• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/01698/097 in sede d'esame del disegna di legge "Disposizioni per la formaziane del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge di stabilità 2015), premesso che: l'articolo 10 del decreto...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/1698/97 presentato da FRANCO PANIZZA
venerdì 19 dicembre 2014, seduta n. 368

II Senato,
in sede d'esame del disegna di legge "Disposizioni per la formaziane del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge di stabilità 2015),
premesso che:
l'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (cosiddetto federalismo municipale) interviene modificando radicalmente l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. L'articolo 1 della tariffa, parte prima, viene di fatto radicalmente innovato nel modo seguente: Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e ì trasferimenti coa1tivi: aliquota 9 per cento", inoltre, "Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis: aliquota 2 per cento";
è evidente la radicale modifica rispetto al testo previgente in tema di agevolazione per l'acquisto della "prima casa". Infatti: nel testo soppresso era prevista l'esclusione dal beneficio per le case di abitazione di lusso "secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969"; ora, invece, sono escluse le case appartenenti alle categorie catastali sopra indicate (A1, A8 e A9). Vengono, quindi abrogate tutte le note all'articolo 1 della tariffa ad eccezione della nota II-bis, relativa alle agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" con la sola modifica dell'aliquota 3 per cento che, come visto, è ridotta al 2 per cento;
viene altresì introdotto il comma 2, ove si precisa "che nei casi di cui al comma 1 (trasferimento di immobili in genere) l'imposta non può essere inferiore a 1.000,00 euro". Inoltre viene precisato, con il comma 3, che tutti gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dAl tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie;
considerato che:
l'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013, attraverso una novella all'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 interviene in tema di determimizione, con decorrenza dal 1º gennaio 2014, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari, da un lato confermando l'esenzione dall'imposta di bollo, dAl tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi a "titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti teali immobiliari di godimento e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti, posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari, dall'altro assoggettando i predetti atti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro (mentre nel testo previgente, che sarebbe stato applicato dal 1º gennaio 2014, era prevista l'esenzione totale). È inoltre elevato da 168 a 200 euro l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa da disposizioni vigenti anteriormente al o gennaio 2014;
tenuto conto che:
tutto ciò comporta, di fatto, che le lottizzazioni sono "bloccate" in quanto ad oggi si dovrebbero commisurare i valori delle singole parti di terreni permutate. Spesso le lottizzazioni coinvolgono una molteplicità di soggetti, sui valori delle stesse si dovrebbe applicare l'imposta di registro proporzionale nella misura del 9% con un minimo di mille euro per ogni lottizzante. Si noti inoltre che nel caso di lottizzazioni i singoli lottizzanti si scambiano esclusivamente parti dei terreni per arrivarè a dei lotti regolari e quindi sfruttabili. I metri cubi di cui è titolare il soggetto A, ad inizio e fine lottizzazione, sono gli stessi;
considerata la pesante crisi del settore immobiliare, è imprescindibile cercare di incentivare la ripresa, ripristinando l'agevolazione relativa alla lottizzazione dei terreni. La tassazione prevista fino al 31 dicembre 2013 era pari ad ill'imposta di registro fissa (168 euro). Conseguentemente la reintroduzione dell'applicazione di una sola imposta fissa, oggi nella misura di 200 euro, risulta ragionevole. Si noti che così è stato dal 1977 a dicembre 2013,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere l'applicazione di una imposta fissa di registro relativamente alla lottizzazioni di terreni come prevista dall'articolo 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
(numerazione resoconto Senato G3.15)
(9/1698/97)
PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, LANIECE, BATTISTA, ZIN