• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/00217 l'articolo 545 del Codice di procedura civile, così come modificato dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 prevede che «le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00217presentato daRUOCCO Carlatesto diLunedì 29 aprile 2013, seduta n. 10

RUOCCO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
l'articolo 545 del Codice di procedura civile, così come modificato dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 prevede che «le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altra indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.»;
anche la Corte costituzionale ribadiva, nell'ordinanza 22-29 maggio 2002 n. 22, che era manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 32, 1° comma, della Costituzione, dell'articolo 545 del codice di procedura civile, nella parte in cui predetermina la pignorabilità dello stipendio o salario nella misura di un quinto, in quanto il legislatore, nella sua discrezionalità, al fine di assicurare il contemperamento dell'interesse del creditore (per tributi e per ogni altro credito) con quello del debitore, che percepisca da un privato uno stipendio o salario, ha previsto un limite fisso percentuale ragionevolmente contenuto;
a quanto si evince, tuttavia, dall'articolo «Abolito di fatto il limite del “quinto” pignorabile: pensioni integralmente aggredibili» dell'avvocato Angelo Greco sul sito www.laleggepertutti.it il limite del quinto pignorabile dello stipendio, ma soprattutto della pensione, sarebbe stato di fatto reso aggirabile dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2011, n. 300), cosiddetto «Salva Italia»;
il decreto avrebbe infatti imposto all'Inps di versare le pensioni superiori a mille euro non più tramite le poste nelle mani del pensionato, ma in un conto corrente bancario o postale o anche su un libretto di risparmio, come conseguenza dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti superiori a mille euro;
i pensionati che percepiscono trattamenti pensionistici superiori ai mille euro sono quindi obbligati di fatto ad aprite un conto corrente dove l'Inps può far pervenire mensilmente la quota dovuta;
la legge consente al creditore la possibilità di pignorare la pensione, o i redditi di lavoro subordinato, nella misura massima di un quinto, ma tale limite opera solo se il pignoramento viene effettuato alla fonte, cioè direttamente a chi deve erogare l'emolumento e procedere all'accantonamento delle quote pignorate;
citando sempre l'articolo dell'avvocato Angelo Greco, «se il pignoramento viene effettuato in un momento successivo (anche un giorno dopo), presso la banca dove il pensionato o il lavoratore deposita le somme, tale limite non opera più e il creditore può pignorare tutti, i risparmi che vi trova»;
una volta che il denaro sia stato riversato sul conto corrente sarebbe quindi impossibile distinguere i redditi da pensione o da lavoro rispetto a quelli di altra natura e sarebbe quindi pignorare non solo il quinto degli stessi, ma la loro interezza;
appare evidente che, se tale rischio fosse concreto, la normativa del codice di procedura civile che fissa il limite della quota pignorabile di reddito da pensione o da lavoro subordinato ad un quinto dell'ammontare complessivo, sarebbe, di fatto, resa vana e sarebbe pertanto garantito il minimo sostentamento che il legislatore e la Corte costituzionale sempre hanno inteso tutelare –:
se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se l'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2011, n. 300), cosiddetto «Salva Italia» che fissa il limite dei pagamenti in contanti a 1000 euro, possa porsi in contrasto con l'articolo 545 del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, codice di procedura civile e coi principi dell'ordinamento giuridico;
quali iniziative di propria competenza intendano attuare al fine di garantire che il limite della quota sottoponibile a pignoramento di pensioni o reddito da lavoro dipendente non superi il quinto anche quando tali redditi eccedono i 1000 euro. (4-00217)