• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/01507 SCILIPOTI ISGRO' - Al Ministro dell'interno - Premesso che: i vigili discontinui, o volontari, sono quei vigili del fuoco ex ausiliari che hanno effettuato il servizio di leva nel Corpo...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-01507 presentata da DOMENICO SCILIPOTI ISGRO'
martedì 16 dicembre 2014, seduta n.366

SCILIPOTI ISGRO' - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

i vigili discontinui, o volontari, sono quei vigili del fuoco ex ausiliari che hanno effettuato il servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oppure inscritti nei quadri provinciali discontinui dopo il superamento di un corso della durata di 120 ore presso le strutture periferiche del Corpo. I vigili discontinui effettuano mediamente da 20 a 160 giorni di servizio attivo l'anno (in periodi di 20 giorni rispettando la normale turnazione dei colleghi permanenti) rispetto a una normativa che ne consente fino ad un massimo di 180 giorni. Il loro impiego operativo ha un costo stimato in circa 70 milioni di euro all'anno (il 50 per cento in meno rispetto gli anni precedenti in conseguenza della congiuntura nazionale e delle disposizioni emanate dal Governo che tagliano a giudizio dell'interrogante in maniera indiscriminata i fondi per la sicurezza);

questi lavoratori (uomini e donne dai 18 ai 45 anni) hanno maturato una competenza tecnica e vengono impiegati giornalmente in tutte le sedi di servizio operative, lavorando sempre in prima linea con i colleghi permanenti per limitare la fortissima carenza di organico del Corpo e che limita fortemente il servizio di prevenzione, sicurezza e soccorso che il Corpo è deputato a svolgere su tutto il territorio nazionale in maniera ottimale mantenendo gli standard europei. I vigili discontinui, rappresentati dall'Associazione nazionale e dal comitato Precari del fuoco, combattono da anni per raggiungere una certezza economica. Sono persone che vivono il loro lavoro come una vera missione, mettendo a repentaglio la loro vita per salvare quella agli altri;

il Governo Prodi, nel 2007, varò una normativa con lo scopo di stabilizzare il precariato nel pubblico impiego (art. 3, comma 90, della legge n. 244 del 2007, legge finanziaria per il 2008);

purtroppo per i vigili del fuoco una norma inserita nella legge di stabilità per il 2015, in discussione nelle aule parlamentari, sembra penalizzare proprio il personale anziano (che negli anni aveva maturato professionalità con un numero di richiami importanti), in favore invece di quel personale giovane, magari senza avere effettuato il servizio di leva nei vigili del fuoco e con soli 120 giorni di richiamo nell'ultimo quinquennio. Infatti, la procedura applicativa ha consentito l'assunzione di circa 3.000 ex discontinui, molti dei quali giovani e con poca esperienza, lasciando al palo ragazzi e ragazze che hanno sulle spalle oltre 500 giorni di servizio attivo e che hanno superato il limite di età per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo di vigile del fuoco fissata in 37 anni oppure perché i comandi provinciali nel quinquennio 2002-2007 avevano effettuato un solo richiamo l'anno per i vigili discontinui, così da non poter arrivare al requisito minimo dei 120 giorni, ma in verità in possesso di oltre 1.000 giorni nel periodo antecedente;

la stabilizzazione non è un concorso ma è una procedura di consolidamento del rapporto di lavoro. Inoltre, il regolamento che norma e salvaguarda i criteri di accesso per il servizio volontario discontinuo nel Corpo prevede che possono partecipare alle selezioni e pertanto possono essere iscritti nei quadri volontari previo superamento di un corso di formazione della durata di 120 ore, i cittadini (uomini e donne) di età compresa fra i 18 e i 45 anni. Pertanto, la realtà stride con la norma applicata secondo la quale si è idonei ad effettuare il servizio discontinuo fino a 45 anni e anche oltre, ma non è permesso partecipare ad una procedura selettiva al personale che ha superato i 37 anni di età. A tutti deve essere garantita una pari opportunità ed è appunto questo il fine e l'obiettivo che si prefigge l'Associazione nazionale discontinui e il comitato Precari vigili del fuoco;

è possibile trovare concorsi senza alcun limite di età, precisamente in una legge specifica, legge 31 marzo 2004, n. 87, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2004), e in particolare per Lipari il limite di età venne abrogato, poiché i partecipanti erano vigili discontinui, oppure il concorso straordinario a 25 posti nella qualifica di vigile del fuoco, riservato al personale in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, per la società operante presso lo scalo aeroportuale di Cuneo Levaldigi bandito nel 2006, anche questo senza limiti di età. Ancora, nella sentenza registro generale n. 486 del 2008 del T.A.R. Lazio, sezione staccata di Latina, si evince che l'elevazione del limite di età e l'applicazione dei principi generali, qui non limitati, derivanti dalle ulteriori elevazioni nei casi stabiliti dalla legge, trovano fondamento nelle seguenti considerazioni: con la stabilizzazione il legislatore ha inteso tutelare le posizioni di quei lavoratori precari che già hanno prestato la loro attività lavorativa a tempo determinato presso la stessa pubblica amministrazione e, pertanto, sono in possesso di adeguata professionalità. D'altra parte si è inteso favorire una quanto più estesa partecipazione del personale cosiddetto precario alle procedure selettive di stabilizzazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda trovare una soluzione adeguata per questi lavoratori che hanno servito lo Stato per lenire la carenza cronica di personale anche in altre amministrazioni;

se non intenda necessario verificare la possibilità di assumere tutti i soggetti interessati con un programma a lungo termine;

se non ritenga necessario valutare la possibilità di transito all'interno del Corpo di personale non operativo (coloro che dovessero essere dichiarati non idonei ad espletare il servizio da pompiere, possono essere tutelati e considerati attraverso l'assunzione nel supporto tecnico, correlato all'attività di soccorso e per cui non è necessario avere il limite di età di 37 anni per la funzionalità del servizio);

se non ritenga opportuno valutare l'ipotesi di assumere personale non operativo all'interno dei comandi provinciali, da utilizzare, ad esempio, per la manutenzione dei mezzi, che oggi invece è affidata ad aziende esterne con relativi costi esorbitanti per le casse statali; per la manutenzione ordinaria dei presidi: muratori, idraulici, elettricisti, eccetera. Queste figure, oltre a garantire un enorme risparmio, ridurrebbero notevolmente i tempi di attesa per la manutenzione.

(3-01507)