• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02679-bis- ... premesso che: in materia di attività e di personale delle province, il comma 420 prevede che a decorrere dal 1o gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02679-bis-B/179presentato daBIANCHI Dorinatesto diLunedì 22 dicembre 2014, seduta n. 356

La Camera,
premesso che:
in materia di attività e di personale delle province, il comma 420 prevede che a decorrere dal 1o gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto, tra l'altro:
di attribuire incarichi di studio e consulenza;
di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità;
di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 (uffici di diretta collaborazione) e 110 (incarichi a contratto per dirigenti e alte specializzazioni) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
di instaurare rapporti di lavoro flessibile;
il divieto appare tardivo, in quanto, a seguito della tornata elettorale del settembre 2014, la gran parte delle province ha già provveduto ad attribuire gli incarichi che vengono vietati dal 1o gennaio 2015;
a seguito delle proteste, avvenute in varie parti d'Italia dei dipendenti provinciali, a tutela del proprio posto di lavoro (in taluni casi i dipendenti provinciali a tempo indeterminato non percepiscono lo stipendio da mesi) i commi da 421 a 429 dispongono la riduzione del 50 e del 30 per cento della dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane con la contestuale definizione di un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni (in particolare la Giustizia) a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione;
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge venga individuato il personale che rimane assegnato agli enti e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente; solo dal 2017, per chi non avrà trovato nuovo posto con la «mobilità» interna, scatteranno le procedure di mobilità, con l'80 per cento dello stipendio;
in sostanza accade che a fronte del massiccio taglio degli organici delle province, l'attribuzione discrezionale di incarichi nell'ambito delle province i cui organi politici sono stati appena rinnovati, sia vietata solo dal 1o gennaio 2015,

impegna il Governo

a rafforzare ulteriormente i divieti previsti per le province dal comma 420, eventualmente valutando, per talune delle fattispecie vietate, che il divieto sia reso retroattivo sino alla data delle elezioni provinciali 2014.
9/2679-bis-B/179. Dorina Bianchi, Tancredi.