stranieri e degli stranieri medesimi;

              3) la differenziazione della durata del divieto di reingresso per gli stranieri espulsi in considerazione della partecipazione ai programmi di rimpatrio di cui al numero 2), nonché ai motivi dell'espulsione;

              4) la rimodulazione delle scelte sanzionatorie correlate alla violazione delle disposizioni in materia di immigrazione mediante la previsione di un meccanismo deterrente graduale, anche con riferimento al tipo di sanzione da irrogare, amministrativa o penale, in relazione alla gravità e alla reiterazione delle violazioni, nonché ai motivi dell'espulsione;

              5) la riconduzione, per i casi in cui si preveda il ricorso alla sanzione penale, delle procedure correlate alla violazione delle disposizioni in materia di immigrazione nell'alveo degli istituti e dei princìpi stabiliti in via generale dal codice penale e dal codice di procedura penale;

              6) la revisione delle modalità di allontanamento, con sospensione dell'esecuzione per gravi motivi, tenendo conto della natura e della gravità delle violazioni commesse ovvero della pericolosità per l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato dello straniero espulso;

              7) l'attribuzione delle competenze giurisdizionali al giudice ordinario in composizione monocratica;

          h) superare il sistema dei centri di identificazione ed espulsione (CIE), e razionalizzare il sistema dei centri di accoglienza e dei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CDA e CARA), promuovendone e valorizzandone la funzione di accoglienza, di soccorso e di tutela dell'unità familiare, nonché modificando la disciplina relativa alle strutture di accoglienza e di trattenimento degli stranieri irregolari in modo da assicurare comunque sedi e strumenti efficaci per l'assistenza, il soccorso e l'identificazione degli

immigrati e per il rimpatrio di quanti sono legittimamente espulsi attraverso:

              1) la revisione delle caratteristiche strutturali e gestionali delle strutture finalizzate all'accoglienza, al soccorso, con particolare attenzione alla tutela delle esigenze di rispetto e protezione dei nuclei familiari con minori, e all'identificazione degli stranieri presenti irregolarmente nel territorio nazionale e privi di mezzi di sostentamento per il tempo strettamente necessario a tali fini, prevedendo misure di sicurezza strettamente limitate e proporzionate in relazione alle loro finalità, con un congruo orario di uscita per gli stranieri già identificati e per quelli non identificati, per ragioni a loro non imputabili, dopo un congruo termine per le operazioni di identificazione, e con l'individuazione di forme di gestione in collaborazione con gli enti locali, con le aziende sanitarie locali e con le associazioni e organizzazioni umanitarie intese ad assicurare un'informazione specifica sulle procedure di asilo, sulla normativa in materia di tratta e di grave sfruttamento del lavoro nonché sulle modalità di ingresso regolare nel territorio nazionale e sui programmi di rimpatrio volontario e assistito;

              2) l'introduzione di procedure amministrative per identificare gli stranieri durante l'esecuzione di misure idonee a incidere sulla libertà personale, finalizzate a escludere la necessità di un successivo trattenimento a tale fine, oltre a quelle già previste;

              3) la previsione di strutture per le espulsioni destinate esclusivamente al trattenimento dei cittadini stranieri da espellere che si sono sottratti all'identificazione, con congrua riduzione del periodo di permanenza, e l'utilizzo delle medesime strutture per il tempo strettamente necessario nei confronti dei cittadini stranieri identificati o che collaborano fattivamente alla loro identificazione, quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione con accompagnamento coattivo, con la previsione di forme di gestione delle

strutture per le espulsioni anche mediante la collaborazione dei soggetti di cui al numero 1), nonché la specifica regolamentazione dei diritti fondamentali della persona trattenuta;

              4) la revisione della disciplina delle visite ai cittadini stranieri e dell'accesso alle strutture di cui ai numeri 1) e 3), prevedendo in particolare l'accesso dei familiari dei cittadini stranieri regolarmente identificati, di consiglieri o assessori regionali, provinciali o comunali, del sindaco, del sindaco della città metropolitana e del presidente della regione, competenti per il territorio in cui è situata la struttura, del responsabile delle associazioni che per finalità statutarie forniscono servizi di orientamento, informazione e tutela per cittadini stranieri, nonché di rappresentanti degli organi di informazione e di stampa, nel rispetto della riservatezza dei cittadini stranieri e senza pregiudizio per la funzionalità delle strutture;

          i) favorire l'inserimento civile e sociale dei minori stranieri, compresi quelli affidati e sottoposti a tutela, adeguando le disposizioni sul loro soggiorno, attraverso:

              1) il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari allo straniero che, al compimento della maggiore età, risulti a carico di uno o di entrambi i genitori ovvero rimanga a carico di colui che era affidatario o tutore, tenuto conto del reddito degli stessi;

              2) la conversione, al compimento della maggiore età, del permesso di soggiorno, rilasciato al minore straniero non accompagnato, in altre tipologie di permesso di soggiorno, compresa quella per accesso al lavoro, a condizione che ne sussistano i presupposti e che il minore straniero abbia partecipato a un progetto di accoglienza e di tutela gestito da un ente pubblico o privato in possesso di determinati requisiti, con modalità idonee a valutarne l'inserimento sociale e civile da parte del consiglio territoriale dell'immigrazione presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo secondo gli indirizzi generali formulati dal Comitato per i

minori stranieri di cui al numero 5), cui sono comunicati i relativi elementi informativi;

