• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/00296 SCIBONA, MORRA, LUCIDI, BLUNDO, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, MOLINARI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti: dagli elaborati...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-00296 presentata da MARCO SCIBONA
martedì 4 giugno 2013, seduta n.033

SCIBONA, MORRA, LUCIDI, BLUNDO, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, MOLINARI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

dagli elaborati progettuali di LTF (Lyon Turin Ferroviaire), società responsabile della sezione trasfrontaliera della Nuova linea ferrovia Torino-Lione, si evince che è progettata l'installazione di reti paramassi a sicurezza del cantiere Tav di Chiomonte per il cunicolo esplorativo de "La Maddalena";

in particolare la "Relazione geologica elaborato n. 0102" evidenziava una frana di crollo posta sulla pendice a monte del cantiere;

il Cipe ha approvato nel 2010 le diverse fasi delle lavorazioni del cantiere in questione;

tra le prescrizioni cui ottemperare nella fase di progettazione esecutiva ed in quella realizzativa, la prescrizione n. 5 del Cipe di cui alla delibera n. 86 del 2010 dispone la necessità di "Approfondire il grado di conoscenza dell'assetto idrogeologico di dettaglio nei settori dove sono state individuate le principali situazioni di criticità in particolare dell'area imbocco galleria";

a giudizio degli interroganti, al termine "assetto idrogeologico" sarebbe necessario dare un significato completo, essendo in gioco l'incolumità e la sicurezza dei lavoratori, e, dunque, procedere all'approfondimento di carattere sia idrologico (acque sotterranee) sia geologico (frana di crollo);

gli approfondimenti idrogeologici, di cui ai suddetti elaborati (elaborato 0101C "Studi complementari per il cunicolo esplorativo della Maddalena-Relazione di caratterizzazione preliminare"), non avrebbero considerato gli aspetti anche geomorfologici e geologici, ma avrebbero esclusivamente analizzato l'idrologia dell'area, senza valutare il riattivarsi periodico della frana di crollo a monte dell'imbocco. In particolare, negli elaborati progettuali non sarebbero state rinvenute analisi specifiche circa i comportamenti attuali delle nicchie di distacco dei massi della dimensione anche di centinaia di metri cubi, presenti sotto "Roccia Bianca" a quote intorno agli 850-900 metri. Risulta inoltre che l'area è stata oggetto in passato di monitoraggi relativi alla necessità di protezione della sottostante autostrada A32;

la prescrizione n. 28 di cui alla delibera Cipe n. 86 del 2010 dispone: "Dovranno essere definite le modalità di difesa del cantiere dalla possibile caduta di massi dal versante roccioso soprastante la zona";

il rischio di caduta di massi segnalato dalla relazione geologica e oggetto della prescrizione n. 28 è stato recepito e confermato sia nella "Relazione tecnica generale elaborato n. 0090" sia nella "Relazione di cantierizzazione elaborato n. 0139" e, di conseguenza, attraverso specifici elaborati (0118/0119/0145/0123/0124/0127/0144), è stata progettata una linea di reti paramassi posta a monte del cantiere;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

le reti paramassi dovevano essere collocate prima dell'inizio delle fasi di scavo della galleria a garanzia dell'incolumità dei lavoratori e del cantiere, e ciò emerge in modo inequivocabile dalla fasistica riportata dagli elaborati LTF "n. 0139 Relazione di cantierizzazione" e dall'"elaborato n. 0127 Studio di impatto ambientale-sintesi non tecnica" nonché nel parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla valutazione di impatto ambientale (VIA) n. 566 del 29 ottobre 2010;

dall'esame di elaborati diversi emergono dati difformi sulle dimensioni dei massi oggetto di potenziale crollo e nella loro traiettoria. Nella relazione di calcolo delle reti paramassi si fa riferimento alla caduta di massi di 2.600 chilogrammi (pari a 1-1,5 metri quadri) con traiettorie considerate fino a quota 750 metri, oltre tale quota le traiettorie vengono escluse dai calcoli delle opere di difesa perché difficilmente i massi potrebbero raggiungere il cantiere;

