Testo della risposta
Atto a cui si riferisce:
C.4/02191 l'articolo 881 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, disciplina le disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermità inabilitanti al servizio militare nel...
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata Mercoledì 19 novembre 2014
nell'allegato B della seduta n. 334
4-02191
presentata da
BASILIO Tatiana
Risposta. — Il sottufficiale richiamato nell'atto, giudicato permanentemente inidoneo al servizio incondizionato per infermità, a decorrere dal 26 marzo è stato posto in congedo assoluto, ai sensi dell'articolo 929, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con contestuale promozione al grado di primo maresciallo (articolo 1077, comma 2, del codice stesso) e diritto alla percezione degli emolumenti pensionistici.
In merito alla mancata corresponsione, nei confronti del militare, del trattamento economico continuativo nella misura intera, dal collocamento in quiescenza fino alla definizione dei procedimenti medico-legali per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, in relazione al disposto dell'articolo 881, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2010, si specifica che l'istanza, avanzata in tal senso dall'interessato il 28 aprile 2012, non è stata accolta, in quanto, a quella data, il militare si trovava in congedo assoluto.
La norma riguarda, infatti, il personale in servizio permanente affetto da infermità – che non comportano inidoneità permanente al servizio militare – contratte nel corso di missioni internazionali.
Per quel che concerne, poi, il numero dei militari destinatari del trattamento economico, di cui al menzionato articolo 881, comma 4, del Codice dell'ordinamento militare, a seguito di una attenta analisi effettuata dagli Stati Maggiori di Forza armata e dal comando generale dell'arma dei carabinieri, è risultato che nell'anno 2013 hanno beneficiato di tale previsione 34 militari dell'esercito italiano, 7 della marina militare e 13 dell'aeronautica militare; per quanto riguarda, invece, l'arma dei carabinieri, nessun militare ne ha beneficiato.
Con riferimento all'ultimo quesito, si precisa che nella specifica materia, il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, ha recentemente modificato il codice.
In particolare, all'articolo 881, comma 1, del codice, è stata introdotta una maggiore tutela per il personale militare in ferma volontaria che, non essendo in servizio permanente, non può usufruire, concluso il periodo massimo di licenza di convalescenza (45 giorni), dell'istituto dell'aspettativa per infermità.
La previgente disciplina, infatti, ponendo quale condizione risolutiva dell'eventuale rafferma la «definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio», di fatto escludeva dal beneficio della permanenza in servizio coloro per i quali veniva immediatamente espresso il giudizio medico-legale sulla dipendenza da causa di servizio, con la conseguenza che l'interessato potesse perdere il titolo alla permanenza in servizio mentre era ancora pendente il giudizio d'idoneità.
La novella, invece, rinvia le decisioni in merito alla permanenza in servizio al momento della definizione anche della posizione medico-legale riguardante l'idoneità.
Il Ministro della difesa: Roberta Pinotti.