• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/07399 l'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dispone sui «Richiami in servizio del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco», tra cui il personale volontario...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07399presentato daDI MAIO Luigitesto diLunedì 22 dicembre 2014, seduta n. 356

LUIGI DI MAIO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dispone sui «Richiami in servizio del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco», tra cui il personale volontario che viene richiamato in servizio per periodi di 20 giorni e che in precedenza aveva la denominazione di «vigile del fuoco discontinuo»;
l'articolo 10 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, prevede che «per l'intera durata di tale richiamo, spetta il trattamento economico iniziale del personale permanente di corrispondente qualifica, il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario» nonché all'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto si prevede che «Al personale volontario nel periodo di richiamo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di doveri, attribuzioni e responsabilità previste per il personale permanente di corrispondente qualifica», così sancendo equipollenza di doveri e di retribuzione tra il personale permanente e quello volontario, ovvero equipollenza di risorse finanziarie occorrenti per garantire la presenza in servizio;
in particolare, detto decreto, all'articolo 9, comma 2, lettera a), prevede che il personale volontario dei vigili del fuoco può essere richiamato in servizio «in caso di particolari necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale», specificando altresì che tali richiami «sono disposti nel limite di centosessanta giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario sia numericamente insufficiente»;
secondo quanto riferisce il sindacato Conapo dei vigili del fuoco, a causa della sistematica carenza di personale operativo dovuta anche alle limitazioni al turnover, i richiami di personale volontario/discontinuo sono stati nel passato disposti non solo nei casi di «particolari necessità», ma in via sistematica, così da costituire, negli ultimi anni, una forza costante di quasi il 15 per cento dell'organico effettivo con una spesa sistematica di oltre 110 milioni di euro all'anno, tanto da indurre il sindacato a chiedere di arginare il fenomeno e di utilizzare le corrispondenti risorse per assunzioni a tempo indeterminato e di riformare il servizio mediante l'istituzione di una «ferma biennale» con analogie al modello dei volontari in ferma breve delle forze armate;
con l'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e con l'articolo 3, comma 3-octies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco è stata incrementata per un totale di 2.000 unità, allo scopo proprio utilizzando le risorse finanziarie derivanti dalla corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile», così riducendo il ricorso a rapporti di lavoro di tipo precario a tutto vantaggio della professionalizzazione del soccorso pubblico, della occupazione, e soprattutto senza alcun aggravio di spesa a carico dell'erario;
a seguito di quanto sopra esposto, l'impiego del personale volontario dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è stato limitato all'autorizzazione annuale di spesa di euro 31.075.700 a decorrere dall'anno 2016;
inoltre, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è destinatario di provvedimenti legislativi di limitazione del turnover che stanno determinando carenza di personale e difficoltà operative, oltre ad un pericoloso innalzamento dell'età media degli appartenenti al Corpo ormai prossima ai 50 anni, e quindi incompatibile con i livelli di efficienza operativa dei decenni passati –:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno continuare con le azioni di riduzione del precariato e di contestuale potenziamento dell'organico permanente dei vigili del fuoco, nell'ambito della missione «Soccorso civile»;
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno attuare una riforma del servizio volontario/discontinuo dei vigili del fuoco, valutando anche l'opportunità di sostituire tale servizio precario di richiamo a tempo determinato per 20 giorni, con una sorta di «ferma biennale» propedeutica ad un primo inquadramento e valutazione professionale degli aspiranti vigili del fuoco, cui riservare una riserva di posti nei concorsi pubblici per l'assunzione nei vigili del fuoco, in similitudine ai volontari in ferma breve (VFB) delle forze armate;
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno assumere iniziative per sbloccare ulteriormente le limitazioni al turnover dei vigili del fuoco che sono causa di forte limitazione dell'organico e di conseguente impoverimento dell'azione di sicurezza e soccorso pubblico che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con abnegazione, garantisce quotidianamente alla popolazione italiana. (4-07399)