a giudizio degli interroganti, l'uso della richiamata terminologia ("difficilmente") non esclude totalmente il rischio di caduta di massi da quota 870-900 metri;

nel "Piano di Sicurezza e Coordinamento - elaborato 0003D" si evidenzia il rischio del reiterarsi di episodi di crollo e si parla di accumulo ai piedi del versante di massi di centinaia di mc. con zone di distacco poste a 870-900 mt.;

per chiarire le richiamate discrepanze è necessario adempiere compiutamente alla citata prescrizione n. 5 del Cipe, riconsiderando, se del caso, sia le modalità di calcolo delle traiettorie e di realizzazione in tipologia, sia l'estensione delle opere di difesa al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori e del cantiere;

contrariamente a quanto previsto nell'articolazione di tutte le fasi di lavorazione, le reti previste in fase 2 ad oggi, sia pure nella fattispecie minima prevista, non sono state realizzate;

contrariamente alle tempistiche previste a progetto si è passati direttamente dalla fase 1 (espropri, indagini archeologiche, bonifica ordigni bellici) alla fase 3 (scavo in tradizionale);

il rischio di crollo è stato rilevato dal "Piano di sicurezza e di coordinamento" e catalogato tra i "rischi legati all'ambiente naturale", nello specifico nel sottocapitolo "geologia e geomorfologia"; di conseguenza il cantiere risulta oggi operante senza avere preventivamente eliminato il rischio individuato e così risultano carenti le condizioni di sicurezza a causa della non realizzazione delle opere di difesa e protezione previste;

le opere di difesa (rete paramassi) non sono state inserite nell'area a oggetto di occupazione temporanea, così come risulta da elaborati progettuali specifici (0144 - planimetria aree di cantiere per occupazioni temporanee e 0255 Piano parcellare con sovrapposizioni sul Piano regolatore generale del Comune di Chiomonte);

evidenziato che:

il grave rischio per l'incolumità dei lavoratori e del cantiere in genere deriva da: a) la non realizzazione della difesa prevista nella fase progettuale; b) la previsione di una barriera calcolata senza lo studio di dettaglio dei crolli e delle traiettorie di caduta per le quote tra i 750 e i 900 metri, così come invece sarebbe stato più prudente prevedere in completa ottemperanza dalla prescrizione n. 5 del Cipe;

per la realizzazione della barriera prevista sarà necessario procedere ad ottenere il consenso dei proprietari dei terreni, su cui essa insiste, o in alternativa procedere ad un nuovo avviso per l'occupazione o l'esproprio degli stessi. Tutto questo in relazione alla collocazione della barriera paramassi, posta esteriormente all'area di occupazione del cunicolo esplorativo La Maddalena, e al conseguente mancato inserimento dei terreni tra quelli oggetto di procedura di occupazione temporanea in sede di progettazione,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire l'incolumità dei lavoratori e la sicurezza del cantiere, in particolare assicurando il doveroso rispetto delle fasi stabilite dal progetto atte a ridurre il rischio e accolte dal Piano di sicurezza;

quali siano i motivi per cui, a quanto risulta agli interroganti, non vi sarebbe completa ottemperanza alla richiesta formulata dalla prescrizione n. 5 della delibera Cipe n. 86 del 2010 e se si intenda sollecitare LTF in merito;

se si intenda dar seguito alle procedure atte a sospendere immediatamente i lavori del cantiere che, nella sua configurazione attuale, mancando la rete paramassi, visto il piano di sicurezza delle opere, mette in grave pericolo l'incolumità dei lavoratori addetti e di quelli impiegati nelle operazioni di vigilanza del sito;

se, qualora le condizioni degli approfondimenti di cui alla prescrizione n. 5 del Cipe confermassero la sufficienza della rete paramassi oggi prevista e non posata in opera, siano realizzabili in subordine le opere previste in fase 2 (rete), previa sospensione dei lavori in corso per il periodo necessario al reperimento delle aree oggi non inserite nel Piano di occupazione temporanea, e fino all'ultimazione e collaudo delle stesse opere di protezione.

(4-00296)