• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/00229 il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno consentono agli stranieri presenti sul territorio nazionale regolarmente di accedere ai servizi dello Stato; pertanto, l'esibizione del permesso...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00229presentato daROSATO Ettoretesto diMartedì 16 aprile 2013, seduta n. 9

ROSATO. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno consentono agli stranieri presenti sul territorio nazionale regolarmente di accedere ai servizi dello Stato; pertanto, l'esibizione del permesso di soggiorno o della carta è richiesta dagli uffici ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni od altri provvedimenti di interesse dello straniero;
l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, così come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, prevede che siano fatti salvi dall'obbligo di esibizione di tale documenti da parte dello straniero, i provvedimenti che riguardino l’«accesso alle prestazioni sanitarie [...] e quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»;
in particolare, la legge 15 luglio 2009, n. 94, sostituisce la precedente previsione normativa che estendeva la non sussistenza dell'obbligo a tutti i provvedimenti inerenti «gli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi»;
il decreto legislativo, così novellato, escluderebbe – stando ad una interpretazione restrittiva – la possibilità per lo straniero irregolare di poter registrare anagraficamente la nascita di un figlio in territorio nazionale;
eppure, l'articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, che anche l'Italia ha recepito con legge 27 maggio 1991, n. 176, dichiara che «Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi»;
il Ministero dell'interno ha emanato una circolare del 7 agosto 2009, del dipartimento per gli affari interni e territoriali, nella quale si precisa che «per le attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti il soggiorno»;
sebbene la circolare ministeriale abbia contribuito a dirimere il dubbio iniziale circa l'interpretazione dell'articolo 6 del decreto legislativo di cui sopra, affinché tale disposizione non si ponga in contrasto con l'articolo 10 della Costituzione per violazione di norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta, sarebbe necessaria una sua modifica –:
se il Governo ritenga opportuno assumere iniziative per attribuire ai contenuti della circolare un valore legislativo, almeno in relazione al punto 3 della stessa. (4-00229)