• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/00353 SCILIPOTI - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che a quanto risulta all'interrogante: la località di Saline jonica rappresenta uno dei posti...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-00353 presentata da DOMENICO SCILIPOTI
giovedì 13 giugno 2013, seduta n.041

SCILIPOTI - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la località di Saline jonica rappresenta uno dei posti più rappresentativi dell'immagine ambientale della zona jonica calabrese; il suo territorio, nel contesto dell'area definita grecanica, si presta del tutto naturalmente ad applicazioni di tipo turistico e per un'ospitalità diffusa; il suo delicato aspetto paesaggistico e morfologico rifiuta qualunque intervento che implichi una sia pur minima modifica dell'ecosistema che rischierebbe di perdere definitivamente la sua identità;

la procedura iniziata dalla società Sei e Repower presso il Governo per l'installazione di una centrale a carbone a Montebello Jonio, in provincia di Reggio Calabria, località Saline jonica, ha messo, ormai da tempo, in allarme e, si può ben dire, provocato numerosi focolai di agitazione, tutti, per ora, sfociati in civili manifestazioni rivolte verso il rifiuto dell'energia derivante dal combustibile fossile. È noto che il "no al carbone" è giustificato per vari motivi, tutti di primo rilievo, quali il diritto alla salute e alla tutela dell'ambiente così come del paesaggio, argomenti già minutamente passati al vaglio dagli organi accertatori che, però, non terrebbero conto di alcuni particolari che, se visti da vicino, non giustificano né l'iter intrapreso né, tanto meno, le varie autorizzazioni che si sono succedute;

l'opera che si intende realizzare da parte di ente privato consisterebbe addirittura nell'impianto di una centrale a carbone, che implicherebbe la trasformazione dell'intero territorio, delle sue caratteristiche, in definitiva della sua autenticità, portando effetti dirompenti persino nelle località viciniori, le quali hanno il privilegio di essere unici detentori mondiali della coltura del bergamotto, che, per come è noto, presuppone un microclima e una purezza ambientale del tutto particolari; va da sé che qualunque realtà terza, che comporti squilibrio del presupposto, determinerebbe la neutralizzazione sistemica della coltura secolare con il conseguente danno all'economia locale diffusa;

l'art. 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dispone che la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di migliorare la salute umana, proteggere l'ambiente, provvedere al mantenimento della specie e dell'ecosistema; a questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato e per ciascun caso particolare, gli impatti diretti o indiretti di un progetto su: 1) l'uomo, la fauna e la flora; 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima; 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale; 4) l'interazione dei fattori di cui sopra;

la relazione della Regione Calabria, presentata il 18 agosto 2008, oltre ad esprimere un parere negativo, descriveva lo stato dei luoghi come a vocazione turistico-alberghiero, con caratteristiche di unicità per il particolare ambiente, e segnalava la presenza di alcune colture uniche quale il bergamotto; la Regione pertanto, anche per tale aspetto, si opponeva al rilascio favorevole della valutazione ambientale e, a cagione del fatto che la delibera regionale n. 315/2005 vietava la produzione di energia derivabile da carbone e, inoltre, l'energia termoelettrica attualmente prodotta con altri sistemi superava il fabbisogno regionale, concludeva che la questione doveva esaurirsi lì e che pertanto la Regione non avrebbe fornito alcuna intesa in sede di Conferenza dei servizi per la realizzazione di centrali termoelettriche sul territorio regionale;

la commissione valutativa della Calabria, che prende in considerazione gli scritti, le relazioni ed i pareri espressi dai vari enti in materia ambientale, tuttavia, nel novembre del 2010, per il primo aspetto (quello paesaggistico e ambientale), considerava che il documento preliminare del quadro territoriale paesaggistico (QTR/P presentato il 6 aprile 2009), che veniva approvato con delibera della Giunta regionale n. 10 del 13 gennaio 2010 e si presentava pronto per essere definitivamente approvato con delibera del Consiglio regionale;

