• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/00347 BILARDI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: l'Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Calabria, con bando di concorso...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-00347 presentata da GIOVANNI EMANUELE BILARDI
giovedì 13 giugno 2013, seduta n.041

BILARDI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

l'Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Calabria, con bando di concorso n. 193306 del 24 dicembre 2009, ha indetto una procedura concorsuale volta al passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, per: 1) 5 posti di "Funzionario processi interni di servizio", riservato ai dipendenti della direzione regionale e provinciali della Regione Calabria; 2) 33 posti di "Funzionario processi di missione up", riservato ai dipendenti delle direzioni provinciali della Calabria;

con determinazione del 4 novembre 2011 del Direttore dell'Agenzia delle entrate veniva nominata la Commissione d'esame a livello nazionale, che, per quanto riguarda la Regione Calabria, veniva integrata da una sottocommissione a livello regionale con provvedimento n. 2012/26886 del 20 marzo 2012;

la procedura consisteva in una duplice prova scritta ed in una successiva valutazione dei titoli dei candidati superanti la prova scritta. La prova scritta, a sua volta, doveva svolgersi con la risposta ad un quesito a risposta articolata e un questionario a risposta sintetica, con previsione, per ciascuna delle due prove, di un punteggio massimo di 30 punti. Per il superamento della prova scritta era previsto un punteggio minimo di 36 punti, di cui 18 punti almeno nella prova articolata. Regolarmente svoltasi la prova d'esame, la sottocommissione regionale ha provveduto alla valutazione delle prove scritte rispettivamente verbalizzando le operazioni in apposito verbale;

con e-mail del 30 ottobre 2012 del Direttore del personale Pastorello, i candidati non risultati idonei venivano avvisati di non aver raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando e, pertanto, di essere stati esclusi dalla procedura;

l'operato dell'amministrazione, tuttavia, non apparirebbe corretto, in quanto la stessa a parere dell'interrogante avrebbe ripetutamente violato i fondamentali principi che regolamentano le prove concorsuali e non avrebbe valutato in modo corretto le prove dei candidati;

le prove scritte risulterebbero essere state valutate dalla sottocommissione regionale, quando di tali operazioni sono stati redatti appositi verbali controfirmati dal presidente, dai commissari e dalla segretaria;

alcuni verbali, però, risulterebbero redatti in forma più che sintetica, distinguendosi dagli altri verbali della sottocommissione solo ed esclusivamente nella parte in cui viene dato atto dell'avvenuta correzione delle prove contenute all'interno delle buste;

non sarebbe, pertanto, assolutamente possibile risalire minimamente ai percorsi di valutazione ed alle motivazioni che hanno indotto ad assegnare un punteggio al di sotto del minimo ad alcuni candidati;

ma anche le schede di valutazione di alcune buste, cioè quelle contenenti le prove dei candidati, non possono essere utili a sanare l'eventuale illegittimità dei verbali. Dalle stesse, anzi, sarebbe facile evincere un'ulteriore illegittimità compiuta dalla sottocommissione: emergerebbe, infatti, che la valutazione delle prove dei candidati siano state compiute con giudizio congiunto da parte dei sottocommissari, che non risultano aver separatamente attribuito il punteggio secondo la propria valutazione soggettiva. Dalle schede di valutazione, inoltre, si evincerebbe che anche il componente con mere funzioni di segretario abbia partecipato alla valutazione ed all'attribuzione dei punteggi;

l'analisi comparativa del questionario a risposta sintetica dei candidati rispetto ai punteggi ottenuti dagli altri partecipanti, ed in particolare a quelli attributi ai candidati che hanno superato le prove scritte, dimostrerebbe un'evidente scorretta valutazione con conseguente disparità di trattamento;

gravissima, infine, sarebbe stata la lesione del principio dell'anonimato e segretezza della prova, che rende assolutamente illegittima l'intera procedura. Ai candidati al momento della prova sono state consegnate, oltre al questionario, anche le due buste, una che doveva contenere l'elaborato e l'altra, più piccola, che doveva essere inserita all'interno della busta grande, contenente i dati anagrafici del singolo candidato per consentire la sua identificazione dopo la correzione e l'attribuzione del punteggio. Ma quest'ultima busta non poteva sicuramente assolvere alla funzione assegnata, per la scarsa consistenza della carta con cui era realizzata, che rendeva possibile, guardandola in controluce, la lettura del nominativo anche dall'esterno e senza la sua apertura. L'assoluta mancanza, da parte della pubblica amministrazione procedente, di quel minimo di cautela nell'espletamento della prova scritta, che avrebbe dovuto evitare la possibilità della conoscenza da parte della sttocommissione, del nominativo del soggetto che aveva redatto il compito prima della sua correzione, renderebbe invalida e inficierebbe l'intera procedura concorsuale, con conseguente illegittimità di tutti gli atti ad essa connessi; a tal proposito si è espressa recentemente anche la Corte di cassazione,

considerato che, a giudizio dell'interrogante sarebbe opportuno accertare:

se risulti vero che la sottocommissione per la Calabria, nominata con provvedimento n. 26886 del 20 marzo 2012, sia stata composta esclusivamente da dipendenti in servizio presso la Direzione regionale della Calabria, e, ove fosse vero, quali siano state le motivazioni che hanno indotto ad una composizione che non prevedeva alcun dirigente o dipendente impiegato presso le Direzioni provinciali della Calabria, considerato che il personale ivi impiegato è pari a circa un migliaio di unità, rispetto alle poche decine di unità presenti nella Direzione regionale;

se risulti vero che anche i due rappresentanti garanti della legalità delle richiamate prove concorsuali siano dipendenti della Direzione regionale della Calabria;

se risulti vero che uno dei due rappresentanti garanti della legalità, il giorno dell'apertura dei plichi contenenti le buste concorsuali, fosse assente;

se risulti vero che l'altro rappresentante della legalità, presente, sarebbe stato vincitore di uno dei concorsi;

se risulti vero che i primi 6 su 12 classificati alle prove scritte al concorso per 5 posti di "Funzionario processi interni di servizio", riservato ai dipendenti della Direzione regionale e provinciali della Calabria, siano tutti dipendenti della Direzione regionale;

se risulti vero che per il concorso a 5 posti, ad un concorrente risultato idoneo sia stato attribuito un punteggio di 1 su 2 semplicemente avendo scritto "vedi bozza" e non risultando alcuna risposta sul foglio ufficiale;

se risulti vero che per il concorso a 33 posti di "Funzionario processi di missione up", vi siano stati solo 33 idonei alla prove scritte, stranamente corrispondenti al numero dei posti messi a concorso;

se risulti vero che per tali concorsi vi siano ricorsi pendenti presso i competenti tribunali amministrativi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda promuovere una verifica sui fatti esposti e, in conseguenza dell'accertamento di irregolarità, attivarsi affinché sia dichiarata l'illegittimità dei risultati delle prove e sia indetta una nuova procedura concorsuale volta al passaggio dalla seconda alla terza area funzionale.

(4-00347)