• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/00277 secondo una recente indagine oltre il 65 per cento degli italiani ritiene che la green economy rappresenti un settore strategico per superare l'attuale crisi economica ed...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00277presentato daCENNI Susannatesto diMartedì 14 maggio 2013, seduta n. 15

CENNI, DALLAI, BOBBA, REALACCI, NARDELLA, BINI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
secondo una recente indagine oltre il 65 per cento degli italiani ritiene che la green economy rappresenti un settore strategico per superare l'attuale crisi economica ed occupazionale;
dall'ultimo rapporto «Green Italy» (a cura della Fondazione Symbola e Unioncamere) è emerso infatti che il 38,2 per cento delle assunzioni complessive programmate nel 2012 si deve alle aziende che investono in tecnologie green;
il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che attua la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili introduce, all'articolo 15, i nuovi requisiti necessari per conseguire la qualifica di responsabile tecnico per l'attività di installatore di impianti da fonti rinnovabili, si tratta in pratica dei soggetti abilitati a sottoscrivere la cosiddetta «dichiarazione di conformità»;
secondo le associazioni di categoria le imprese interessate dalle norme introdotte dall'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, saranno circa 70 mila;
nello specifico, secondo quanto disposto dal citato articolo 15, dal primo agosto 2013 la qualifica di responsabile tecnico per l'attività di installatore di impianti da fonti rinnovabili potrà essere esercitata solo col possesso di uno dei seguenti requisiti:
laurea in materia tecnica specifica;
diploma di scuola secondaria e almeno 2 anni di inserimento in azienda;
titolo di formazione professionale e almeno 4 anni di inserimento in azienda;
il medesimo articolo 15 dispone, inoltre, che le regioni debbano attivare un programma di formazione e una norma di «riconoscimento della formazione» per ciò che concerne il «sistema di qualificazione per gli installatori»;
tale «sistema di qualificazione per gli installatori» è già stato discusso ampiamente in sede di Conferenza Stato regioni soprattutto per arrivare a una conformità normativa condivisa capace di tutelare cittadini utenti, professionalità acquisite, concorrenza con i livelli occupazionali e la stabilità economico-produttiva delle stesse imprese;
le associazioni di categoria hanno sottolineato come tale norma non contempli alcun riconoscimento, riguardo all'abilitazione di responsabile tecnico per l'attività di installatore di impianti da fonti rinnovabili, per chi abbia maturato negli anni, con il lavoro specializzato continuativo, una comprovata esperienza professionale;
Confartigianato e Cna hanno inviato nei giorni scorsi una lettera all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella quale sono sottolineati gli effetti negativi del citato articolo 15 sul settore delle imprese che installano impianti da fonti rinnovabili;
in particolare, la missiva segnalava che le nuove norme impediscono agli installatori che hanno già ottenuto i requisiti di cui alla lettera d) dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 37 del 2008 («prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato») di continuare ad esercitare la professione di responsabile tecnico per l'attività di installatore di impianti da fonti rinnovabili:
non si comprende la ratio di questa esclusione, che appare di dubbia legittimità, anche perché la direttiva 2009/27/CE, da cui deriva la normativa italiana, non specifica niente al riguardo;
la norma, ad avviso degli interroganti, è palesemente lesiva del principio comunitario di tutela della concorrenza ed è destinata a produrre una drastica riduzione del numero dei concorrenti nel mercato determinando il sorgere o il consolidarsi di posizioni dominanti;
la norma discriminerà l'accesso al mercato sulla base di un unico parametro (la partecipazione ai citati corsi di formazione) e non anche della competenza professionale effettivamente acquisita in seguito all'esercizio delle attività e che potrebbe essere materialmente comprovata dai certificati di regolare esecuzione e dalle dichiarazioni di conformità degli impianti già correttamente installati;
da quanto esposto appare palese che l'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, produrrà dal primo agosto 2013 gravi difficoltà alle 70mila imprese del settore attualmente in attività, causando problemi alla operatività, ai fatturati ed ai livelli occupazionali delle aziende;
le nuove norme imporrebbero ad artigiani e imprese tempi e costi pesantissimi, con il rischio di contribuire, in una fase già drammatica per le imprese artigiane, alla cessazione di molte attività e alla perdita irreparabile di professionalità acquisite e di posti di lavoro;
da quanto risulta agli interroganti, inoltre, alcune regioni hanno proceduto al varo di norme interpretative molto diverse tra loro riguardo all'abilitazione di responsabile tecnico per l'attività di installatore di impianti da fonti rinnovabili;
a titolo d'esempio, sembra che la regione Liguria abbia raggiunto un accordo preliminare con le associazioni di categoria, prevedendo che gli iscritti al registro delle imprese alla data del primo agosto 2013 (soggetti ai già citati requisiti di cui alla lettera d) dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 37 del 2008) e quindi già abilitati all'installazione degli impianti, non dovranno fare alcun corso di aggiornamento;
conseguentemente, i requisiti previsti dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in Liguria saranno applicati solo a coloro che chiederanno l'abilitazione dal primo gennaio 2013, ma così non sarà in altre regioni –:
se il Ministro interrogato, alla luce di quanto esposto in premessa, sia consapevole delle possibili conseguenze che comporterà l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e come ritenga di intervenire per evitare conseguenze disastrose sul sistema delle imprese;
se, in particolare, ritenga utile assumere iniziative normative urgenti che rinviino l'entrata in vigore dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011, al fine di elaborare, coinvolgendo le associazioni di categoria, una nuova normativa che preveda l'ampliamento dei requisiti previsti per poter ottenere la qualifica di responsabile tecnico per l'attività di installatore di impianti da fonti rinnovabili, scongiurando l'applicazione di norme a carattere retroattivo destinate a ledere il principio di libera concorrenza. (4-00277)