successivamente, però, il documento preliminare veniva ritirato con delibera della Giunta regionale n. 331 del 21 aprile 2010 per essere aggiornato alla luce dei piani di indirizzo e programmazione previsti dalla amministrazione regionale oggi in carica, senza venir ripresentato nel breve; la commissione, in adesione alle obiezioni sollevate dalla ditta proponente (Sei), osservava che quel territorio, così come tutto il territorio della Calabria, era sprovvisto di quadro indicante le specifiche vocazioni o linee da seguire, sicché qualunque caratterizzazione o descrizione di quel territorio non trovava alcun appiglio di natura legislativa né di altra amministrazione; per il secondo aspetto (la produzione di energia), la commissione osservava che, viste le direttive europee e la quantità di energia che si intendeva produrre, la competenza ad esprimere un parere in ordine alla produzione di energia così per come presentata dalla Sei era devoluta alla commissione governativa centrale;

stante le osservazioni della Sei e la presa di posizione della commissione valutativa ci si attendeva che, in sede di elaborazione del QTR/P, la Regione provvedesse a riempire la lacuna prima così vistosamente fatta rilevare, mentre così non è stato;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emesso il decreto (ai sensi della direttiva 2001/42/CE, relativa alla valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione d'impatto ambientale (VIA), direttiva recepita con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), poi modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, e dal decreto legislativo n. 128 del 2010. Riguardo al particolare contesto ambientale, si asserisce che lo sviluppo sostenibile è finalizzato a garantire all'uomo il soddisfacimento dei bisogni attuali e a non compromettere la qualità della vita soprattutto per quel che concerne le generazioni future. Per come appare, non si definisce cosa sia lo sviluppo sostenibile ma lo si finalizza, lasciando impregiudicato il suo contenuto che trova dei limiti: non compromettere la qualità della vita soprattutto per quanto concerne le future generazioni. Il giorno 5 aprile 2013 il Ministero ha adottato il decreto (VAS e VIA) n. 115 favorevole alla compatibilità ambientale, concedendo 60 giorni per le impugnazioni da parte dei soggetti interessati. Contro tale provvedimento i vari enti pubblici e ambientalisti interessati si sarebbero gravati di ricorrere avanti al TAR del Lazio ma tale decreto viene motivato sulla base del parere precedentemente espresso dalla commissione valutativa che, per come detto, prendeva atto che in Calabria risultava assente il QTR/P;

tale documento è stato approvato dalla Regione nel mese di agosto del 2012 e non è dato comprendere come il Ministero non ne abbia tenuto conto. Ciò potrebbe essere accaduto o per mancanza della Regione, che avrebbe immediatamente dovuto trasmettere tale documento ai fini valutativi posteriori agli atti della commissione valutativa, oppure perché comunque in tale documento è carente qualunque indirizzo coerente con le caratteristiche del territorio. Dall'analisi di tale documento (QTR/P finale ma soggetto ad ulteriore revisione) si evince che in data 9 febbraio 2012 veniva sottoscritto un prospetto d'intesa tra i Comuni interessanti l'area grecanica e l'ente proponente (Regione), con cui si evidenziava, tra l'altro, la necessità di sottoporre a vincolo di tutela l'area dell'ex Liquilchimica, cioè proprio l'area di Saline, nonché le aree a vocazione bergamotticola, ginestra e gelsomini; a tale proposito è bene sottolineare altresì che già nel 2006 le linee guida della Regione Calabria (allegato E) e la legge regionale n. 41 del 2002 prevedono che il bergamotto, la cui qualità colturale è unica al mondo, dovesse ricevere particolare attenzione giacché, si tratta di un frutto da valorizzare in quanto di importanza fondamentale da un punto di vista lavorativo, storico e paesaggistico; anche nella relazione presentata dalla Regione già nel 2008 a difesa del "no Carbone" si fanno presenti le caratteristiche altamente paesaggistiche dell'area grecanica. Tuttavia non si può non notare che, per quanto riguarda il territorio di Montebello ionico, ove si dovrebbe insediare la centrale, lo stesso QTR/P del 2012 non spende neanche una parola. È come se non esistesse, rimane un buco vuoto. La promessa del vincolo tutorio sull'area ex Liquilchimica (oggi della Sei) e sulle aree vocate a bergamotto, ginestra e gelsomino è completamente dimenticata. È necessario, dunque, porvi rimedio. Appare, inoltre, poco intellegibile il mancato vincolo tutorio dell'area ex Liquilchimica e dei territori destinati a bergamotto, ginestra e gelsomino, patti assunti dall'attuale amministrazione in carica nei primi mesi del 2012 e cioè prima che venisse emesso il decreto di autorizzazione VAS e VIA, patti che comprovano la volontà del territorio di esaltare e rilanciare le risorse locali di indubbio valore per come la stessa Regione asserisce da tempo;