              3) il rilascio del permesso per protezione sociale anche allo straniero che, avendo commesso reati durante la minore età, abbia concluso positivamente un percorso di reinserimento sociale, nelle forme e nei modi previsti dal codice penale e dalle norme sul processo minorile;

              4) l'istituzione di un fondo nazionale di accoglienza e tutela a favore dei minori stranieri non accompagnati per il finanziamento, anche parziale, dei progetti di cui al numero 2);

              5) la riorganizzazione e la revisione della composizione e delle procedure del Comitato per i minori stranieri istituito ai sensi dell'articolo 33 del testo unico, e successive modificazioni, anche con la previsione di una funzione consultiva dei consigli territoriali per l'immigrazione in ordine allo svolgimento delle attività di competenza del Comitato e di una funzione consultiva del Comitato in ordine all'utilizzo del fondo di cui al numero 4);

              6) la ridefinizione e l'estensione delle procedure di rimpatrio volontario assistito anche ai minori stranieri che, al compimento della maggiore età, non possiedano i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno per minore età, con la previsione di un titolo di priorità per l'iscrizione nelle liste di lavoratori stranieri suddivise per nazionalità di cui alla lettera a), numero 5);

              7) la previsione che, in caso di incertezza sulla minore età dello straniero, siano disposti gli opportuni accertamenti medico-sanitari e, ove tali accertamenti non consentano l'esatta determinazione dell'età, si applichino comunque le disposizioni relative ai minori;

              8) la previsione della convalida da parte del tribunale per i minorenni del rimpatrio del minore ultraquattordicenne

disposto senza il suo consenso o del minore infraquattordicenne;

          l) favorire il pieno inserimento dei cittadini stranieri legalmente soggiornanti mediante:

              1) la possibilità di accesso al pubblico impiego anche per i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso che consente attività lavorativa, alle medesime condizioni previste dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per i cittadini di Paesi membri dell'Unione europea e per i loro familiari, per i titolari di permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti, per i rifugiati e titolari di protezione sussidiaria;

              2) l'abrogazione espressa del comma 19 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e l'adeguamento dell'articolo 41 del testo unico, ai princìpi stabiliti nelle sentenze della Corte costituzionale n. 324 del 6 ottobre 2006, n. 306 del 30 luglio 2008, n. 11 del 23 gennaio 2009, n. 285 del 6 novembre 2009, n. 187 del 28 maggio 2010, n. 329 del 16 dicembre 2011 e n. 40 del 15 marzo 2013, relativamente all'esclusione del requisito di reddito, previsto per il rilascio della carta di soggiorno, agli effetti della concessione dell'assegno sociale e delle provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente, in favore degli stranieri non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;

              3) l'equiparazione ai cittadini italiani degli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno due anni nel territorio nazionale e dei minori iscritti nel loro permesso di soggiorno in materia di accesso alle provvidenze di assistenza sociale, incluse quelle che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali, ad eccezione dell'assegno sociale qualora non derivante dalla conversione del trattamento di invalidità in godimento;

          m) consentire interventi di accoglienza di carattere straordinario e temporaneo da parte degli enti locali per fronteggiare situazioni di emergenza;

          n) aggiornare le disposizioni relative alla composizione e alle funzioni della consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie istituita ai sensi dell'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni;

          o) potenziare le misure dirette all'integrazione dei migranti, concepita come inclusione, interazione e scambio e non come coabitazione tra comunità separate, con particolare riguardo ai problemi delle seconde generazioni e delle donne anche attraverso la definizione della figura e delle funzioni dei mediatori culturali, disponendo specificamente:

              1) l'eliminazione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato previsto dall'articolo 5-bis del testo unico;

              2) la sostituzione dell'accordo di integrazione prevista dall'articolo 4-bis del testo unico, e successive modificazioni, con un percorso volto a esplicitare le norme fondamentali che regolano la società e la civile convivenza nello Stato italiano con l'obiettivo di conseguirne una conoscenza effettiva da parte dei cittadini stranieri;

          p) prevedere ulteriori fonti di finanziamento del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, di cui all'articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, tra i quali contributi volontari dei datori di lavoro e contributi, donazioni o cofinanziamenti disposti da privati, enti ed organismi anche internazionali nonché dall'Unione europea;

          q) coordinare, sul piano formale e sostanziale, le disposizioni del decreto legislativo delegato con le altre disposizioni del testo unico e con la legislazione nazionale dell'Unione europea vigente in materia.

Art. 2.

      1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è adottato su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, degli affari esteri, della giustizia, della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e per semplificazione e la pubblica amministrazione, per i profili di rispettiva competenza. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni, nonché alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo è adottato anche in assenza del parere.

Art. 3.

      1. Con uno o più decreti legislativi, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, possono essere stabilite disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dalla presente legge.
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 che comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica devono prevedere la relativa copertura finanziaria.