• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/01698/096 in sede d'esame del disegna di legge "Disposizioni per la formaziane del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge di stabilità 2015), premesso che: la popolazione residente...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/1698/96 presentato da FRANCO PANIZZA
venerdì 19 dicembre 2014, seduta n. 368

II Senato,
in sede d'esame del disegna di legge "Disposizioni per la formaziane del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge di stabilità 2015),
premesso che:
la popolazione residente nelle province interamente montane è quotidianamente esposta ad una peculiare condizione di disagio, a causa delle generali difficoltà di spostamento sul territorio e delle frequenti limitazioni dei collegamenti viari, in particolare nei periodi invernali;
buona parte degli appezzamenti di terreno posti in zone interamente montane, soprattutto quelli pascolivi, sono irraggiungibili per buona parte dell'anno a causa del gelo e delle precipitaziani nevose;
i proprietari di appezzamenti di terreno in zone interamente montane sono, spesso a proprie spese, in prima linea nella salvaguardia dell'ambiente e nell'azione contro il rischio idrogeologico e gli incendi boschivi, tramite la costruzione e la manutenzione di drenaggi, muri a secco, terrazzamenti, strade consortili e altri presidi volti a preservare il patrimonio comune;
la produzione di beni alimentari in terreni posti in zone montane risulta molto più onerosa e dispendiosa di quanto non accada per analoghi terreni posti in zone di pianura tanto che, sole per fare un esempio, la produzione vitivinicola in queste zone è fino a 4 volte più costosa di quella di pianura, venendo perciò comunemente definita "viticoltura eroica";
in relazione a queste particolari condizioni, il legislatore ha riconosciuto uno speciale trattamento fiscale a tali territori, disponendo, attraverso l'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativa n. 504 del 1992, la totale esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina;
considerato che:
l'articolo 22, comma 2, del decreto-Iegge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, ha disposta una revisione del regime di esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina, destinata ad ampliare, già dall'anno d'imposta 2014 e dunque con effetto sostanzialmente retroattivo, la platea dei contribuenti assoggettati all'imposta;
in particolare, ha previsto che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro dell'interno, siano rideterminati i Comuni nei quali si applica la prevista esenzione IMU sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
considerate, altresì, che:
per le difficoltà di collegamento, per la maggior parte dei Comuni di montagna la sede della casa comunale è stata nel tempo spostata o costruita ab inetto a fondovalle; pertanto, la sua altitudine, assunta dall'ISTAT a riferimento per la classificazione statistica dei Comuni, non può ritenersi un indice minimamente idoneo a definire la natura "montana" di un Comune, a maggior ragione se tale definizione è posta a fondamento di un trattamento fiscale differenziato per i contribuenti;
pertanto, se il decreto ministeriale, a tutt'oggi in via di emanazione, assumesse tale indice come nuovo riferimento per l'individuazione dei Comuni montani esonerati dalla riscossione dell'IMU agricola si determinerebbe, in via di fatto, un'irragionevole a parere dell'interrogante disparità di trattamento tra territori del tutto omogenei, basata su un dato del tutto accidentale quale la collocazione in quota della casa comunale;
preso comunque atto, con soddisfazione, della decisione del Governo di posticipare l'entrata in vigore del provvedimento,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità, in sede di adozione del decreto attuativo dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, di tenere conto delle esigenze di peculiare tutela poste dallo status di territorio agricolo montano, in particolare attraverso l'adozione di criteri per l'individuazione dei Comuni montani basati su indici obiettivi e adeguati a cogliere tale specialità;
di valutare, in ragione dei motivi di peculiarità illustrati, l'opportunità di confermare a tal fine i criteri già previsti dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero dell'economia, attuativa dell'articolo 15 della legge n. 984 del 1977, ed applicabile ai tributi locali immobiliari ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del 1992;
di valutare la possibilità di rinviare all'esercizio di imposta 2015 l'applicazione della nuova disciplina, in ottemperanza al principio di non retroattività delle disposizioni fiscali, di cui alla legge n. 212 del 2000 (il cosiddetto statuto del contribuente), anche per consentire ai Comuni di adottare i provvedimenti amministrativi necessari a garantire la riscossione dell'imposta.
(numerazione resoconto Senato G3.14)
(9/1698/96)
PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ZIN