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Atto a cui si riferisce:
C.5/01173 le frequenti emergenze che si registrano in campo alimentare, quali pollo alla diossina, mozzarella blu, aviaria, mucca pazza, evidenziano le difficoltà dell'industria e delle autorità...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 2 luglio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-01173

Le gravi emergenze di sicurezza alimentare del passato, citate in premessa dagli interroganti, quali ad esempio il «pollo alla diossina» e il cosiddetto morbo della «mucca pazza», hanno comportato l'introduzione nel quadro normativo europeo di un nuovo concetto di sicurezza alimentare integrato «dal campo alla tavola», che si è tradotto nell'applicazione di nuovi regolamenti, noti come «pacchetto igiene», entrati in vigore a partire dal gennaio 2006.
Pertanto, tutti gli incidenti di sicurezza alimentare, talvolta anche solo di carattere «mediatico» e non fondati sulla concreta presenza di rischi sanitari, sono sempre stati gestiti dal Ministero della salute, secondo quanto previsto dalla attuale normativa (regolamento (CE) n. 178/2002), basata sui criteri dell'analisi del rischio, riconoscendo la preoccupazione del consumatore come un fattore legittimo e da tenere in considerazione nella valutazione della portata di un incidente di sicurezza alimentare.
L'evidenza della intensa attività di controllo svolta in ambito nazionale è rappresentata del fatto che l'Italia è da molti anni il primo Paese membro per numero di notifiche trasmesse attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF). Ogni qual volta, infatti, in regime di controllo ufficiale, autocontrollo o segnalazione del consumatore, viene riscontrato un rischio diretto o indiretto per la salute umana, derivante da alimenti c/o mangimi, attraverso il RASFF vengono attivate, in modo sistematico e tempestivo, tutte le procedure di ritiro dal mercato e di richiamo al consumatore dei prodotti coinvolti, così previsto dalla normativa vigente.
Ciò premesso, nel merito delle specifiche questioni poste, e segnatamente, rispetto alla richiesta di diffondere con regolarità sul sito del Ministero della salute, nonché attraverso i media, le foto e le schede di tutti i prodotti alimentari richiamati dal mercato perché ritenuti pericolosi per la salute, affiancando a queste notizie l'elenco dei punti vendita in cui sono stati commercializzati si precisa quanto segue.
Tale proposta non è totalmente conforme con il richiamato regolamento (CE) n. 178/2002, che già prescrive, all'articolo 19, tra gli obblighi a cui deve adempiere l'operatore del settore (OSA), quale primo responsabile della sicurezza dell'alimento/mangime che produce, anche l'obbligo, quando ricorrono motivi di sicurezza degli alimenti, di informare i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiamare i prodotti già forniti al consumatore, quando altre misure sono insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.
Ne consegue che è precisa responsabilità dell'autorità sanitaria competente, non demandabile ai singoli cittadini, verificare che tale procedura venga eseguita in maniera efficace e tempestiva, dall'operatore stesso, ad esempio anche mediante apposizione di cartellonistica a livello di punti vendita. Questo costituisce il primo fondamento su cui si basa il nostro sistema per garantire la tutela del consumatore. In tutti i casi di rischio grave (per esempio, presenza di tossina botulinica accertata o presunta) e comunque tutte le volte che le normali misure messe in atto dall'OSA non siano ritenute sufficienti a conseguire un elevato livello di tutela del consumatore (ritardi, tracciabilità incompleta, vendite on-line, eccetera), Ministero della salute pubblica sul proprio portale appositi «avvisi di sicurezza». Le informazioni riportate in tali avvisi sono tutte quelle che al momento vengono rese disponibili dall'azienda sanitaria locale (ASL) che ha effettuato l'accertamento della non conformità. Pertanto, non sempre per ognuno di questi avvisi, al momento della pubblicazione, che avviene contestualmente alla notifica pervenuta, è possibile riportare la fotografia del prodotto. Tuttavia l'avviso di sicurezza riporta tutti gli elementi indispensabili (per esempio: marchio commerciale, lotto, data di scadenza, ditta produttrice eccetera) per l'identificazione dell'alimento non conforme.
La medesime valutazioni valgono per la pubblicazione di elenchi di punti vendita che, solitamente, al momento della notifica possono essere noti solo parzialmente, perché magari riferiti ad un singolo grossista o dettagliante. La completezza dipende in larga misura dal luogo presso il quale è effettuato il riscontro della non conformità.
A ciò aggiungasi che, in termini di tutela della salute dei cittadini, questa informazione non aggiungerebbe nulla, in quanto il prodotto richiamato è tale, indipendentemente dal luogo in cui è stato venduto. Inoltre, se si fa riferimento alla grande distribuzione organizzata (GDO), si tratterebbe di pubblicare liste di centinaia di voci, in continuo aggiornamento, che per complessità e numerosità non sarebbero comunque fruibili dal cittadino.
Colgo l'occasione offerta dall'interrogazione in esame, per anticipare che il Ministero si è già attivato per promuovere anche a livello europeo una iniziativa che consenta un approccio armonizzato per quanto attiene l'informazione a livello europeo, e sta valutando l'opportunità di redigere apposite procedure per l'applicazione uniforme ed efficace del richiamo da parte degli operatori del settore alimentare.
In merito alla seconda questione posta nella interrogazione «fare in modo che queste procedure vengano messe in atto anche dalla grande distribuzione organizzata», si precisa che l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede già che anche chi distribuisce eventuali prodotti non conformi proceda ad effettuare il richiamo, ed è sempre responsabilità dell'autorità sanitaria locale verificare che questo avvenga in maniera efficace ed accurata. Infatti, le procedure del sistema di allerta (Intesa Stato-Regioni 13 novembre 2008) prevedono che il richiamo sia effettuato dall'OSA che ha prodotto/importato il prodotto non conforme, e che tale avviso venga mandato a tutta la rete di distribuzione fino all'affissione nel punto vendita.