• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.9/01698/064 in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), premesso che: la legge n. 29 del...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/1698/64 presentato da LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI
venerdì 19 dicembre 2014, seduta n. 368

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015),
premesso che:
la legge n. 29 del 1994 disciplina la professione di terapista della riabilitazione non vedente;
il disposto della predetta legge è stata resa di fatto inapplicabile, poiché la figura professionale di terapista della riabilitazione non vedente è stata eliminata dal novero delle professioni sanitarie e sostituita con quella di fisioterapista in possesso del relativo diploma universitario dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dalla legge n. 251 del 2000;
l'articolo 4-quater del decreto-legge n. 250 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2006, ha poi ribadito che "ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la formazione per l'accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della prevenzione è esclusivamente di livello universitario";
il combinato disposto di queste norme ha, pertanto, lasciato priva della copertura del sistema di collocamento al lavoro una delle figure storicamente più rilevanti per l'inserimento socio-lavorativo dei ciechi e degli ipovedenti, quale quella del fisioterapista e delle altre figure ad essa equiparate dall'ordinamento;
considerato che:
i fisioterapisti non vedenti sono professionisti sanitari in grado di praticare la fisioterapia e di elaborare e attuare direttamente interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di promuovere ogni iniziativa atta a consentire ai fisioterapisti non vedenti l'esercizio della professione sanitaria di riabilitazione;
a valutare la possibilità di prevedere il collocamento obbligatorio dei fisioterapisti non vedenti come già previsto per i terapisti della riabilitazione dalla legge n. 29 del 1994.
(numerazione resoconto Senato G2.19)
(9/1698/64)
D'AMBROSIO LETTIERI, ZUFFADA, FLORIS, SCILIPOTI ISGRO', RIZZOTTI, VICECONTE, SCAVONE