• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02679-bis- ... premesso che: il provvedimento in esame reca disposizioni circa l'autorizzazione di spesa per la prosecuzione del Piano irriguo nazionale; nel territorio di Carovigno...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02679-bis-B/092presentato daDE LORENZIS Diegotesto diLunedì 22 dicembre 2014, seduta n. 356

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni circa l'autorizzazione di spesa per la prosecuzione del Piano irriguo nazionale;
nel territorio di Carovigno (Brindisi) è presente un depuratore consortile che, secondo il piano di tutela delle acque della regione Puglia, deve depurare i reflui – depurati in tabella 1 per una capacità complessiva di 69.980 Abitanti Equivalenti – provenienti dai comuni di Carovigno, San Michele Salentino e San Vito dei Normanni, e delle località di Pantanagianni-Pezze Morelli, Specchiolla, Torre San Sabina prevedendo come recettore finale il Mar Adriatico, con scarico in condotta sottomarina;
la società Acquedotto Pugliese SpA, ha chiesto l'avvio del procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale e Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale n. 11 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, per il Progetto Definitivo per la rifunzionalizzazione ed il prolungamento della condotta sottomarina esistente in zona Apani (Brindisi) – Recapito finale dell'effluente dell'impianto di depurazione consortile di Carovigno (Brindisi);
nelle more dell'entrata in esercizio della condotta sottomarina, la regione Puglia approvava il «Piano di Azione» che individua come scarico temporaneo delle acque il Canale Reale, ossia un corso d'acqua che sfocia nella zona «A» dell'Area Marina Protetta di «Torre Guaceto»;
il decreto ministeriale del 4 dicembre 1991 all'articolo 3 stabilisce che nell'ambito delle finalità la riserva naturale marina di «Torre Guaceto» in particolare persegue, tra l'altro, «la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale marino e costiero presente nell'area, con particolare riferimento alla qualità delle acque, alle caratteristiche geomorfologiche, alla flora ed alla fauna e segnatamente, alla avifauna acquatica in relazione alla designazione di parte dell'area quale zona umida di importanza internazionale in base a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1976» e anche «lo studio e la pianificazione di una razionale gestione delle risorse alieutiche nelle zone secondo le modalità consentite per quanto previsto dal presente decreto, ai fini del raggiungimento della compatibilità delle attività di pesca con la primaria esigenza della conservazione della natura, prevedendo, quindi, in tale quadro di conoscenze sistematiche, anche interventi finalizzati al ripopolamento ittico della zona e delle zone limitrofe» ed inoltre «la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti»;
l'Acquedotto Pugliese spa in data 21 febbraio 2014, presentava alla regione Puglia nuova istanza per l'autorizzazione temporanea allo scarico del nuovo depuratore consortile di Carovigno, nel Canale Reale. La regione Puglia autorizzava Aqp Spa all'esercizio provvisorio dello scarico dei reflui urbani, nelle more della realizzazione del prolungamento della condotta sottomarina e della sua entrata in funzione onde permettere lo scarico dei reflui trattati nel Mar Adriatico. Pertanto, l'Acquedotto Pugliese comunicava alla regione l'avvio dell'esercizio del depuratore a partire dal 22 settembre 2014;
in relazione alle gravi ripercussioni in materia ambientale che tale iniziativa avrebbe potuto causare, anche in relazione ai vincoli cui l'area interessata è sottoposta in qualità di Sito di Interesse Comunitario «Torre Guaceto-Macchia San Giovanni», il Ministero dell'ambiente ha rilevato che il provvedimento concesso, peraltro già attivo, era privo della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e, verosimilmente, in contrasto, con quanto disposto dal decreto ministeriale 4 dicembre 1991, istitutivo dell'Area marina protetta «Torre Guaceto» che vieta espressamente «l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e biologiche delle acque, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino» (articolo 4, comma 1, del decreto istitutivo);
sull'intera vicenda, la Capitaneria di Porto di Brindisi ha inoltrato una «Informativa» alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, successivamente informata anche dell'esito degli esami chimici operati dall'Arpa Puglia sull'acqua di mare delle zone interessate, che vedeva i valori alterati;
la Regione Puglia è una Regione tristemente nota per le crisi idriche a causa della carenza di corpi idrici superficiali di acqua dolce ed inoltre l'emungimento delle falde acquifere per fini agricoli ed industriali sottopone le falde a forte stress idrico e contribuisce ad aumentare la contaminazione salina nelle località limitrofe le coste,

impegna il Governo:

a sollecitare, nell'ambito delle proprie competenze, la Regione Puglia, di concerto con l'Acquedotto Pugliese, la Provincia di Brindisi e il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto e i Comuni competenti territorialmente, ad individuare soluzioni tecniche condivisibili e immediate che tutelino integralmente l'ambiente dell'area marina protetta e l'ecosistema dell'oasi naturalistica, in conformità con il dettato normativo del codice dell'ambiente e della legge istitutiva dell'area, attualmente disattesi, prevedendo ove possibile l'utilizzo irriguo dei reflui e soluzioni di fitodepurazione;
attivare politiche ambientali atte al contrasto dell'intrusione marina e della costante desertificazione dei territori interessati, scongiurando il rischio concreto della compromissione dell'equilibrio ambientale.
9/2679-bis-B/92. De Lorenzis, Castelli, Sorial, Caso.