• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/00194 DE CRISTOFARO - Ai Ministri della salute e della giustizia - Premesso che: il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante "Interventi urgenti per il contrasto della tensione...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-00194 presentata da PEPPE DE CRISTOFARO
giovedì 16 maggio 2013, seduta n.023

DE CRISTOFARO - Ai Ministri della salute e della giustizia - Premesso che:

il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, all'articolo 3-ter, ha fissato al 1° febbraio 2013 il termine per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG);

il medesimo articolo 3-ter aveva stabilito, in ogni caso, al 31 marzo 2013, la data entro la quale le Regioni avrebbero dovuto organizzare e disciplinare il superamento degli OPG attraverso le aziende sanitarie, con la presa in carico da parte dei dipartimenti di salute mentale dei soggetti attualmente presenti in tali istituti;

nonostante tale previsione, gli OPG hanno continuato e continuano ad operare, in aperta violazione dei diritti degli internati anche per le pessime condizioni strutturali e di carenza di personale che caratterizzano la gestione di alcuni di essi;

le Regioni, nel tempo, non sembrano essere state messe in condizione alcuna per il rispetto della scadenza stabilita nel provvedimento, che, peraltro, segna un passaggio particolarmente delicato a causa del rischio che le nuove strutture prefigurino, in miniatura, dei manicomi giudiziari, in tal modo avallando l'equazione tra sofferenza mentale e pericolosità, che da più di 30 anni la legge n. 180 del 1978 tenta di sradicare;

va segnalato, tra l'altro, che il decreto del Ministro della salute del 28 dicembre 2012, contenente il riparto di finanziamento tra le Regioni dei fondi per il definitivo superamento degli OPG, decisivo nel percorso che porterà alla nascita delle nuove strutture residenziali che sostituiranno gli OPG e che prevede una somma totale di 173.807.991 euro suddivisa in 117.055.955 per il 2012 e 56.752.036 per il 2013 per la realizzazione e riconversione delle strutture, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale solo in data 7 febbraio 2013;

il ritardo sui tempi di attuazione di quanto previsto in relazione alla chiusura degli OPG, che non può non essere considerato grave in considerazione della situazione che vivono quotidianamente le persone che vi si trovano, appare certo, considerato che il Consiglio dei ministri, in data 21 marzo 2013, ha disposto con decreto-legge la proroga di un anno del termine stabilito per la definitiva chiusura degli OPG; indispensabile e doveroso sembrerebbe, a questo punto, ancorare quantomeno il rinvio a precisi impegni rispettosi delle sentenze n. 253 del 2003 e n. 367 del 2004 della Corte costituzionale, alla base dell'intervento del legislatore sul superamento degli OPG; ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto-legge n. 211 del 2011 spetta al Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza provvedere al monitoraggio e alla verifica degli interventi necessari al superamento degli OPG;

considerato che:

con il decreto-legge n. 24 del 2013, il termine del 31 marzo 2013 per la chiusura definitiva degli OPG è rinviato, ma specificando che: "Dal 1° aprile 2014 gli ospedali psichiatrici giudiziari sono chiusi", ma restano in essere gli obblighi stabiliti dalla legge, in particolare: 1) per le Regioni sussiste l'obbligo di presentare entro il 15 maggio 2013 i programmi per ottenere i finanziamenti finalizzati alla realizzazione e riconversione delle strutture, come previsto dall'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge n. 211 del 2011, che autorizza la spesa di 120 milioni di euro per il 2012 e 60 milioni di euro per il 2013 con tale finalità; 2) per le aziende sanitarie locali (ASL) sussiste l'obbligo di presa in carico all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonché di favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero in OPG o all'assegnazione a casa di cura e custodia, attività per le quali, al fine di concorrere alla copertura degli oneri che ne derivano, l'articolo 3-ter, comma 7, dello stesso decreto-legge n. 211 del 2011 autorizza la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per il 2012 e 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2013; 3) continua ad essere previsto un commissario unico per le Regioni inadempienti che al 15 maggio 2013 non hanno presentato il programma o che successivamente non lo attuano;

appare evidente che, per abolire definitivamente gli OPG, terribili residui della logica manicomiale, è ormai non più rinviabile la riforma del codice penale con riguardo agli articoli 88 e 89, riconducendo lo stato di "follia" ad incapacità di intendere e di volere e a pericolosità sociale, prevedono un trattamento speciale per i "folli" autori di reato, dando vita ad un canale parallelo e speciale per i malati di mente che commettono reati",

si chiede di sapere:

quali iniziative di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere per verificare che le Regioni e le ASL realizzino senza indugio quanto di competenza per l'attuazione delle disposizioni di legge;

se intendano assumere iniziative specifiche di riforma del codice penale relativamente agli articoli 88 e 89 che prevedono un trattamento speciale per gli autori di reato in tale stato di mente da escludere o "scemare grandemente" la capacità d'intendere e di volere, dal momento che è evidente che senza tali modifiche gli OPG continueranno ad essere alimentati da nuovi ingressi;

quali risultino essere le Regioni che, entro il 15 maggio 2013, come da scadenza imposta dal decreto-legge n. 211 del 2011, non hanno presentato i programmi per ottenere i finanziamenti finalizzati alla realizzazione e riconversione delle strutture sostitutive degli OPG e se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno chiarire in che modo e in quali tempi si intenda procedere con le Regioni inadempienti;

se non ritengano opportuno informare in relazione alla quantità, al modo e da parte di quali Regioni sono stati utilizzati i fondi la cui spesa è stata autorizzata dall'art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge n. 211 del 2011 previsti per la riconversione e la realizzazione di strutture sostitutive delle attuali adibite ad OPG;

quale risulti essere lo stato di attuazione dei programmi di presa in carico di competenza delle ASL all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento e come risulti essere stato utilizzato il relativo stanziamento autorizzato dall'art. 3-ter, comma 7, del decreto-legge, di 38 milioni di euro per il 2012 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

(4-00194)