• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/03193 PEPE - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che: la legge n. 662 del 1996 ha istituito un fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 2, comma 100, lettera a))...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-03193 presentata da BARTOLOMEO PEPE
venerdì 19 dicembre 2014, seduta n.368

PEPE - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

la legge n. 662 del 1996 ha istituito un fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 2, comma 100, lettera a)) destinato alle piccole e medie imprese di diversi settori produttivi e per operazioni finanziarie nell'ambito dell'attività imprenditoriale, per le imprese che singolarmente o tra loro collegate o associate abbiano meno di 250 occupati e il cui fatturato sia inferiore ai 50 milioni di euro o, in alternativa, il cui totale di bilancio sia inferiore a 43 milioni di euro;

l'intervento del fondo assistito dalla garanzia dello Stato abbatte il rischio sull'importo garantito fino a 1,5 milioni di euro e, in relazione a specifiche categorie di soggetti beneficiari, aree geografiche di appartenenza e tipologie di operazioni finanziarie, l'importo massimo garantito può arrivare a 2,5 milioni di euro, facilitando l'accesso al credito presso le banche da parte delle "piccole imprese" in condizioni di chiedere un prestito;

con il decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 ("decreto del fare"), è stata stabilita la possibilità di effettuare versamenti volontari al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese: versamenti, è da sottolineare, destinati alla microimprenditorialità;

l'attivazione della sezione del fondo in cui queste risorse sono confluite (art. 1, comma 5-ter) è subordinata all'attuazione di una disposizione del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, "Salva Italia", (art. 39, comma 7-bis), che prevede appunto che le risorse siano destinate alla microimprenditorialità, a sua volta condizionata dall'emanazione delle disposizioni attuative dell'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (in vigore da gennaio 1994) relativo al microcredito;

la riforma dell'articolo 111 del testo unico bancario ha disciplinato per la prima volta l'attività di microcredito, tra l'altro prevedendo l'iscrizione in un apposito elenco dei soggetti che vi possono accedere, tuttavia per diventare operativa questa disposizione necessita di una disciplina attuativa che, a distanza di anni, il Ministero dell'economia e delle finanze non ha ancora emanato;

ritenuto che:

allocare risorse, ma omettere di seguirne le vicende, ha fin qui consolidato, per i fatti criminosi che quotidianamente si osservano, il fenomeno della cosiddetta spesa improduttiva, intesa nel senso di impiego, da parte di enti pubblici, di beni materiali che non dà luogo alla produzione di un ammontare di beni materiali almeno pari a quello impiegato;

a parere dell'interrogante questo sembra il contesto normativo-dirigistico ideale per l'affermazione della "cultura dei controlli in itinere", da tempo trascurati in Italia, che all'opposto ha sempre privilegiato la verifica successiva a qualsivoglia impiego di risorse pubbliche,

si chiede di sapere:

quale fosse la reale consistenza del fondo nel suo insieme e nei suoi eventuali capitoli all'atto dell'istituzione;

quale sia l'attuale consistenza del fondo nel suo insieme e nei suoi eventuali capitoli;

quale sia la cronologia delle afferenze del fondo nel suo insieme e nei suoi eventuali capitoli;

se al Ministro in indirizzo risulti quanti ed eventualmente quali siano i finanziatori di tale fondo e per quali importi; quante ed eventualmente quali aziende siano state finanziate e per quali importi;

se risulti se e come sia garantita l'osservanza degli obblighi e degli adempimenti imposti ai destinatari di ogni attribuzione patrimoniale di fonte pubblica;

se risulti chi sia il responsabile dei procedimenti e dei controlli.

(4-03193)