un ulteriore motivo di ostacolo a che la località di Saline possa essere considerata sede di produzione di energia ricavata dal carbone, ostacolo neanche segnalato nel decreto che ha dato il parere positivo sia sulla VAS che sulla VIA, risiede nel fatto che vi sono delle procedure in corso per inserire l'area grecanica nella lista dei patrimoni immateriali tutelati dell'Unesco, vista la particolarità dell'area di Saline jonica, area geografica che rappresenta una naturale porta di uscita e di ingresso nel e dal Mediterraneo, così assumendo la dimensione di "porta d'ingresso nella cultura grecanica", oltre alla vocazione naturale paesaggistico-ambientale calata in un contesto storico di indubbia valenza universale per il suo spessore culturale inalienabile;

con riferimento al provvedimento emesso e approvato nel 2011 dalla Provincia di Reggio Calabria, Assessorato Urbanistica - Pianificazione assetto del territorio - Tutela del Paesaggio, nel punto in cui per l'area ex Liquilchimica si prevede un intervento di riqualificazione coerente con le vocazioni turistiche naturali ed insediamenti compatibili con l'ambiente e il paesaggio; ciò è sufficiente per far scattare le misure di salvaguardia previste dall'art. 12 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, secondo cui l'area in questione, una volta entrata nel programma d'azione e di previsione di un ente pubblico, paralizza ogni altra iniziativa che non sia coordinata con lo sviluppo previsto e va da sé che l'insediamento di una centrale a carbone si pone come elemento antagonista incompatibile con il programma provinciale;

la centrale a carbone, nella sua realtà altamente tecnologica, si pone in assoluto contrasto con il concetto di sviluppo sostenibile per come il diritto europeo lo ha coniato (trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, modificato dal trattato di Lisbona nel 2007 e poi nella versione consolidata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2010, n. C 83 secondo cui "L'Unione (…) si adopera per lo sviluppo sostenibile (…) basato su una crescita economica equilibrata che mira alla piena occupazione (…) e su un elevato livello di tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente"), più volte ribadito in ogni intervento e richiamato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come pure il concetto di diritto allo sviluppo sostenibile si presenta coerente con l'art. 9 della Costituzione nel punto in cui il valore del paesaggio e del patrimonio storico così come quello artistico nazionale vengono tutelati come bene primario irrinunciabile; ebbene, la sola presenza della centrale a carbone oscurerebbe per sempre lo sviluppo di tutto quel territorio fatto di siti archeologici, che, per come testimoniano studi e ricerche condotte dall'università di Cambridge, risalgono a 5.000 anni avanti Cristo, siti greci, siti medievali, siti religiosi (basiliani), di colture uniche (il bergamotto), colture che hanno segnato generazioni, cristallizzate nella memoria collettiva (gelsomino e ginestra), culture che hanno dato all'Italia il suo nome (gli italici), culture apprezzate e rivalutate in campo internazionale (si vedano Rholf, Corrado Alvaro, Edoardo Mollica e di recenti e viventi Vito Teti, Domenico Minuto, Luigi Maria Lombardi Satriani e tanti altri che sarebbe lungo citare);

l'attività governativa, sfociata con il decreto n. 115 del 5 aprile 2013 adottato dal Ministro pro tempore Clini non si coordina in nulla con quella realtà e rischia di essere interpretata, agli occhi di quel popolo, ma anche dell'intera Europa, come l'ennesima ingiuria nei confronti di una terra che ha, nel passato non tanto lontano, subito scelte radicalmente sbagliate,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare iniziative volte a rivedere, o quanto meno rimodulandolo, il decreto del Ministr pro tempore Clini, e quali iniziative intenda intraprendere per rivalutare l'area, in coerenza ed attuazione del concetto di diritto allo sviluppo sostenibile e nel rispetto del principio di sussidiarietà in applicazione dell'art. 118 della Costituzione, per come previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e dal diritto europeo.

(4-00353)